Il DVR nell’ambito del settore dell’edilizia

DVR-POS

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi nell’ambito del Titolo IV.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è il documento che il datore di lavoro elabora  “in relazione alla natura dei rischi dell’attività aziendale tenendo conto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché‚ nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. Il Documento di valutazione dei rischi viene introdotto nella legislazione Italiana con il D. Lgs. 626/1994 in attuazione della direttiva 89/391/CEE riguardante un insieme di direttive europee finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. L’art. 4 del D. Lgs. 626/1994 inerente gli  obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, stabiliva che all’esito della valutazione dei rischi di cui al comma 1, il datore di lavoro avrebbe dovuto elaborare un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L’art. 4 del D. Lgs. 626/94 oggi abrogato, è stato reintrodotto nell’ambito dell’attuale D. Lgs. 81/2008  suddiviso in più articoli e precisamente lo ritroviamo nell’art. 17  inerente gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, nell’art. 18 riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente e nell’art. 28 relativo all’oggetto della valutazione dei rischi.

Da una comparazione dettagliata tra la vecchia e la nuova normativa, possiamo affermare che concettualmente il principio fondamentale della legge è rimasto lo stesso a meno di una rimodulazione dell’enunciato che non ne ha modificato la sostanza.

Infatti l’art. 28 riguardante i contenuti della valutazione dei rischi, indica in modo chiaro ed inequivocabile che ” la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), va effettuata  nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, e non fa alcun riferimento specifico alle fasi lavorative legate al ciclo produttivo.

Volendo interpretare i dettami dell’art. 28, il datore di lavoro deve valutare i rischi legati al processo produttivo che l’azienda realizza stabilmente e ciclicamente nell’ambito della propria  struttura aziendale che l’art. 2 definisce , come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Si può notare che nell’attuale art. 2 ” definizioni”,  il  termine di “azienda” sostituisce il temine “unità produttiva”.

Diciamo subito che la valutazione dei rischi, nelle attività produttive stabili, avviene attraverso un’analisi dettagliata e puntuale del processo produttivo  secondo schemi ben definiti  nell’ambito di un preciso modello aziendale. Questa logica che caratterizza tantissime attività produttive quali  fabbriche, opifici, uffici,  centri commerciali, scuole,  ospedali etc., non è compatibile con la logica che caratterizza i cantieri temporanei o mobili che a differenza delle prime, mancano di un luogo di lavoro specifico o stabile, a meno della sede sociale dell’impresa o della sede operativa laddove prevista.

In virtù di tali considerazioni, nel settore delle attività di costruzioni ovvero quelle ricadenti nell’allegato X del D. Lgs. 81/2008, il D.V.R. rappresenta un documento che dovrebbe essere definito esclusivamente nell’ambito del suo contesto aziendale caratterizzato dalla stabilità del luogo, in cui trovano impiego lavoratori legati al luogo specifico quali gli uffici, il magazzino, l’area di deposito delle attrezzature e dei macchinari o delle aree di stoccaggio dei materiali e dei prodotti o delle sostanze, ovvero ambiti lavorativi stabilmente organizzati in cui sono impegnati lavoratori con mansioni specifiche e facilmente individuabili.

Per il settore delle costruzioni  è assolutamente sbagliato elaborare un DVR in cui si prevede l’analisi completa di tutte le fase lavorative che generalmente si svolgono in un impresa, o valutare tutte  quelle  attività indicate nel certificato d’iscrizione della C.C.I.A.A.. Non è possibile ipotizzare fasi lavorative connesse ad attività per le quali non si conosce esattamente la natura del rischio rispetto alle tantissime variabili che quel specifico lavoro comporto per sua natura o per la natura del luogo in cui qui lavori si realizzano.

Questo non è possibile per  due motivi fondamentali:

  1.  Non è corretto ipotizzare nella valutazione dei rischi l’analisi di fasi lavorative immaginate o ipotizzate, afferenti lavorazioni presunte ed inesistenti o esistenti solo nell’immaginario di chi elabora quel documento. Nella realtà, ogni cantiere è un luogo di lavoro fine a se stesso, caratterizzato e contrassegnato da tantissime variabili che alimentano criticità notevoli.
  2. Non è possibile analizzare fasi di lavoro specifiche, senza conoscere il luogo di lavoro in cui le stesse si svolgono. Tantissimi sono i fattori ambientali che possono incidere e condizionare una specifica lavorazione. La demolizione o il taglio di una parte cementizia  eseguita all’interno di un edificio sarà sicuramente diversa da quella eseguita all’esterno per i tantissimi motivi legati alle caratteristiche del luogo. La stessa cosa vale per le condizioni meteorologiche dettate dalla stagione in cui si svolgono i lavori, senza entrare nel merito delle diverse tecnologie impiegate e che ogni lavoro può richiedere, o dal numero di lavoratori effettivamente impiegati per la realizzazione di quell’opera.

Dunque si può assolutamente affermare che il DVR dell’impresa di costruzione è un documento limitato alla valutazione dei rischi connessi al luogo di lavoro della sede sociale o della sede operativa e deve riguardare esclusivamente i rischi connessi alle lavorazioni svolte in tali ambiti e riferiti ai lavoratori effettivamente impiegati, oltre a comprendere l’analisi dei rischi delle attrezzature in possesso e delle sostanze o dei prodotti chimici generalmente utilizzati nell’azienda.

E’ da precisare che il comma 2 dell’articolo 9 della prima edizione del D. lgs. 494/96 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996  (obblighi dei datori di lavoro), non prevedeva inizialmente  la redazione del POS stabilendo che l’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall’articolo 12, costituiva adempimento delle norme previste dall’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall’articolo 7, commi 1, lettera b),  e 2 del decreto legislativo n. 626/94 escludendo l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il D.V.R., non essendo esplicitamente richiamato in nessun altro puntotale della norma.

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) viene introdotto nell’ambito del D.  Lgs. 494/96 solo tre anni dopo dalla sua emanazione e precisamente nel 1999 con l’art. 2 comma 1 lett. F-ter del D. Lgs. 528/99 comma che definisce il piano operativo di sicurezza come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Questo articolo non lascia margini ad altre interpretazioni ed indica chiaramente che il POS non è altro che il D.V.R. che il datore di lavoro deve obbligatoriamente elaborare nell’ambito del cantiere specifico ai sensi dell’art. 4 del D. lgs. 626/1994.

Non a caso il compito del Coordinatore per la Sicurezza per l’esecuzione dei lavori,  in fase di verifica e controllo deve analizzare i contenuti del POS e non del DVR, così  come esplicitamente indicato dall’articolo 89 c.1 lettera h)  che stabilisce  che il piano operativo di sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.

L’art. 89 del D. Lgs. 81/2008 chiarisce in modo definitivo che il POS equivale al Documento di Valutazione dei Rischi elaborato per il cantiere specifico.

Dunque se vale tale accezione, mi chiedo quale sarebbe il motivo per il quale ogni impresa di costruzione dovrebbe avere un doppio documento di sicurezza, considerato che per ogni cantiere è obbligatorio predisporre il POS?  La risposta seppur banale è alquanto scontata in quanto il DVR ed il POS analizzano rischi diversi riguardanti contesti ed ambiti diversi.
Alla fine di questo articolato ragionamento si vuole solo affermare che il DVR elaborato dalle aziende che operano nell’ambito del titolo IV , deve contemplare solo i rischi connessi alla sede sociale o delle sedi operative e riguarda esclusivamente i lavoratori in esse impiegati, lasciando al POS l’analisi delle reali fasi lavorative e di tutti i rischi connessi al cantiere.

Redazione NotiziarioSicurezza.it ➡ Arch. Antonio D’Avanzo

About the Author

a.d'avanzo.admin
Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Be the first to comment on "Il DVR nell’ambito del settore dell’edilizia"

Leave a comment