Cassazione 32520/25: Obbligo del Preposto è impedire l’infortunio

Responsabilità del preposto

La Suprema Corte (Sent. 32520/2025) chiarisce che il Preposto è una posizione di garanzia attiva: deve intervenire per interrompere la condotta pericolosa del lavoratore, non limitarsi a vigilare formalmente.

Con la recente Sentenza n. 32520 del 1° ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha ribadito e rafforzato i principi fondamentali in tema di responsabilità del Preposto per la sicurezza sul lavoro. La pronuncia è di particolare rilievo perché sottolinea la natura non solo formale, ma di vera e propria posizione di garanzia attiva, in capo a chi ricopre tale ruolo.

Il Cardine Normativo: La Definizione del Preposto

La Suprema Corte ha preso le mosse dalla definizione contenuta nell’Articolo 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008, richiamando il ruolo del preposto come:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende e vigila sulla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

La sentenza 32520/2025 ha cristallizzato l’interpretazione di questo “sovrintendere e vigilare”, convertendola in un obbligo di intervento concreto e non meramente passivo o formale.

Il Caso Specifico e Il Principio Ribadito

Il caso in esame ha riguardato un infortunio grave occorso a un lavoratore, caduto da una scala a pioli doppia mentre svolgeva un’attività (la pulizia delle finestre) senza l’assistenza di un altro lavoratore che trattenesse la scala alla base, come invece richiesto dalle norme di sicurezza. Il preposto, presente in cantiere, è stato ritenuto colpevole di omessa vigilanza (violazione dell’Articolo 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08).

La Cassazione, rigettando il ricorso del preposto, ha confermato un principio ormai consolidato, ma che viene qui declinato con estrema chiarezza:

1. L’Obbligo di Impedire l’Evento Lesivo (Posizione di Garanzia)

Il preposto non può limitarsi a constatare una violazione o un rischio, ma deve agire concretamente per interrompere la condotta pericolosa. Nel caso della sentenza, non è bastato “consentire” l’utilizzo della scala, ma era necessario impedire l’uso scorretto, ovvero assicurarsi che la procedura di sicurezza (scala trattenuta) fosse rigorosamente rispettata. La sua responsabilità non è solo di “far rispettare” le norme, ma di “impedire” che il rischio si concretizzi.

2. La condotta del lavoratore e il limite dell’abnormità

La difesa del preposto si era basata sull’eccezione della presunta condotta abnorme del lavoratore, sostenendo che avesse agito al di fuori delle direttive. La Corte ha respinto tale tesi, chiarendo che:

  • Non è abnorme la condotta che, pur non espressamente assegnata, risulta comunque preparatoria o accessoria all’attività lavorativa e si svolge sotto la sorveglianza del preposto.

  • L’abnormità sussiste solo se la condotta è del tutto imprevedibile e non riconducibile in alcun modo al ciclo lavorativo o alle istruzioni impartite.

Questo significa che se un lavoratore svolge un’azione rischiosa, ma inerente il contesto lavorativo e in presenza o sotto la vigilanza del preposto, è quest’ultimo che ha l’obbligo di intervenire tempestivamente.

Implicazioni per Aziende e Preposti

La sentenza 32520/2025 ribadisce che la prevenzione è l’unica vera difesa per l’azienda e i suoi dirigenti.

Per le Imprese Per i Preposti
Garantire i Poteri: Assicurarsi che il preposto abbia i poteri gerarchici e disciplinari effettivi per imporre l’osservanza delle norme e, se necessario, sospendere l’attività (come previsto dall’Art. 19). Vigilanza Attiva e Dinamica: Non limitarsi alla mera presenza, ma esercitare una vigilanza costante e proattiva.
Formazione Adeguata: Investire in una formazione specifica e rafforzata per i preposti, affinché comprendano appieno la loro posizione di garanzia penale e le tecniche di intervento e gestione del rischio. Intervento Tempestivo: Interrompere immediatamente qualsiasi comportamento rischioso e, in caso di pericolo grave e immediato, sospendere l’attività e segnalare il rischio ai superiori.
Modelli 231: La pronuncia ha risvolti anche in termini di D. Lgs. 231/01, evidenziando che un Modello Organizzativo 231 è efficace solo se i preposti sono adeguatamente formati e dotati di strumenti reali per adempiere ai loro doveri di vigilanza. Impossibilità di Invocare l’Abnormità Facilmente: La semplice violazione delle procedure da parte del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità del preposto, se l’evento era prevedibile e prevenibile con una vigilanza diligente.

In conclusione, questa pronuncia segna un ulteriore tassello nella giurisprudenza che vede il Preposto come un attore centrale e irrinunciabile nel sistema di prevenzione aziendale, con la responsabilità ineludibile di impedire attivamente che i rischi si trasformino in infortuni.

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Leggi la sentenza QUI


Sentenza Penale del 27 ottobre 2021, n. 38413. Caduta dal ponteggio: responsabilità del preposto e del datore di lavoro.

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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