Digitalizzazione della Notifica Preliminare (Art. 99 D. Lgs. 81/08): Elenco delle piattaforme regionali attive

Notifica Preliminari Art.99 Comunicazione Digitale

A chi inviare la Notifica Preliminare imposta dall’Art. 99 D. Lgs. 81/08: Elenco delle piattaforme regionali attive

A. Fondamenti Legali e Contenuti Obbligatori della Notifica Preliminare

L’adempimento richiede che il documento sia elaborato in stretta conformità con l’Allegato XII del D. Lgs. 81/08. Tra gli obblighi procedurali, il legislatore stabilisce che una copia della notifica, unitamente agli eventuali aggiornamenti, debba essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.   

Relativamente al contenuto dell’Allegato XII, si è sviluppato un dibattito interpretativo circa l’inclusione di tutte le figure coinvolte nell’opera. Sebbene la norma non specifichi espressamente se l’elenco delle ditte si riferisca esclusivamente a quelle esecutrici o includa anche i fornitori di servizi di mera fornitura di materiale o i soggetti da gestire ai sensi dell’ Art. 26, l’orientamento prevalente, in funzione dell’Articolo 90, comma 3, ritiene che l’elenco debba includere le sole ditte esecutrici che partecipano attivamente alla realizzazione dell’opera o di una sua parte.   

B. Destinatari Istituzionali della Trasmissione

La Notifica Preliminare persegue l’obiettivo primario di informare gli enti preposti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro riguardo l’apertura e la natura del cantiere. L’Art. 99, comma 1, identifica i destinatari istituzionali come l’Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) e la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro – ITL. Inoltre, l’obbligo si estende al Prefetto territorialmente competente, ma solo nel caso di lavori pubblici. Un ulteriore destinatario, spesso gestito attraverso i sistemi telematici comunali (SUAP/SUE), è il Comune che ha rilasciato i titoli abilitativi, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 90, comma 9, lettera c).   

L’Evoluzione Digitale dell’Adempimento: Obbligo e Interoperabilità

Le normative regionali hanno progressivamente sostituito i metodi di invio tradizionali con procedure telematiche esclusive, sebbene con un grado variabile di integrazione tra i diversi enti.

A. Il Mandato alla Digitalizzazione Regionale

Le modalità di invio della NP sono delegate alla competenza legislativa regionale. Molte regioni hanno stabilito che l’invio debba avvenire esclusivamente tramite portali telematici dedicati, sancendo il superamento di metodi come la PEC o la raccomandata per la trasmissione agli organi di vigilanza locali (ASL/SPRESAL). Ad esempio, la Regione Campania ha reso l’utilizzo della Piattaforma GISA una modalità  esclusiva.

Analogamente, in Regione Marche, l’invio  on line è diventato l’unico modo per notificare l’apertura di un cantiere edile a partire dal 1° gennaio 2018.   

B. I Sistemi di Autenticazione e la Procura Digitale

Per garantire la validità legale della trasmissione telematica, in conformità con il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), la maggior parte delle piattaforme richiede l’autenticazione tramite sistemi di identità digitale nazionale. I metodi di accesso più diffusi sono il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). In Regione Lombardia, per l’accesso al sistema GECA, viene specificamente richiamato anche l’utilizzo della Carta Regionale Servizi (CRS).   

(A.N.D. = Accesso non dettagliato o variabile; solitamente SPID/CIE/CNS o registrazione.)

L’obbligo di Notifica Preliminare stabilito dall’Art. 99 del D. Lgs. 81/08 è ormai gestito prevalentemente attraverso canali telematici regionali in gran parte del territorio italiano. Questa transizione digitale è finalizzata non solo alla semplificazione burocratica, ma soprattutto a fornire agli organi di vigilanza uno strumento di business intelligence per indirizzare i controlli sui cantieri a maggiore rischio.

La principale criticità operativa per i Committenti e i professionisti delegati risiede nella gestione dell’interoperabilità incompleta. La non-uniformità procedurale impone, in diverse Regioni (es. Piemonte), la necessità di un doppio adempimento: l’invio al portale regionale per l’ASL/SPRESAL e l’invio separato via PEC all’ITL e alla Prefettura.

L’omessa o errata trasmissione della Notifica Preliminare, sia nella fase iniziale che negli aggiornamenti successivi, espone il Committente e il Responsabile dei Lavori a severe sanzioni (Art. 157). È dunque imperativo che i professionisti mantengano un elevato livello di attenzione procedurale, verificando sistematicamente la normativa specifica e i requisiti di invio stabiliti dalla Regione e dalla ASL territorialmente competenti, specialmente per quanto riguarda la piena inclusione dell’ITL e della Prefettura nel flusso telematico.   

Guardando al futuro, la diffusione di piattaforme basate su principi di open source e riuso, come GISA, suggerisce un percorso verso una maggiore standardizzazione. Il consolidamento e l’integrazione completa di questi sistemi con i portali di edilizia comunali (MUDE/SUAP) e con le banche dati nazionali (come quelle dell’ITL e del Prefetto) rappresentano l’obiettivo finale per realizzare un adempimento veramente unico e nazionale.

 

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Chi ha l'obbligo di inviare la notifica preliminare?

L’obbligo di inviare la notifica preliminare spetta al committente o al responsabile dei lavori (se nominato) prima dell’inizio dei lavori in cantiere, nei casi in cui siano presenti più imprese, vi siano varianti che portano a questa condizione, o un’unica impresa preveda almeno 200 uomini-giorno di lavoro. 

 

La notifica preliminare non è dovuta per cantieri che coinvolgono una singola impresa, non prevedono un coordinatore della sicurezza e non superano i 200 uomini-giorno, né quando l’unico scopo di altre imprese è la fornitura o asporto di materiali e non ci sono interferenze. In questi casi, l’obbligo di invio della comunicazione all’ASL non sussiste. 

 

Cambiamenti in corso d’opera: Se per il cantiere inizialmente non ricorreva l’obbligo imposto dall’art. 90 del D. lgs. 81/2008, ma nel corso dei lavori, per esigenze operative ed organizzative si rendesse necessario  affidare i lavori ad altre imprese, l’introduzione di più imprese ai sensi dell’art. 90 comma 5 del d. lgs. 81/2008 o il superamento dei 200 uomini-giorno, comporta necessariamente  l’obbligo di invio della notifica preliminare agli organismi territoriali competenti.

Nella notifica preliminare devono essere indicate ed identificate, con codice fiscale o partita IVA, le imprese già individuate o selezionate e se presenti il numero previsto di imprese e lavoratori autonomi che si prevedono.

Se sul cantiere è presente una sola impresa che non raggiunge i 200 uomini-giorno e sono presenti lavoratori autonomi i cui lavori vengono commissionati e contrattualizzati dall’impresa appaltatrice o affidataria dei lavori, non è necessario inviare la notifica preliminare, in quanto questi soggetti vengono gestiti e coordinati nell’ambito del Piano Operativo dell’impresa committente ai sensi dell’art. 26 dello stesso decreto.

Il mancato invio della notifica preliminare comporta una sanzione amministrativa pecuniaria per il committente o il responsabile dei lavori, la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell’opera e la perdita delle eventuali agevolazioni fiscali. Gli enti di vigilanza sono tenuti ad accertale queste inadempienze durante i controlli sul cantiere. 

No, l’obbligo di inviare la notifica preliminare spetta al committente o al responsabile dei lavori, non ai coordinatori per la progettazione o l’esecuzione, e riguarda specificamente i cantieri che prevedono la presenza di più imprese o che impiegano un’unica impresa per un lavoro di almeno 200 uomini-giorno. 

 

La notifica preliminare deve essere aggiornata in caso di modifiche ai dati essenziali, come l’introduzione di nuove imprese o variazioni dei tempi di lavoro, e anche al subentro di figure quali il committente, il responsabile dei lavori o i coordinatori. L’aggiornamento va trasmesso alle autorità territoriali competenti. 

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