Vengono qui riportati i principali quesiti posti dai membri del gruppo Facebook Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con lo scopo di redimere i dubbi che più frequentemente vengono posti all’attenzione dei colleghi più esperti.
Il documento intende fornire una panoramica utile per i Coordinatori della Sicurezza, affrontando le questioni più comuni che emergono nel contesto dei cantieri temporanei e mobili in Italia. I quesiti trattati comprendono vari aspetti legati alla sicurezza, come la responsabilità dei coordinatori, le procedure di valutazione dei rischi, l’importanza della formazione e del monitoraggio delle attrezzature.
L’analisi dei quesiti è fondamentale poiché aiuta a standardizzare le pratiche di sicurezza e a garantire che tutti i professionisti del settore operino nel rispetto della normativa vigente, ovvero il Decreto Legislativo 81/08.
L’iniziativa di riportare i quesiti e le risposte è un modo per promuovere un’interazione positiva all’interno della comunità di professionisti, accrescendo la conoscenza condivisa e facilitando il problem-solving. Questo approccio collaborativo contribuisce a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e a proteggere la salute dei lavoratori, offrendo spunti pratici e strategie per affrontare situazioni complesse valutando casi concreti già affrontati da altri membri del gruppo.
Inoltre, il documento sottolinea l’importanza della comunicazione tra i professionisti, che può portare a una continua crescita e aggiornamento delle competenze, fattore cruciale in un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza nei cantieri. Condividere le migliori pratiche e le esperienze vissute arricchisce il bagaglio culturale e professionale di ogni coordinatore, facilitando una professione sempre più responsabile e consapevole.
ARTICOLO IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Se in un cantiere edile accede una ditta rumena, con sede in Romania, con operai tutti residenti in Romania, nel richiedere gli attestati dei corsi obbligatori, in quanto provenienti da nazione comunitaria… mi hanno risposto che in Romania non sono previsti… è corretto?
Quesito: in un cantiere un'impresa edile più Lavoratore Autonomo (impiantista) più Lav. Autonomo (elettricista) è necessario nominare CSE e redigere PSC?
Quesito: Il direttore dei lavori, l'ing. strutturista, ecc. possono entrare in cantiere quando vogliono, anche a cantiere chiuso? o devono entrare accompagnati da un responsabile del impresa affidataria?
La consegna dei lavori comporta l’affidamento della custodia del cantiere, all’impresa affidataria ovvero all’impresa appaltatrice dei lavori. Quando il cantiere è chiuso, non si entra, ma soprattutto quale sarebbe la necessità di entrare in cantiere quando questo è chiuso? Nemmeno il committente sarebbe autorizzato ad entrare se non durante l’orario lavorativo. È assolutamente vietato entrare nel cantiere durante la chiusura a meno non venga stabilito diversamente dall’impresa affidataria la quale autorizza gli accessi per i diversi soggetti (imprese ed i tecnici incaricati) o l’accesso in cantiere per i non addetti ai lavori (visitatori),i quali devono essere sempre accompagnati da un addetto incaricato al coordinamento.
Il committente, nell'affidare i lavori ad un'impresa appaltatrice che a sua volta subappalta una parte dei lavori a un lavoratore autonomo, deve obbligatoriamente nominare un coordinatore per la sicurezza per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori?
No, in questo caso specifico non occorre la nomina del CSP/CSE in quanto ricade sull’impresa affidataria/committente dei lavori in subappalto, la responsabilità giuridica della gestione del subappaltatore attraverso il POS, in cui coordina il lavoratore autonomo alla stregua di un lavoratore dipendente.
Quesito: e un committente assegna direttamente i lavori da realizzare ad un'impresa e a un lavoratore autonomo attraverso due contratti tra loro distinti, è obbligato a nominare un coordinatore per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori?
La presenza di un’impresa e di un lavoratore autonomo a cui vengono assegnati incarichi tramite contratti distinti e autonomi comporta l’obbligo di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione dei lavori (CSE). Questo è necessario poiché la presenza di “diversi soggetti” non legati da nessun contratto richiede un coordinamento di un soggetto terzo super partes al fine di garantire la sicurezza del contesto lavorativo e di eventuali interferenze. In questo caso il lavoratore autonomo non avendo l’obbligo di redigere il POS, viene gestito dal CSP che il committente ha l’obbligo di nominare.
Quesito: svolgendo il ruolo di CSE in un cantiere non ancora iniziato, nell'esaminare la documentazione fornita dall'impresa affidataria, questa non risulta essere un' impresa ma un lavoratore autonomo senza dipendenti, che si avvale della collaborazione di altri due lavoratori autonomi. In virtù di tale situazione, si può autorizzare l'ingresso in cantiere, mancando nel caso specifico di un soggetto responsabile con obbligo di POS.
Il problema non è il pos, ma la verifica dell’idoneità tecnico professionale che non sarebbe assolutamente soddisfatta.
Quesito: Cantiere già avviato con inoltro CILA al comune. Non è stata effettuata la notifica preliminare e vorrebbero farla ora. C'è il problema dela data di inizio lavori da inserire in notifica? É una sorta di autodenuncia?
Raffaele Giovanni
Intanto consiglio di trasmette sin da subito la prevista notifica preliminare. In caso di verifica gli OdiV potrebbero non fare nulla qualora non se ne accorgessero o non ci fosse ispezione, caso contrario, in sede di verifica potrebbero contestare l’ illecito amministrativo previsto con procedura “ora per allora” visto che autonomamente avreste rimosso la violazione. Inoltre, se non si trasmette la Notifica Preliminare (art. 99 D. lgs. 81/2008), e sempre in caso d’ispezione, gli ispettori per i lavori in atto, potrebbero o meglio dovrebbero fare la comunicazione all’amministrazione e far scattare la sospensione del titolo abilitativo (in poche parole sospensione lavori) fino alla trasmissione della discussa N.P. , per questo consiglio di farla per evitare quest’ultima incombenza.
Se non fatta si ricade anche alla mancata trasmissione della N P . In questa ipotesi vige la sanzione amministrativa per l’inadempienza dell’art. 90, 9° comma , lettera c) ai sensi dell’articolo 157.
Quesito: per una ditta (settore falegnameria) appartenente ad un paese della comunità Europea che opera in un cantiere edile sul territorio Italiano, la figura del Preposto con relativo attestato (art.37 comma 7 D.Lgs 81/08) e' obbligatorio?
Antonino G. Alfano
Il cantiere nel territorio nazionale è sottoposto alla legislazione italiana. Sono le ditte estere che debbono adeguarsi se vogliono lavorare in Italia senza se e senza ma, al contrario sono fuori legge.
Antonio D’Avanzo
Si, è obbligatorio ed è necessario adeguarsi alla normativa italiana, anche per tutto il resto.
Quesito: Manutenzione straordinaria in due appartamenti dello stesso fabbricato e stessa proprietà con due pratiche edilizie cila distinte. Servono due PSC e due NP distinte? Successivamente sul fabbricato saranno eseguiti lavori esterni in facciata di efficentamento energetico con CILAS. Serve altro PSC e nuova NP?
Mi sto occupando di una situazione simile con due interi fabbricati non distanti tra loro con titoli autorizzativi diversi e 2 PSC e 2 Notifiche. Quello dell’efficientamento appare essere un ulteriore cantiere distinto dai primi due.
Quisito: Lavori di ripristino facciata di un condominio, unica impresa ovvero lavoratore autonomo. Niente Cse e Psc. Se per un ipotetico controllo gli organi di vigilanza trovano più operai in cantiere (quindi non regolari) ci sono sanzioni per il DL e per l amministratore di condominio quale responsabile dei lavori?
Quesito: Essendo diplomato abilitato come geometra ma non iscritto all'albo, ho fatto il corso x coordinatore 120 ore e mi hanno detto che posso esercitare come CSP anche senza essere iscritto all'albo e anche come CSE se con almeno 3 anni di esperienza di cantiere, posso avere conferma di questo?
Il Codice ATECO 74.99.21 si riferisce ad attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei posti di lavoro. Questa classe include servizi professionali che richiedono elevati livelli di preparazione tecnica e scientifica. È utilizzato per identificare ufficialmente l’attività svolta con Partita IVA in questo settore specifico.
Gianluca Scostini Fabrizi
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