Comportamento “Abnorme” del lavoratore: Definizione, nesso causale e differenze con “imprudenza” e “imperizia”.
Il concetto di comportamento abnorme nel diritto italiano, particolarmente rilevante in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e responsabilità penale, indica una condotta del lavoratore così imprevedibile, estranea alle mansioni e al processo produttivo da generare un rischio eccentrico, interrompendo il nesso di causalità tra l’evento lesivo e le omissioni del datore di lavoro o delle figure di garanzia (dirigente, preposto).
Definizione. Il comportamento abnorme è qualificato dalla giurisprudenza della Cassazione come un’azione “radicalmente lontana” dalle scelte prevedibili del lavoratore, anche imprudenti, che attiva un pericolo nuovo e non controllabile dal garante.
Esso si configura quando: è del tutto autonomo e fuori dalle mansioni assegnate; introduce un rischio esorbitante dalla sfera di rischio tutelata; o è ontologicamente imprevedibile, al di là di ogni possibilità di prevenzione.
Solo in questi casi esonera il datore da responsabilità penale ex art. 40 c.p., poiché l’evento deriva unicamente dalla condotta del lavoratore.
Ruolo nel nesso di causalitàNel contesto della sicurezza sul lavoro, il datore è garante dell’integrità fisica dei prestatori d’opera (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/08), obbligato a impedire eventi dannosi.
La condotta abnorme interrompe il nesso causale solo se “imprevedibile ed esorbitante” dal processo produttivo, configurandosi come causa unica dell’infortunio e svincolando il garante.
Altrimenti, persiste la responsabilità per omessa prevenzione, valutata con il criterio della causalità della colpa.
Differenze con altri comportamenti
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Concetto |
Descrizione |
Effetto sul Nesso Causale |
Esempi Pratici |
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Abnorme |
Comportamento imprevedibile, eccentrico e del tutto autonomo rispetto alle mansioni assegnate; introduce un rischio nuovo ed estraneo. |
Interrompe il nesso. Esonera il garante dalla responsabilità. |
Uso di macchinari mai assegnati; manovre suicidarie o palesemente folli. |
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Imprudente |
Scelta attiva rischiosa o sottovalutazione dei pericoli, ma che rimane prevedibile all’interno dell’area di rischio lavorativa. |
Non interrompe. Il datore rimane responsabile se non ha attuato prevenzione efficace. |
Non indossare i DPI per finire prima il turno; ignorare le distanze di sicurezza. |
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Imperizia |
Esecuzione del compito in buona fede ma con evidente mancanza di abilità, esperienza o competenza tecnica necessaria. |
Non interrompe. Rientra nel deficit degli obblighi formativi a carico del datore. |
Svolgere una riparazione complessa senza aver ricevuto la formazione specifica. |
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Imprevedibile |
Concetto non sovrapponibile all’abnorme. Se l’atto è colposo ma rientra nel rischio gestibile, il datore resta garante. |
Valutazione caso per caso. Interrompe solo se assume i caratteri dell’eccezionalità assoluta. |
Un errore umano standard dovuto a stanchezza o distrazione (non basta a esonerare). |
Questi distinguo derivano da costante giurisprudenza (es. Cass. Pen. n. 21613/2013, n. 42452/2007).

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