La Responsabilità del CSE e l’Inadeguatezza del PSC: Analisi della Sentenza Cassazione n. 7421/2026.
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7421 depositata il 24 febbraio 2026, è tornata a pronunciarsi sulla “posizione di garanzia” del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ribadendo che il suo compito di “alta vigilanza” non lo esonera dal dovere di intervenire e sospendere i lavori in presenza di rischi gravi e manifesti, come l’assenza di protezioni collettive contro le cadute dall’alto.
1. Luogo e Data dell’Accadimento
L’infortunio oggetto del procedimento è avvenuto il 6 marzo 2017 in un cantiere edile situato nel territorio di Nola (Napoli). La vicenda giudiziaria ha attraversato i gradi di merito presso il Tribunale di Nola e la Corte d’Appello di Napoli, concludendosi con la conferma delle condanne in Cassazione nel febbraio 2026.
2. I Soggetti Coinvolti
La sentenza ha confermato le responsabilità penali dei seguenti soggetti (indicati con le iniziali negli atti):
- C.C.: Titolare della ditta individuale “Working Italia”, datore di lavoro dell’infortunato.
- A.A. e B.B.: Figure apicali e tecniche del cantiere, tra cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e, verosimilmente Direttore dei Lavori (la sentenza si concentra specificamente sulla colpa del CSE in relazione al PSC).
- D.D.: Il lavoratore infortunato, risultato essere un operaio “in nero” (irregolare) al momento dell’incidente.
3. Descrizione dei Fatti di Causa
Il lavoratore D.D. stava eseguendo operazioni di getto o rifinitura su un solaio in costruzione. Mentre si muoveva sulla superficie del solaio, l’operaio è precipitato nel vuoto, riportando lesioni personali gravi.
Dalle perizie e dai rilievi tecnici è emerso un quadro di grave trascuratezza:
- Assenza di Ponteggi: Il perimetro esterno dell’edificio era completamente privo di ponteggi o di adeguate barriere fisiche anticaduta. Come sottolineato anche nelle tue riflessioni, la presenza di ponteggi sul perimetro esterno è un requisito essenziale e imprescindibile nei cantieri per ridurre il rischio di caduta dall’alto.
- Lavoratore Irregolare: L’infortunato prestava la propria attività senza un regolare contratto di lavoro, il che spesso si traduce in una minore formazione e dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- Piani di Sicurezza Inefficaci: È stato accertato che i documenti di sicurezza erano stati redatti in modo puramente formale, senza aderenza alle specifiche criticità del cantiere in questione.
4. La Normativa Violata
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato poiché i giudici hanno riscontrato la violazione di norme fondamentali del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e del Codice Penale:
- Art. 92 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del CSE): La Corte ha contestato al coordinatore l’omessa verifica dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel PSC. In particolare, è stata sanzionata l’omessa sospensione dei lavori a fronte della macroscopica assenza di protezioni per il lavoro in quota.
- Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (Contenuti del PSC): Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato giudicato “generico”. La giurisprudenza stabilisce che un PSC che si limita a un “copia-incolla” di norme generali, senza analizzare le fasi lavorative specifiche e i rischi interferenziali del singolo cantiere, è nullo sotto il profilo della prevenzione.
- Art. 122 D.Lgs. 81/2008 (Ponteggi e impalcature): Violazione delle norme tecniche che impongono l’allestimento di idonee opere provvisionali per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri.
- Art. 113 e 590 c.p. (Cooperazione nel delitto colposo e Lesioni personali colpose gravi): Il reato contestato è la causazione di lesioni gravi derivanti da colpa specifica (violazione di leggi e regolamenti).
5. Conclusioni e Principi di Diritto
La Cassazione ha chiarito che il CSE non è un “controllore a tempo pieno” presente fisicamente in ogni istante (ruolo che spetta al preposto), ma ha il compito di:
- Assicurarsi che il PSC non sia un mero adempimento burocratico ma uno strumento operativo reale.
- Intervenire tempestivamente se nota prassi pericolose (come l’assenza di ponteggi perimetrali).
- Esercitare il potere-dovere di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrabile durante i suoi sopralluoghi.
In sintesi, la sentenza n. 7421/2026 ribadisce che il CSE risponde dell’evento infortunistico se ha redatto un PSC lacunoso o se non ha segnalato/sospeso i lavori nonostante fosse evidente che il cantiere operava in violazione delle norme minime di sicurezza contro le cadute dall’alto.

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