​Il preposto alla sicurezza: ruolo, responsabilità e compensi

  • Analisi tecnica tra obblighi operativi, autonomia finanziaria e indennità contrattuali.

​La figura del preposto è stata posta al centro della strategia di prevenzione aziendale dalle recenti modifiche al D.Lgs. 81/08 (Legge 215/2021). Tuttavia, persistono spesso dubbi sulla natura giuridica del suo incarico, in particolare sulla necessità di una delega formale e sul diritto a un compenso specifico.

​1. La natura del ruolo: Vigilanza, non Gestione

​Una delle confusioni più comuni riguarda la necessità di una delega di funzioni per il preposto. Secondo l’architettura del Testo Unico, il preposto e il delegato del datore di lavoro sono figure profondamente diverse:

  • Il Preposto (Art. 19): Esercita un potere di vigilanza operativa. Il suo compito è sovrintendere affinché i lavoratori rispettino le norme e utilizzino i DPI. Per svolgere questa funzione non occorre alcuna delega di funzioni ex art. 16, né il possesso di autonomia economica o finanziaria. Il preposto non deve “comprare” la sicurezza, ma deve segnalare le carenze e, se necessario, interrompere le attività pericolose.
  • Il Delegato (Art. 16): È colui che riceve poteri decisionali e di spesa dal Datore di Lavoro. In questo caso la delega deve essere scritta, accettata e dotata di un budget autonomo. Se un preposto ricevesse un’autonomia finanziaria, la sua figura si evolverebbe verso quella del Dirigente.

​In sintesi, il preposto agisce in forza del suo ruolo gerarchico (caposquadra, capoturno, responsabile di reparto) o per investitura formale, senza necessità di atti notarili o portafoglio aziendale.

​2. L’aspetto economico: Il preposto deve essere pagato?

​L’altro tema caldo riguarda l’emolumento per le responsabilità assunte. La normativa attuale (Art. 18, comma 1, lett. b-bis) ha introdotto una novità significativa, pur senza imporre un obbligo automatico a carico di tutti i datori di lavoro.

​Cosa prevede la legge:

​Il legislatore ha stabilito che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono definire un compenso specifico per chi svolge il ruolo di preposto. Pertanto:

  1. Non esiste un compenso fisso per legge: L’obbligo di un’indennità scatta solo se previsto dal CCNL di categoria o da accordi aziendali integrativi.
  2. Riconoscimento del ruolo: Sempre più contratti (specialmente nell’edilizia e nell’industria) stanno introducendo “indennità di funzione” per compensare l’esposizione al rischio sanzionatorio penale del preposto.
  3. Tutela contro i pregiudizi: Anche in assenza di un aumento di stipendio, resta fermo il principio per cui il preposto non può subire alcun trattamento deteriore (sanzioni o demansionamenti) a causa dell’esercizio dei suoi poteri di controllo.

​3. Conclusione: Il principio di effettività (Art. 299)

​È bene ricordare che la sicurezza non è solo una questione di “carte”. Ai sensi dell’Art. 299 del D.Lgs. 81/08, chiunque eserciti concretamente i poteri del preposto ne assume le responsabilità, anche in assenza di nomina formale o di indennità in busta paga.

​Tuttavia, la corretta individuazione formale e un adeguato riconoscimento economico restano la strada maestra per valorizzare una figura che è diventata, a tutti gli effetti, la “sentinella” della sicurezza sul lavoro.

​Tabella di sintesi

Caratteristica

Il Preposto (Art. 19)

Il Delegato (Art. 16)

Autonomia Finanziaria

No, deve solo segnalare e vigilare.

Sì, obbligatoria per la validità.

Delega di Funzione

Non necessaria.

Obbligatoria per iscritto.

Compenso

Solo se previsto dal CCNL o dall’azienda.

Solitamente legato al ruolo dirigenziale.

Obbligo formativo

Specifica e aggiornata ogni 2 anni.

Legata al ruolo ricoperto.


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