Titolo I D. Lgs. 81-2008 – PRINCIPI COMUNI
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I – Misure di tutele e obblighi
Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo così sostituito dall’art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 29/04/2024)
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Art. 27 ABROGATO
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal D.P.R. di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
ART. 27 Prima Edizione 2008
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Titolo I D. Lgs. 81-2008 – PRINCIPI COMUNI
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Campo di applicazione
Articolo 4 – Computo dei lavoratori
Capo II – Sistema istituzionale
Articolo 5 – Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 6 – Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 7 – Comitati regionali di coordinamento
Articolo 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Articolo 9 – Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Articolo 11 – Attività promozionali
Articolo 12 – Interpello
Articolo 13 – Vigilanza
Articolo 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I – Misure di tutele e obblighi
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Sezione II – Valutazione dei rischi (artt. 28 – 30)
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
Sezione IV – Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V – Sorveglianza sanitaria
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI – Gestione delle emergenze
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV – Disposizioni penali
Sezione I – Sanzioni
Articolo 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Articolo 56 – Sanzioni per il preposto
Articolo 57 – Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
Articolo 58 – Sanzioni per il medico competente
Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori
Articolo 60 – Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
Sezione II – Disposizioni in tema di processo penale
Articolo 61 – Esercizio dei diritti della persona offesa

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