L’obbligo deriva oggi dal combinato disposto dell’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 con le istruzioni del fabbricante e le norme tecniche UNI ISO 4309:2019, che mantengono la cadenza trimestrale come standard di buona tecnica.
La questione dell’aggiornamento del registro di controllo per funi e catene tocca uno dei punti nevralgici della gestione della sicurezza in cantiere e in azienda: la distinzione tra responsabilità giuridica e competenza tecnica.
Secondo il D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche di riferimento (la ISO 4309), la gestione del registro di controllo si articola secondo delle specifiche procedure che il datore di lavoro deve mettere in campo per garantire l’efficienza dell’attrezzatura e la sicurezza del lavoratore.
Chi deve aggiornare il registro?
La responsabilità ultima dell’aggiornamento ricade sul Datore di Lavoro.
Sebbene non sia necessariamente lui a tenere materialmente la penna (o a compilare il file digitale), egli è il garante legale dell’esistenza, della corretta tenuta e dell’aggiornamento del registro. In caso di ispezione o infortunio, il Datore di Lavoro deve dimostrare che i controlli sono stati effettuati e correttamente verbalizzati.
Chi può aggiornare il registro?
Il lavoratore che deve eseguire l’ispezione ed aggiornare il registro delle verifiche, deve essere “Persona Competente” o esperta. Non è una figura necessariamente esterna, ma deve possedere requisiti precisi.
1. Personale interno (Incaricato dal Datore di Lavoro)
Può essere un dipendente (es. un manutentore o il capocantiere) purché sia adeguatamente formato e informato. Deve conoscere:
I criteri di scarto delle funi (fili rotti, corrosione, deformazioni).
Le modalità di misurazione del diametro.
La corretta lubrificazione e conservazione.
2. Personale esterno specializzato
Spesso i datori di lavoro si affidano a ditte esterne certificate o ai tecnici dei produttori delle attrezzature di sollevamento. In questo caso, il tecnico esterno compila il verbale o il registro, che diventa parte integrante della documentazione di sicurezza aziendale.
3. Il Preposto
Il preposto può avere il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle verifiche e assicurarsi che il registro sia presente sul luogo di lavoro, ma la firma tecnica sulla verifica deve appartenere a chi ha effettivamente “esaminato” fune o catena.
Cosa deve contenere l’aggiornamento
Per essere valido, ogni ingresso nel registro trimestrale dovrebbe riportare:
Identificazione dell’attrezzatura (es. matricola della fune).
Data del controllo.
Esito della verifica (Idoneo / Non Idoneo).
Annotazioni su eventuali anomalie riscontrate.
Firma della persona competente che ha effettuato il controllo.
Nota Bene: La verifica trimestrale delle funi e catene è un controllo di manutenzione interna e non va confusa con la verifica periodica annuale condotta dai soggetti abilitati (INAIL/ASL o soggetti privati abilitati) ai sensi dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Evoluzione normativa
La norma d’origine: D.P.R. 547/1955 (Abrogato)
Storicamente, l’obbligo della verifica trimestrale nasce con l‘art. 179 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
L’articolo recitava testualmente:
“Le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento e di trazione […] devono essere sottoposte a verifica trimestrale per accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza.”
Questo decreto è stato la colonna portante della sicurezza sul lavoro in Italia per oltre cinquant’anni.
La norma di transizione: D.Lgs. 626/1994 (Abrogato)
Con l’introduzione delle direttive europee negli anni ’90, il D.Lgs. 626/94 non abrogò il DPR 547/55, ma ne integrò i principi. L’obbligo trimestrale rimase quindi in vigore come prescrizione specifica per gli organi di sollevamento.
La norma vigente: D.Lgs. 81/2008
Con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il DPR 547/55 è stato formalmente abrogato. Tuttavia, l’obbligo non è sparito, ma è stato “trasformato” attraverso due canali:
- Art. 71, comma 4, lettera a), punto 2: Il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature siano “oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione”.
- Art. 71, comma 8: Stabilisce che le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti (come il sollevamento carichi) devono essere sottoposte a controlli periodici.
- Art. 71, comma 9: Specifica che i risultati dei controlli devono essere conservati per almeno tre anni.
Perché si continua a dire “Trimestrale”?
Sebbene il D.Lgs. 81/08 non scriva esplicitamente la parola “trimestrale” nel corpo del testo come faceva il vecchio DPR 547, la periodicità di 3 mesi resta il riferimento perentorio per tre motivi:
- Le Istruzioni del Fabbricante: Quasi tutti i produttori di funi, catene e accessori di sollevamento indicano nel manuale di uso e manutenzione la verifica trimestrale come standard minimo. Ai sensi dell’art. 71, il datore di lavoro deve seguire queste indicazioni.
- Le Norme Tecniche (UNI/ISO): Le norme tecniche (come la UNI ISO 4309 per le funi d’acciaio) definiscono i criteri e la frequenza delle ispezioni. Queste norme sono il riferimento tecnico a cui il magistrato o l’organo di vigilanza si appigliano per giudicare se la manutenzione è “idonea”.
- Il Principio di Continuità: La giurisprudenza e le circolari ministeriali hanno sempre ribadito che, in assenza di nuove indicazioni più restrittive, le periodicità stabilite dalle norme precedenti (come il trimestrale del 547) costituiscono il “minimo accettabile” per garantire la sicurezza.
L’obbligo del registro di controllo delle attrezzature di lavoro

Be the first to comment on "Art. 71 D.Lgs. 81/08: l’obbligo del controllo periodico di funi e catene."