Sentenza del 3 febbraio 2021, n. 4075. La responsabilità del datore di lavoro va oltre quanto previsto dal DVR.

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Sentenza del 3 febbraio 2021, n. 4075
La Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 2021, n. 4075, riguardante la caduta di un ascensore che ha prodotto l’infortunio di un lavoratore apprendista, ribadisce il concetto fondamentale per il quale, il detentore di  una specifica posizione di garanzia deve sempre poter dimostrare di essersi adoperato ed aver fatto il possibile al fine di evitare il danno conseguente all’infortunio. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Questo è il principio fondamentale  che l’art. 40 del codice penale eccepisce a chi omissivamente  trasgredisce l’obbligo di porre in essere le necessarie azioni preventive e protettive finalizzate alla salvaguardia dei propri lavoratori. Secondo i giudici di merito, Il datore di lavoro, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, avrebbe omesso di analizzare il rischio specifico causa dell’infortunio, nonostante la valutazione generica di tutti i rischi propri dell’azienda. Infatti secondo quanto eccepito dalla difesa in fase di giudizio, non vi è nessun obbligo imposto dalla legge di predisporre ulteriori sistemi di sicurezza, oltre quelli previsti nel DVR legittimamente predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs.81/2008 smi.
Inoltre per lo stato di diritto, secondo la suprema corte non è sufficiente che il datore di lavoro svolgesse direttamente in prima persona il lavoro a lui commissionato, avendo comunque l’obbligo  di garantire la tutela  della sicurezza del suo dipendente. 

La sentenza qui allegata,  esamina dettagliatamente le motivazioni addotte dalla suprema corte.

Sentenza 3 febbraio 2021, n. 4075

by Redazione Notiziario Sicurezza: Sentenze Commentate

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.