Cronaca di un infortunio annunciato… tra equilibrio precario e norme calpestate.

Questa immagine è un vero e proprio manuale di “cosa non fare” in un cantiere. Rappresenta una violazione palese di quasi tutte le norme di sicurezza basilari, mettendo a rischio immediato l’incolumità del lavoratore.

​Ecco come potremmo commentarla e i moniti più efficaci per descriverla:

Analisi delle Criticità

​L’azione nel fermo immagine presenta rischi gravissimi:

​Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): Il peso e le dimensioni della lastra sono chiaramente fuori norma per un solo operatore. Il carico è sbilanciato e grava interamente sulla colonna vertebrale.

​Assenza di DPI: Il lavoratore non indossa il casco (elmetto), essenziale in un’area di cantiere, né guanti protettivi adeguati alla manipolazione di lastre pesanti.

​Instabilità del Piano di Calpestio: L’uomo è in equilibrio precario sopra una tubazione in plastica, una superficie tonda e scivolosa che rende quasi certo un infortunio per caduta o scivolamento.

​Visibilità Nulla: La lastra copre completamente la visuale dell’operatore, rendendo impossibile vedere ostacoli o pericoli sul percorso.

​Moniti e Commenti Suggeriti

​Il Monito Diretto

​”La schiena non è un muletto, e la tua vita non ha pezzi di ricambio.”

​Il Commento Tecnico-Ironico

​”Un perfetto esempio di come trasformare un normale giorno di lavoro in un’invalidità permanente in soli tre secondi.”

​Lo Slogan per la Sicurezza

​”Vedere dove cammini è un diritto, proteggere la tua colonna è un dovere. Non diventare il prossimo numero nelle statistiche degli infortuni.”

Questa immagine riassume diverse violazioni che la Corte di Cassazione ha sanzionato ripetutamente.

​Ecco i riferimenti normativi del D.Lgs. 81/08 e alcune sentenze della Cassazione Penale che richiamano la situazione rappresentata:

​1. Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

​Norma violata: Art. 168 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve evitare la movimentazione manuale o, se non possibile, fornire mezzi meccanici adeguati.

​Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, Sez. 4, n. 35956/2020. La Corte ha condannato un datore di lavoro per un infortunio avvenuto durante la movimentazione di una lastra pesante in assenza di una valutazione specifica dei rischi e di ausili meccanici. La sentenza ribadisce che non basta “dire” di fare attenzione, ma bisogna fornire gli strumenti per evitare lo sforzo fisico eccessivo.

​2. Mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

​Norma violata: Art. 18, comma 1, lett. d) (obbligo del datore di fornire i DPI) e Art. 20 (obbligo del lavoratore di usarli). Nell’immagine mancano palesemente l’elmetto e guanti idonei.

​Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, Sez. 4, n. 1030/2025. Questa recentissima sentenza chiarisce che il datore di lavoro non si libera dalla responsabilità semplicemente “consegnando” il casco o i guanti. Ha l’obbligo di vigilare attivamente sul loro uso costante. Se l’operaio lavora senza protezione, la colpa ricade sul datore o sul preposto per omessa vigilanza.

​3. Precarietà del piano di calpestio (Equilibrio sul tubo)

​Norma violata: Art. 122 D.Lgs. 81/08 (Ponti e impalcature) e norme generali sulla stabilità dei luoghi di lavoro. Camminare, passaano sopra una tubazione tonda mentre si trasporta un carico è una procedura “abnorme” che il sistema di sicurezza aziendale deve impedire.

​Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, n. 42261/2017. La Corte ha stabilito che anche se il lavoratore cade da un’altezza inferiore ai 2 metri (come potrebbe accadere scivolando dal tubo nell’immagine), il datore di lavoro è responsabile se non ha previsto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) procedure sicure per evitare il rischio di caduta o scivolamento, rendendo il rischio “prevedibile ed evitabile”.

​4. Visibilità ostruita dal carico

​Norma violata: Allegato VI, punto 1.2. Le attrezzature e le procedure di lavoro devono garantire che l’operatore abbia una visibilità adeguata.

​Sentenza di riferimento: Cassazione Penale, n. 37580/2021. In questa sentenza, la Corte ha sanzionato il coordinatore per la sicurezza per non aver rilevato la pericolosità di operazioni di scarico e movimentazione in cui la visuale del lavoratore o dell’addetto ai mezzi era impedita dal carico stesso.

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