Il mancato pagamento delle sanzioni previste dal D.Lgs 758/94 non configura reato

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Non è reato il mancato pagamento delle sanzioni previste dalle prescrizioni ex D. Lgs 758/94. Lo ha stabilito la sentenza della terza sezione penale del 28 novembre 2019, n. 48402 che ha prodotto un’importante precisazione in materia di reati antinfortunistici in seno al D. lgs. 81/2008 s.m.i..

Nei luoghi di lavoro non conformi ai dettami della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, la mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite ex D.Lgs 758/94 da parte degli organi di vigilanza, non comporta la definizione di un profilo di reato. Ai fini della configurazione del reato risultano irrilevanti il mancato adempimento alle prescrizioni ed il mancato pagamento dell’oblazione imposta, aspetti questi che attengono invece la procedura di estinzione del reato in virtù degli artt. 20 e successivi del d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Ne consegue che il mancato pagamento previsto dall’art. 20 e successivi, non configura la concretizzazione del reato, ma la premessa per l’azione penale.

Infatti il reato configuratosi nel non rispetto del D. lgs . 81 del 2008, si consuma quando il datore di lavoro viola le prescrizioni previste e concernenti gli obblighi di tenere i luoghi di lavoro in condizioni tali da garantire la salute dei lavoratori e la sicurezza e non certamente per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative imposte successivamente a seguito della constatazione dell’attuazione degli adempimenti prescritti.

Come noto, il sistema delineato dal D.Lgs 758/94 prevede che, accertate le irregolarità in materia di igiene e infortuni sul luogo di lavoro, l’autorità competente impone alcune prescrizioni finalizzate alla rimozione, da parte del responsabile, della situazione di illegalità. Quindi, una volta accertata l’ottemperanza il datore di lavoro è ammesso ad estinguere il reato, pagando una sanzione di natura amministrativa determinata in ragione di un quarto del massimo edittale previsto nel momento sia verificato il soddisfacimento degli adempimenti previsti inizialmente.

Correttamente, la Suprema Corte ha ricordato che il mancato perfezionamento della procedura estintiva di cui agli artt. 20 e successivi, non comporta ex se il consumarsi del reato, ma costituisce la premessa logico-giuridica per l’esercizio dell’azione penale. Ne consegue che, in sede processuale, non dovrà verificarsi se la procedura estintiva sia stata esperita (a meno che non sorgano contestazioni al riguardo, ipotesi estranea a questo giudizio), ma – ormai irrilevante la questione, che giammai potrebbe esser di per sé stessa fonte di responsabilità – dovrà accertarsi la fondatezza della contestazione mossa, alla luce di tutti gli elementi probatori offerti.
Il giudice di merito era dunque incorso in un evidente errore di diritto e per questo ha accolto l’annullamento della sentenza impugnata.

Redazione Notiziario Sicurezza: Arch. Antonio D’Avanzo 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

1 Comment on "Il mancato pagamento delle sanzioni previste dal D.Lgs 758/94 non configura reato"

  1. A parere dello scrivente l’informazione è fuorviante, leggendo tutta la sentenza, la Cassazione richiama il giudice di merito a verificare la fondatezza della contestazione e non la procedura estintiva (non oggetto di contestazioni). Ciò non vuol dire che il mancato pagamento della sanzione non è reato, il D.Lgs. 758/94 è chiaro in merito all’estinzione di tali reati. Al fine di non divulgare informazioni non corrette che potrebbero suscitare erronee interpretazioni si chiede di rivedere tale articolo. Grazie

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