Questa immagine è un vero e proprio manuale di “cosa non fare” in un cantiere. Rappresenta una violazione palese di quasi tutte le norme di sicurezza basilari, mettendo a rischio immediato l’incolumità del lavoratore.
Ecco come potremmo commentarla e i moniti più efficaci per descriverla:
Analisi delle Criticità
L’azione nel fermo immagine presenta rischi gravissimi:
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): Il peso e le dimensioni della lastra sono chiaramente fuori norma per un solo operatore. Il carico è sbilanciato e grava interamente sulla colonna vertebrale.
Assenza di DPI: Il lavoratore non indossa il casco (elmetto), essenziale in un’area di cantiere, né guanti protettivi adeguati alla manipolazione di lastre pesanti.
Instabilità del Piano di Calpestio: L’uomo è in equilibrio precario sopra una tubazione in plastica, una superficie tonda e scivolosa che rende quasi certo un infortunio per caduta o scivolamento.
Visibilità Nulla: La lastra copre completamente la visuale dell’operatore, rendendo impossibile vedere ostacoli o pericoli sul percorso.
Moniti e Commenti Suggeriti
Il Monito Diretto
”La schiena non è un muletto, e la tua vita non ha pezzi di ricambio.”
Il Commento Tecnico-Ironico
”Un perfetto esempio di come trasformare un normale giorno di lavoro in un’invalidità permanente in soli tre secondi.”
Lo Slogan per la Sicurezza
”Vedere dove cammini è un diritto, proteggere la tua colonna è un dovere. Non diventare il prossimo numero nelle statistiche degli infortuni.”
Questa immagine riassume diverse violazioni che la Corte di Cassazione ha sanzionato ripetutamente.
Ecco i riferimenti normativi del D.Lgs. 81/08 e alcune sentenze della Cassazione Penale che richiamano la situazione rappresentata:
1. Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)
Norma violata: Art. 168 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve evitare la movimentazione manuale o, se non possibile, fornire mezzi meccanici adeguati.
Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, Sez. 4, n. 35956/2020. La Corte ha condannato un datore di lavoro per un infortunio avvenuto durante la movimentazione di una lastra pesante in assenza di una valutazione specifica dei rischi e di ausili meccanici. La sentenza ribadisce che non basta “dire” di fare attenzione, ma bisogna fornire gli strumenti per evitare lo sforzo fisico eccessivo.
2. Mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Norma violata: Art. 18, comma 1, lett. d) (obbligo del datore di fornire i DPI) e Art. 20 (obbligo del lavoratore di usarli). Nell’immagine mancano palesemente l’elmetto e guanti idonei.
Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, Sez. 4, n. 1030/2025. Questa recentissima sentenza chiarisce che il datore di lavoro non si libera dalla responsabilità semplicemente “consegnando” il casco o i guanti. Ha l’obbligo di vigilare attivamente sul loro uso costante. Se l’operaio lavora senza protezione, la colpa ricade sul datore o sul preposto per omessa vigilanza.
3. Precarietà del piano di calpestio (Equilibrio sul tubo)
Norma violata: Art. 122 D.Lgs. 81/08 (Ponti e impalcature) e norme generali sulla stabilità dei luoghi di lavoro. Camminare, passaano sopra una tubazione tonda mentre si trasporta un carico è una procedura “abnorme” che il sistema di sicurezza aziendale deve impedire.
Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, n. 42261/2017. La Corte ha stabilito che anche se il lavoratore cade da un’altezza inferiore ai 2 metri (come potrebbe accadere scivolando dal tubo nell’immagine), il datore di lavoro è responsabile se non ha previsto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) procedure sicure per evitare il rischio di caduta o scivolamento, rendendo il rischio “prevedibile ed evitabile”.
4. Visibilità ostruita dal carico
Norma violata: Allegato VI, punto 1.2. Le attrezzature e le procedure di lavoro devono garantire che l’operatore abbia una visibilità adeguata.
Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, n. 37580/2021. In questa sentenza, la Corte ha sanzionato il coordinatore per la sicurezza per non aver rilevato la pericolosità di operazioni di scarico e movimentazione in cui la visuale del lavoratore o dell’addetto ai mezzi era impedita dal carico stesso.

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