Il POS questo sconosciuto

Come redigere un POS
Il POS questo sconosciuto.
Bisogna subito precisare che il POS non è il terminale per effettuare pagamenti con la moneta elettronica, ma il documento afferente gli adempimenti della sicurezza che nell’ambito di un cantiere specifico, ogni impresa esecutrice deve predisporre per garantire la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e degli eventuali lavoratori autonomi chiamati in subappalto.
L’acronimo della parola P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) così come definito dall’art. 89 del d. lgs. 81/2008 è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV.  Il POS altro non è che il documento che attiene la sicurezza del cantiere specifico rispetto al quale vengono analizzati i rischi delle fasi lavorative che devono essere realizzate per l’esecuzione dei lavori commissionati e contrattualizzati. Molte aziende, anche importanti, non hanno ben compreso l’importanza di questo documento o a cosa questo possa veramente servire.  Il Piano Operativo di Sicurezza è dunque un piano di dettaglio che ogni impresa, escluso il lavoratore autonomo, deve predisporre in virtù della propria organizzazione aziendale, relativamente alle attrezzature, i prodotti, le sostanze chimiche ed il numero delle maestranze che intende introdurre nel cantiere specifico al fine di garantire l’esecuzione dei lavori da eseguire. Il POS che nella realtà è una estrapolazione del più generico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell’art. 17 dal datore di lavoro dell’azienda interessata, deve attenersi ed integrarsi alle indicazioni del Piano di sicurezza e coordinamento, qualora questo sia predisposto per la presenza di più imprese. Nella realtà il POS serve soprattutto a trasferire al coordinatore per la sicurezza, le informazioni utili tali da permetterne l’integrazione o la modifica del PSC elaborato in fase di progettazione. Il piano di sicurezza di coordinamento, che per i cantieri con due o  più imprese deve essere obbligatoriamente predisposto ai sensi dell’art. 90 comma 3,  è il documento cardine intorno a cui si innesta la sicurezza generale del cantiere nonché il coordinamento dei lavori interferenti nella gestione dei rischi trasferibili tra le diverse imprese che intervengono nella realizzazione dell’opera, e deve, in fase di esecuzione dei lavori, integrarsi tenendo presente le indicazioni dettate dal POS che fornisce informazioni puntuali circa le attività che l’impresa deve realizzare. Nel caso che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice voglia avvalersi di lavoratori autonomi, questi, non essendo obbligati alla redazione del POS, vanno gestiti e coordinati nel POS dell’impresa che ne commissiona i lavori anche in virtù dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, articolo questo importante per quanto concerne gli  obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
E’ importante precisare che ogni impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 comma 3 lett. b) del d. lgs. 81/2008,  Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve  verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. Questo è un’adempimento che molte imprese trascurano inconsapevoli dell’obbligo specifico e che le rende automaticamente responsabili in caso di infortunio grave o mortale.
 

Redazione Notiziario Sicurezza by Arch. Antonio D’Avanzo


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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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