Art. 142. Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Articolo 88 – Campo di applicazione
Articolo 89 – Definizioni
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 – Misure generali di tutela
Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 – Notifica preliminare
Articolo 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 – Obblighi di trasmissione
Articolo 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 – Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo 104 – Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 108 – Viabilità nei cantieri
Articolo 109 – Recinzione del cantiere
Articolo 110 – Luoghi di transito
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113 – Scale
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 – Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 – Disposizione dei montanti
Articolo 126 – Parapetti
Articolo 127 – Ponti a sbalzo
Articolo 128 – Sottoponti
Articolo 129 – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 – Andatoie e passerelle
Sezione VI – Ponteggi movibili
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
Articolo 140 – Ponti su ruote a torre

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