Cantiere Unico e Alta Vigilanza: Il Ruolo del CSE nella Sentenza Cassazione n. 34387/2024
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta uno dei temi più complessi del D.Lgs. 81/2008: l’obbligo di nomina dei coordinatori (CSP/CSE) e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in presenza di varianti progettuali e successione di imprese nel tempo. La sentenza chiarisce che la sicurezza non può essere “frazionata” per escamotage burocratici o pause temporali nelle lavorazioni.
1. I Fatti: L’infortunio mortale a lavori sospesi
L’evento tragico è avvenuto a Napoli, durante i lavori di ristrutturazione di un immobile. Il lavoratore C.A., dipendente della ditta appaltatrice di C.G., si era recato in cantiere insieme ad altri colleghi su disposizione del proprio datore di lavoro. L’obiettivo della visita non era la prosecuzione dei lavori — che risultavano formalmente sospesi — bensì il recupero di alcuni attrezzi professionali.
Mentre si trovava al primo piano dell’edificio, il lavoratore è precipitato da un balcone che risultava completamente privo di protezioni o parapetti. Non essendo munito di cintura di sicurezza o altri sistemi anticaduta, l’impatto al suolo è stato fatale, causandone il decesso immediato.
2. I Soggetti Coinvolti e le Condanne
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna per omicidio colposo aggravato nei confronti di:
- C.G.: Datore di lavoro della vittima e legale rappresentante della ditta appaltatrice.
- A.A.: Professionista incaricato del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di Progettazione (CSP) che di Esecuzione (CSE).
Proprio la posizione del CSE è al centro del ricorso in Cassazione. All’imputato è stato contestato di non aver predisposto il PSC e di non aver garantito l’adozione delle misure minime di sicurezza, come l’installazione di parapetti sui balconi.
3. La Difesa del CSE: Il tentativo di frazionare il cantiere
La difesa del coordinatore si è basata su due pilastri principali:
- L’assenza di rischio interferenziale: Secondo la difesa, non era necessaria la nomina di un coordinatore né la redazione del PSC perché in cantiere operava un’unica impresa alla volta. Si sosteneva che l’intervento di diverse ditte fosse avvenuto sotto titoli edilizi distinti (varianti), configurando quindi “cantieri diversi”.
- La sospensione dei lavori: Si argomentava che, essendo il cantiere fermo, il CSE non avesse alcun obbligo di vigilanza sulla presenza del lavoratore.
4. La Nozione di “Cantiere Unico”
La Suprema Corte ha rigettato fermamente queste tesi, fornendo una definizione rigorosa di Cantiere Unico:
L’unicità del cantiere non viene meno in presenza di varianti progettuali o diversi titoli edilizi (SCIA, CILA, Permessi di costruire). Se le lavorazioni sono connesse funzionalmente allo stesso obiettivo (es. la ristrutturazione globale di un immobile), il cantiere resta uno solo.
Il concetto di “rischio interferenziale” non riguarda solo la presenza simultanea di più imprese, ma anche la loro presenza non contemporanea, purché prevista o prevedibile. La necessità di futuri lavori (es. impiantistica affidata a ditte esterne) rende obbligatoria la nomina del coordinatore sin dall’inizio.
5. La Normativa Violata
La sentenza evidenzia la violazione di:
- Art. 589, comma 2, Codice Penale: Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche.
- Art. 91 D.Lgs. 81/2008: Obblighi del CSP nella redazione del PSC.
- Art. 92 D.Lgs. 81/2008: Obblighi del CSE, in particolare l’alta vigilanza e la verifica dell’applicazione delle procedure di sicurezza.
6. L’Effettivo Ruolo del CSE: L’Alta Vigilanza
La Cassazione ribadisce che il CSE non deve esercitare una sorveglianza “minuto per minuto” (compito del preposto o del datore di lavoro), ma un’Alta Vigilanza. Questa consiste nel:
- Organizzare il sistema di sicurezza generale.
- Verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) rispetto al PSC.
- Assicurarsi che le misure collettive (come i parapetti sul perimetro esterno) siano installate prima dell’inizio delle fasi di rischio.
Perché la sospensione dei lavori non ha esonerato il CSE?
La Corte ha stabilito che la mancanza di parapetti era una “carenza macroscopica”. Il fatto che i lavori fossero sospesi non elimina il pericolo generato da un cantiere non messo in sicurezza. Il CSE avrebbe dovuto assicurarsi che, anche in fase di stasi, le protezioni fisse fossero presenti per evitare cadute a chiunque avesse titolo ad accedere all’area (come nel caso del recupero attrezzi).
Conclusioni
La sentenza n. 34387/2024 ammonisce i tecnici e i coordinatori: non è possibile scudarsi dietro la parcellizzazione amministrativa dei lavori. Laddove vi sia una continuità funzionale dell’opera, sussiste l’obbligo di una visione unitaria della sicurezza. Il CSE è il garante del sistema e la sua responsabilità persiste finché sussistono i pericoli derivanti dall’allestimento del cantiere stesso.

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