- Analisi tecnica tra obblighi operativi, autonomia finanziaria e indennità contrattuali.
La figura del preposto è stata posta al centro della strategia di prevenzione aziendale dalle recenti modifiche al D.Lgs. 81/08 (Legge 215/2021). Tuttavia, persistono spesso dubbi sulla natura giuridica del suo incarico, in particolare sulla necessità di una delega formale e sul diritto a un compenso specifico.
1. La natura del ruolo: Vigilanza, non Gestione
Una delle confusioni più comuni riguarda la necessità di una delega di funzioni per il preposto. Secondo l’architettura del Testo Unico, il preposto e il delegato del datore di lavoro sono figure profondamente diverse:
- Il Preposto (Art. 19): Esercita un potere di vigilanza operativa. Il suo compito è sovrintendere affinché i lavoratori rispettino le norme e utilizzino i DPI. Per svolgere questa funzione non occorre alcuna delega di funzioni ex art. 16, né il possesso di autonomia economica o finanziaria. Il preposto non deve “comprare” la sicurezza, ma deve segnalare le carenze e, se necessario, interrompere le attività pericolose.
- Il Delegato (Art. 16): È colui che riceve poteri decisionali e di spesa dal Datore di Lavoro. In questo caso la delega deve essere scritta, accettata e dotata di un budget autonomo. Se un preposto ricevesse un’autonomia finanziaria, la sua figura si evolverebbe verso quella del Dirigente.
In sintesi, il preposto agisce in forza del suo ruolo gerarchico (caposquadra, capoturno, responsabile di reparto) o per investitura formale, senza necessità di atti notarili o portafoglio aziendale.
2. L’aspetto economico: Il preposto deve essere pagato?
L’altro tema caldo riguarda l’emolumento per le responsabilità assunte. La normativa attuale (Art. 18, comma 1, lett. b-bis) ha introdotto una novità significativa, pur senza imporre un obbligo automatico a carico di tutti i datori di lavoro.
Cosa prevede la legge:
Il legislatore ha stabilito che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono definire un compenso specifico per chi svolge il ruolo di preposto. Pertanto:
- Non esiste un compenso fisso per legge: L’obbligo di un’indennità scatta solo se previsto dal CCNL di categoria o da accordi aziendali integrativi.
- Riconoscimento del ruolo: Sempre più contratti (specialmente nell’edilizia e nell’industria) stanno introducendo “indennità di funzione” per compensare l’esposizione al rischio sanzionatorio penale del preposto.
- Tutela contro i pregiudizi: Anche in assenza di un aumento di stipendio, resta fermo il principio per cui il preposto non può subire alcun trattamento deteriore (sanzioni o demansionamenti) a causa dell’esercizio dei suoi poteri di controllo.
3. Conclusione: Il principio di effettività (Art. 299)
È bene ricordare che la sicurezza non è solo una questione di “carte”. Ai sensi dell’Art. 299 del D.Lgs. 81/08, chiunque eserciti concretamente i poteri del preposto ne assume le responsabilità, anche in assenza di nomina formale o di indennità in busta paga.
Tuttavia, la corretta individuazione formale e un adeguato riconoscimento economico restano la strada maestra per valorizzare una figura che è diventata, a tutti gli effetti, la “sentinella” della sicurezza sul lavoro.
Tabella di sintesi
|
Caratteristica |
Il Preposto (Art. 19) |
Il Delegato (Art. 16) |
|---|---|---|
|
Autonomia Finanziaria |
No, deve solo segnalare e vigilare. |
Sì, obbligatoria per la validità. |
|
Delega di Funzione |
Non necessaria. |
Obbligatoria per iscritto. |
|
Compenso |
Solo se previsto dal CCNL o dall’azienda. |
Solitamente legato al ruolo dirigenziale. |
|
Obbligo formativo |
Specifica e aggiornata ogni 2 anni. |
Legata al ruolo ricoperto. |
Il Capocantiere come Preposto di Fatto. L’importanza dell’art. 299

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