La demolizione di strutture esistenti rappresenta una delle fasi più critiche e pericolose in un cantiere edile. Per questo motivo, il legislatore ha previsto un protocollo rigoroso per prevenire crolli intempestivi o rischi per i lavoratori.
1. Chi ha l’obbligo di redazione?
L’obbligo di redigere il piano delle demolizioni ricade sul Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice che effettua i lavori di demolizione.
Sebbene sia un documento tecnico spesso elaborato da un ingegnere o un tecnico abilitato (data la necessità di calcoli statici), la responsabilità giuridica della sua esistenza e attuazione resta in capo al Datore di Lavoro dell’impresa.
2. Il riferimento normativo: l’Articolo 151
L’articolo cardine che impone questo obbligo è l’Art. 151 del D.Lgs. 81/2008. Il comma 1 stabilisce chiaramente che:
“I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la direzione di persona idonea e secondo un piano approvato dal datore di lavoro, che deve essere tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.”
3. La regolamentazione: Capo IX del Titolo IV
Oltre all’Art. 151, l’intera attività è regolamentata dagli articoli che vanno dal 150 al 155 del Testo Unico:
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Art. 150 (Rafforzamento delle strutture): Obbligo di verificare la stabilità delle strutture limitrofe prima di iniziare.
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Art. 152 (Misure di sicurezza): Divieto di demolire parti che sostengono altre strutture senza aver prima provveduto al loro puntellamento.
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Art. 153 (Convogliamento del materiale di demolizione): Modalità di scarico dei detriti per evitare polveri e cadute dall’alto.
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Art. 154 (Sbarramento della zona di demolizione): Obbligo di recintare l’area per impedire l’accesso agli estranei.
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Art. 155 (Demolizione per rovesciamento): Regole specifiche per l’abbattimento meccanico di intere pareti o strutture verticali.
4. Integrazione con il POS
Il piano delle demolizioni non è un documento isolato, ma è un documento di dettaglio che deve essere obbligatoriamente integrato nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa, documento da redigere ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h). Se il cantiere prevede la presenza di più imprese, il piano deve essere coordinato anche con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (art. 100 d. lgs. 81/2008) redatto dal Coordinatore per la Progettazione da nominarmi in fase di progettazione ai sensi dell’art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008.
5. Responsabilità del controllo
La responsabilità del controllo durante l’esecuzione dell’intervento è ripartita tra più figure:
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Il Direttore dei Lavori (DL): Sorveglia la corretta esecuzione tecnica rispetto al progetto.
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Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE): Ha il compito di verificare che l’impresa applichi effettivamente quanto previsto nel piano delle demolizioni e nel POS.
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Il Capocantiere/Preposto dell’impresa: Deve vigilare costantemente sul campo affinché i lavoratori seguano le procedure operative stabilite.
6. Punti salienti che il Piano deve soddisfare
Un piano delle demolizioni efficace deve contenere almeno i seguenti elementi:
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Rilievo dello stato di fatto: Analisi della tipologia costruttiva, dello stato di conservazione e della presenza di eventuali materiali pericolosi (es. amianto).
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Sequenza delle fasi: Ordine cronologico delle attività (generalmente dall’alto verso il basso).
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Valutazione della stabilità: Calcolo dei sovraccarichi e verifica che la rimozione di un elemento non comprometta la tenuta dell’intero edificio.
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Mezzi e attrezzature: Specifiche sulle macchine utilizzate (pinze idrauliche, escavatori, ecc.) e sulle loro aree di manovra.
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Protezione dei terzi: Misure per il contenimento di polveri, rumore, vibrazioni e protezione contro la caduta di materiali all’esterno dell’area di lavoro.
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Gestione dei rifiuti: Piano per la separazione e lo smaltimento dei materiali di risulta.
Modello Piano delle Demolizioni
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 – Ordine delle demolizioni
Articolo 152 – Misure di sicurezza
Articolo 153 – Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 – Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 – Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 – Verifiche

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