I principali quesiti del gruppo coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Quesiti-Sicurezza-Cantiere

Vengono qui riportati i principali quesiti posti dai membri del gruppo Facebook Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con lo scopo di redimere i dubbi che più frequentemente vengono posti all’attenzione dei colleghi più esperti. 

Il documento intende fornire una panoramica utile per i Coordinatori della Sicurezza, affrontando le questioni più comuni che emergono nel contesto dei cantieri temporanei e mobili in Italia. I quesiti trattati comprendono vari aspetti legati alla sicurezza, come la responsabilità dei coordinatori, le procedure di valutazione dei rischi, l’importanza della formazione e del monitoraggio delle attrezzature.

L’analisi dei quesiti è fondamentale poiché aiuta a standardizzare le pratiche di sicurezza e a garantire che tutti i professionisti del settore operino nel rispetto della normativa vigente, ovvero il Decreto Legislativo 81/08.

L’iniziativa di riportare i quesiti e le risposte è un modo per promuovere un’interazione positiva all’interno della comunità di professionisti, accrescendo la conoscenza condivisa e facilitando il problem-solving. Questo approccio collaborativo contribuisce a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e a proteggere la salute dei lavoratori, offrendo spunti pratici e strategie per affrontare situazioni complesse valutando casi concreti già affrontati da altri membri del gruppo.

Inoltre, il documento sottolinea l’importanza della comunicazione tra i professionisti, che può portare a una continua crescita e aggiornamento delle competenze, fattore cruciale in un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza nei cantieri. Condividere le migliori pratiche e le esperienze vissute arricchisce il bagaglio culturale e professionale di ogni coordinatore, facilitando una professione sempre più responsabile e consapevole.

ARTICOLO IN FASE DI AGGIORNAMENTO

 

Se in un cantiere edile accede una ditta rumena, con sede in Romania, con operai tutti residenti in Romania, nel richiedere gli attestati dei corsi obbligatori, in quanto provenienti da nazione comunitaria… mi hanno risposto che in Romania non sono previsti… è corretto?

Riccardo Engin Righini

Non è corretto: la formazione è obbligatoria anche in Romania perché tutti i Paesi UE hanno recepito la Direttiva 89/391/CEE (art. 12: informazione e formazione dei lavoratori). In Italia, per lavorare in cantiere, occorre adeguarsi al D.Lgs. 81/08 e il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Senza attestati validi non si lavora.

Fabio Armida

Spesso un elettricista o un termo-idraulico per il tipo di attività da compiere eseguono in opera coadiuvati almeno da un “collaboratore”: lì subentra il problema. Il lavoratore autonomo deve entrare in cantiere da solo, e da solo deve operare. Al massimo può essere coadiuvato da uno degli operai dell’Impresa edile, ma come mero operaio aiutante per fare operazioni per cui servono 4 mani: dunque devono esserci accordi preliminari chiari fra impresa e autonomi. Sempre che si conoscano, o che acconsentano.
Per mia esperienza, è raro.
Allora ti troverai in cantiere a tua insaputa il collaboratore imprevisto dell’impiantista. E dovrai metterti a discutere, o cacciare chi non deve esserci, a discapito dell’avanzamento dei lavori. Dal che, chi è previdente, o determina i patti suddetti prima dell’inizio dei lavori li fa mettere per scritto nel contratto e mantiene il punto in cantiere (con la collaborazione indispensabile dell’impresa e degli autonomi); o spiega al committente il problema davanti cui si troverà – insieme a DL – e le responsabilità che avrà, e gli consiglia di procedere anticipatamente con PSC e il CSE.

La consegna dei lavori comporta l’affidamento della custodia del cantiere, all’impresa affidataria ovvero all’impresa appaltatrice dei lavori. Quando il cantiere è chiuso, non si entra, ma soprattutto quale sarebbe la necessità di entrare in cantiere quando questo è chiuso? Nemmeno il committente sarebbe autorizzato ad entrare se non durante l’orario lavorativo. È assolutamente vietato entrare nel cantiere durante la chiusura a meno non venga stabilito diversamente dall’impresa affidataria la quale autorizza gli accessi per i diversi soggetti (imprese ed i tecnici incaricati) o l’accesso in cantiere per i non addetti ai lavori (visitatori),i quali devono essere sempre accompagnati da un addetto incaricato al coordinamento.

No, in questo caso specifico non occorre la nomina del CSP/CSE in quanto ricade sull’impresa affidataria/committente dei lavori in subappalto, la responsabilità giuridica della gestione del subappaltatore attraverso il POS, in cui coordina il lavoratore autonomo alla stregua di un lavoratore dipendente.

La presenza di un’impresa e di un lavoratore autonomo a cui vengono assegnati incarichi tramite contratti distinti e autonomi comporta l’obbligo di nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione dei lavori (CSE). Questo è necessario poiché la presenza di “diversi soggetti” non legati da nessun contratto richiede un coordinamento di un soggetto terzo super partes  al fine di garantire la sicurezza del contesto lavorativo e di eventuali interferenze. In questo caso il lavoratore autonomo non avendo l’obbligo di redigere il POS, viene gestito dal CSP che il committente ha l’obbligo di nominare.

Angelo De Pasquale

Il problema non è il pos, ma la verifica dell’idoneità tecnico professionale che non sarebbe assolutamente soddisfatta.

Piero Lombardo

Può entrare un cantiere solo che si è aggiudicato il lavoro. Gli altri dovranno essere assunti magari con un distacco dalla propria azienda … in pratica da titolare della propria azienda diventeranno per il vostro cantiere dei nuovi lavoratori con obbligo di rispetto del 81/2008: visite mediche, riunioni, RSPP, RLS …..

Carmelo G. Catanoso

Non si può affidare un appalto (art. 1655 del codice civile) ad una impresa individuale senza dipendenti (lavoratore autonomo). Con un lavoratore autonomo si può stipulare solo un contratto d’opera (art.2222 del codice civile). Con un contratto d’opera si possono eseguire solo una ristrettissima tipologia di lavori. Se poi questo “lavoratore autonomo” (in genere un ex imprenditore che ha chiuso l’impresa, licenziato i propri dipendenti e li usa con la partita IVA) subaffida i lavori ad imprese, la DTL ci va a nozze e coinvolgerà sicuramente il committente. Ora non sta a te prendere queste decisioni riguardo l’affidamento dei lavori, visto che ti devi occupare della sicurezza in cantiere, ma è opportuno spiegare tutto questo al committente. Stai, comunque, con gli occhi aperti perché queste situazioni, in genere, portano a generare grossi problemi anche per la sicurezza sul lavoro.
Giuseppe Schito
I lavoratori autonomi non hanno l’obbligo di redigere il Pos. Bisogna fare attenzione se i lavoratori autonomi presenti in numero elevato e compiono tutti la stessa tipologia di lavorazione allora si puo’ configurare una associazione di lavoratori e quindi un impresa di fatto.

Raffaele Giovanni
Intanto consiglio di trasmette sin da subito la prevista notifica preliminare. In caso di verifica gli OdiV potrebbero non fare nulla qualora non se ne accorgessero o non ci fosse ispezione, caso contrario, in sede di verifica potrebbero contestare l’ illecito amministrativo previsto con procedura “ora per allora” visto che autonomamente avreste rimosso la violazione. Inoltre, se non si trasmette la Notifica Preliminare (art. 99 D. lgs. 81/2008), e sempre in caso d’ispezione, gli ispettori per i lavori in atto, potrebbero o meglio dovrebbero fare la comunicazione all’amministrazione e far scattare la sospensione del titolo abilitativo (in poche parole sospensione lavori) fino alla trasmissione della discussa N.P. , per questo consiglio di farla per evitare quest’ultima incombenza. 
Se non fatta si ricade anche alla mancata trasmissione della N P . In questa ipotesi vige la sanzione amministrativa per l’inadempienza dell’art. 90, 9° comma , lettera c) ai sensi dell’articolo 157.

Antonino G. Alfano
Il cantiere nel territorio nazionale è sottoposto alla legislazione italiana. Sono le ditte estere che debbono adeguarsi se vogliono lavorare in Italia senza se e senza ma, al contrario sono fuori legge.

Antonio D’Avanzo
Si, è obbligatorio ed è necessario adeguarsi alla normativa italiana, anche per tutto il resto.

Giancarlo Giannone

Per ogni pratica, PSC (se presenza di 2 o più imprese) e Notifica Preliminare, anche se é lo stesso committente. Non vedo altra soluzione.
Pierpaolo Sparacino
Mi sto occupando di una situazione simile con due interi fabbricati non distanti tra loro con titoli autorizzativi diversi e 2 PSC e 2 Notifiche. Quello dell’efficientamento appare essere un ulteriore cantiere distinto dai primi due.

Maria Di Donato

Forse è meglio precisare che se viene una ispezione in un cantiere dove trovano tre lavoratori autonomi, verrà considerata un ATI di fatto, quindi elevata sanzione e richiesti documenti relativi. Se poi c’è un ponteggio, sarà dura difendersi! Meglio prevenire che correre ai ripari.

Massimiliano Signorini

Non serve iscrizione a nessun albo. L’iscrizione come consulente tecnico serve ai fini fiscali e previdenziali. Comunque per questo chiedi a un consulente del lavoro/ commercialista
Francesco Burki
va bene anche il 74.99.21 consulenza in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

Il Codice ATECO 74.99.21 si riferisce ad attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei posti di lavoro. Questa classe include servizi professionali che richiedono elevati livelli di preparazione tecnica e scientifica. È utilizzato per identificare ufficialmente l’attività svolta con Partita IVA in questo settore specifico. 

Gianluca Scostini Fabrizi
sono Servizi d’Ingegneria….
 
 
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