Gestione POS: procedure e criteri di contestazione dopo la Sentenza n. 5222 del 10 febbraio 2026.
In linea con l’orientamento espresso dalla Sentenza n. 5222/2026 della Cassazione Penale, la contestazione di un Piano Operativo di Sicurezza (POS) non è un semplice atto burocratico, ma un esercizio del dovere di alta vigilanza del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).
Ecco le modalità operative e i principi cardine da adottare per una corretta gestione delle inidoneità documentali.
Modalità di Contestazione del POS
La contestazione deve essere formale, puntuale e tracciabile. Il CSE deve seguire un iter procedurale che garantisca la sicurezza del cantiere e la propria tutela legale:
- Esame di Congruità (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/08): Il CSE deve verificare che il POS sia coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Se mancano le procedure specifiche per lavorazioni critiche (come le demolizioni in quota), il POS è da considerarsi incompleto.
- Comunicazione Formale di Inidoneità: La contestazione va inviata tramite PEC o verbale di cantiere controfirmato al Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice. Deve contenere:
- I punti specifici di non conformità (es. mancanza del calcolo del tirante d’aria o assenza del piano di montaggio dei parapetti).
- La richiesta di integrazione o rifacimento delle sezioni carenti.
- Prescrizione dei Tempi: Assegnare un termine perentorio per l’adeguamento documentale, prima del quale le lavorazioni specifiche interessate non possono iniziare.
- Sospensione delle Lavorazioni (Casi Gravi): Se l’impresa ha già iniziato i lavori con un POS inidoneo, il CSE ha l’obbligo di sospendere la singola lavorazione (Art. 92, comma 1, lett. f) fino all’avvenuto adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle misure di sicurezza.
- Segnalazione al Committente: In caso di persistente inadempienza dell’impresa, il CSE deve segnalare formalmente il fatto al Committente o al Responsabile dei Lavori, proponendo eventualmente la sospensione dei lavori o l’allontanamento dell’impresa.
Principi da Adottare (Il “Metodo del CSE”)
Per evitare le responsabilità penali richiamate dalla Sez. IV della Cassazione, il CSE deve ispirarsi ai seguenti principi:
- Principio di Specificità: Rifiutare POS “fotocopia” o generici. Il documento deve descrivere esattamente come, con quali mezzi e chi esegue quella specifica demolizione in quel determinato cantiere.
- Principio di Effettività: La valutazione non è solo sulla presenza della carta, ma sull’efficacia delle misure proposte. Se il POS prevede una misura tecnicamente inattuabile nel contesto reale, il CSE deve contestarla.
- Principio di Coerenza (PSC-POS): Il POS deve essere l’emanazione operativa del PSC. Se il coordinatore ha previsto l’uso di piattaforme aeree nel PSC e l’impresa descrive l’uso di scale nel POS, esiste una discrepanza che il CSE deve risolvere.
- Principio della “Posizione di Garanzia”: Il CSE non può giustificarsi dicendo che l’errore è del Datore di Lavoro. La sua funzione è quella di “filtro critico”: validando un POS inidoneo, il CSE fa propria la carenza dell’impresa.
Riepilogo per il Professionista
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Azione |
Strumento |
Scopo |
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Rilevazione |
Checklist di controllo POS |
Individuare lacune tecniche (es. rischio caduta). |
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Notifica |
Verbale di Coordinamento / PEC |
Formalizzare l’inidoneità prima dell’inizio lavori. |
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Inibizione |
Ordine di Servizio |
Impedire l’accesso all’area di lavoro senza documentazione valida. |
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Verifica |
Sopralluogo post-adeguamento |
Accertare che il nuovo POS sia applicato fisicamente in cantiere. |
In sintesi, la giurisprudenza richiede al CSE un ruolo proattivo: la “falla” del POS deve essere rilevata e sanata prima che si trasformi in un infortunio, poiché l’accettazione passiva di un documento incompleto configura la colpa professionale del coordinatore.
Sentenza n. 5222/2026 Carenza di vigilanza e POS generico: il Coordinatore risponde dell’infortunio

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