La figura del preposto nell’ambito della scuola

Formazione-aggiornamento-RSPP

Il dirigente scolastico nelle vesti di datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo giuridico in materia di salute e sicurezza, è il garante della incolumità dei lavoratori, che nelle scuole, sono da intendersi gli insegnanti,  il personale tecnico per le attività didattiche di laboratorio, il personale ATA nonché gli studenti che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D. lgs. 81/2008 smi sono equiparati a lavoratori qualora partecipano ad attività didattiche di laboratorio o svolgono attività fisiche in palestra o altre sedi sportive. Il D.S. dunque in virtù degli obblighi che gli derivano dall’art. 18 del d. lgs. 81/2008, deve garantire un ambiente sicuro ed idoneo alle attività didattiche che quotidianamente si svolgono.
Nelle scala gerarchica del datore di lavoro, ovvero del Dirigente Scolastico, la sicurezza è garantita e coordinata anche dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nominato ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto,  da eventuali ASPP di cui il RSPP può avvalersi, nonché dai preposti, su cui ricadono gli obblighi dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008 smi, al fine di garantire una efficacia verifica, controllo e per quanto di competenza nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, l’attuazione degli adempimenti predisposti dal DVR.
Il preposto, in tema di prevenzione,  in virtù della propria collocazione all’interno del “sistema scolastico”, si configura come una figura su cui ricadono obblighi specifici ed in particolare  :

  • sovrintendere  alla sicurezza nello svolgimento delle attività didattiche
  • garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente scolastico o dal RSPP/ASPP
  • controllare la corretta esecuzione delle direttive imposte ed impartite da procedure specifiche
  • esercitare un funzionale potere di iniziativa nell’ambito delle sue competenze specifiche.

La legge n. 146 del 21/10/2021,  modificata ed integrata con legge di conversione del 21/dicembre 2021 n. 215, ha notevolmente rafforzato questa figura attribuendogli  nuove competenze e conseguenzialmente accentuando le responsabilità che gli derivano dall’esercizio del ruolo specifico,  prevedendo per questa ragione, un formale obbligo di nomina con conseguente accettazione dell’ incarico da parte del soggetto designato.
La nomina va formalmente sottoscritta da entrambi i soggetti i quali, in ragione delle proprie competenze e responsabilità possono concordare un compenso aggiuntivo (emolumento) se previsto dal CCNEL sottoscritto dalle parti.
A stabilirlo è l’art. 18 comma 1 del d.lgs.81/2008 che con la lettera b-bis)  (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), impone al DG di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19, che in virtù dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività.

Il Dirigente Scolastico inoltre in virtù dell’individuazione di tali figure, al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico degli stessi, provvede che le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Il D.S. con la designazione ed individuazione dei preposti provvede ad aggiornare l’organigramma delle figure addette alla gestione del sistema sicurezza scolastico informando di conseguenza il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e sulla base della Valutazione dei Rischi, deve anche fornire le necessarie procedure informative dovute ai sensi dell’art. 36.

Nella individuazione delle misure di prevenzione andranno attuate con priorità quelle collettive o quelle che eliminano alla fonte i rischi (art. 15 c. 11 lett. e) ed i). Per ogni attività di laboratorio, occorrono predisporre DPI in numero adeguato al numero dei partecipanti. I DPI devono essere consegnati prima dell’inizio di ogni lezione.

Il camice o la tuta usata per proteggere i vestiti nel laboratorio, è da considerarsi un indumento di lavoro e non un DPI, pertanto è di pertinenza dello studente.

★★★★★ Redazione NotiziarioSicurezza.it ➡ Arch. Antonio D’Avanzo

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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