Cronaca di un infortunio annunciato: un viaggio verso il suicidio

Quando la prassi uccide la norma: l’azzardo sulla betoniera

​L’immagine che analizziamo oggi non è solo un “errore comportamentale”, ma una violazione palese e gravissima delle procedure di sicurezza. Trasportare un lavoratore sulla pedana posteriore di una betoniera in marcia trasforma un mezzo d’opera in una potenziale arma letale.

​🔍Analisi e valutazione del rischio

​Il rischio principale è la caduta dall’alto, aggravata dalla dinamica del mezzo. In caso di sussulto, frenata o curva, la forza d’inerzia spinge l’operatore dalla sua posizione precaria. A questo si aggiunge il rischio di investimento: cadendo nella traiettoria del veicolo stesso o di quelli che seguono, le probabilità di sopravvivenza sono pressoché nulle.

​⚖️Il quadro normativo disatteso

​Il comportamento ritratto nell’immagine viola diversi pilastri del D.Lgs. 81/08 e del Codice della Strada:

​Arte. 71, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro): Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza. Una betoniera non è omologata per il trasporto di persone all’esterno della cabina.

​Arte. 20 (Obblighi dei lavoratori): Il lavoratore ha il dovere di prendersi cura della propria salute e di utilizzare correttamente i macchinari. L’esposizione volontaria a un rischio così palese configura un’inosservanza diretta.

​Arte. 169 Codice della Strada: Vieta severamente il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e, soprattutto, in posizioni che non siano i sedili fissi.

​🏛️ La Giurisprudenza: Sentenze di Cassazione

​La Suprema Corte è costante nel sanzionare tali condotte. In casi simili di infortuni mortali causa dal trasporto “di fortuna” su mezzi d’opera, la Cassazione ha spesso ribadito la responsabilità penale del datore di lavoro e del preposto.

Cassazione Penale, Sez. IV: In diverse sentenze (es. la n. 43370/2012), la Corte ha stabilito che la “prassi” di viaggiare su pedane o parti esterne non esonera il datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di vigilare affinché tali condotte abnormi non vengano messe in atto, anche se i lavoratori sono esperti.

​Il “Rischio Eccentrico”: Sebbene il comportamento del lavoratore sia imprudente, la giurisprudenza non lo ritiene quasi mai “interruttivo del nesso causale” se il rischio era prevedibile e la vigilanza del preposto è mancata. In parole povere: se l’operaio cade, ne risponde chi poteva impedire che salisse su quella pedana.

​📢 Il Monito di NotiS

“La fretta in cantiere è la prima causa di infortunio mortale.”

Non esiste giustificazione operativa per un simile azzardo. La pedana serve per l’ispezione a mezzo fermo, non è un taxi. Ricorda: il tragitto verso la zona di scarico deve avvenire esclusivamente all’interno della cabina, con le cinture allacciate.

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