La valutazione del “rischio elettrico”. Definizione

Rischio elettrico

LA VALUTAZIONE DEL ‘RISCHIO ELETTRICO’

Nel corso dell’attività professionale si è spesso chiamati ad esaminare i documenti di valutazione del rischio (DVR). 

Molti datori di lavoro, infatti, dopo aver provveduto alla bisogna con il concorso dei propri consulenti, sentono l’esigenza di sottoporre i documenti prodotti all’esame di un esperto esterno che non sia intervenuto nella loro redazione, e che quindi sia ragionevolmente obiettivo nelle sue valutazioni. Ciò sia allo scopo di evidenziare eventuali carenze o criticità prima che a farlo siano gli organi di vigilanza, sia allo scopo di prevenire eventuali contestazioni in caso di un qualsiasi accadimento dannoso. 

Le maggiori carenze che nella mia esperienza vengono rilevate sono relative alla valutazione del rischio incendio ed alla valutazione del rischio elettrico (facendo astrazione dai DVR prodotti da pseudo-consulenti che si limitano a scegliere il tipo di attività dal menù dei vari software e cliccare sull’icona ‘stampa’ producendo un inutile mezzo quintale di cartaccia).

Ancora oggi nelle attività a rischio di incendio basso non soggette ai controlli di prevenzione incendi vi sono numerosi DVR in cui il rischio incendio non viene compiutamente analizzato, e si scopre che il consulente di turno manco conosceva l’esistenza del ‘minicodice’.

Per ciò che riguarda il rischio elettrico, invece, esso di solito viene valutato controllando semplicemente l’esistenza della dichiarazione di conformità e, nei casi migliori, l’esistenza del registro dei controlli, costituito da un generico registro comprato in libreria e nel quale si mettono le ‘crocette’ nelle caselle previste. Con il comico risultato di avere un registro che riporta i controlli da effettuare in una cabina di trasformazione quando l’attività è magari il negozio del giocattolaio con un contatore da 3 Kw e le uniche utenze sono le luci, il registratore di cassa e lo ‘split’ per la climatizzazione. E magari il minifrigo per l’acqua fresca e la macchinetta a cialde per il caffè.

Quasi mai si ritrova invece una qualsiasi attività reale di verifica delle condizioni di sicurezza realmente esistenti, tanto ‘ci pensa l’impiantista’.

Occorre ricordare che nessuna norma, per quanto accurata possa essere, può garantire completamente dai danni che l’energia elettrica è capace di causare. E perciò la sola verifica del rispetto della norma, pur essendo una condizione necessaria, non è sufficiente.

Certo, la valutazione documentale è importante: un impianto privo di progetto, di dichiarazione di conformità, di schemi elettrici aderenti alla realtà, è insicuro per definizione.

Una corretta valutazione però non può prescindere dall’accurato esame dell’impianto, elemento per elemento, sia mediante l’ispezione visiva sia mediante l’esecuzione di prove e verifiche strumentali.

L’impianto elettrico deve infatti essere ‘sicuro’ sia in relazione ai danni alle persone sia in relazione alla possibilità di innesco di incendi. A questo servono i vari dispositivi di protezione, quali gli interruttori automatici per la protezione contro il corto circuito ed i sovraccarichi e gli interruttori differenziali. Non solo nessuno deve ‘prendere la scossa’, ma nemmeno devono prendere fuoco i quadri elettrici.

Nella norma CEI 64-8 troviamo il seguente commento, a proposito della sicurezza

13 Principi fondamentali 

13.1 Prescrizioni per la sicurezza 

13.1.1 Generalità     

Le prescrizioni di questa Sezione sono destinate ad assicurare la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli e i danni che possono derivare dall’utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste. 

Commento

13.1.1 

Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli: 

le correnti pericolose per il corpo umano; 

le temperature elevate, tali da provocare ustioni, incendi o altri effetti pericolosi

Ma cos’è, di preciso, il ‘rischio elettrico’? E’ inutile cercare nel TUSL: non è definito.

Una possibile definizione è la seguente:

“il rischio di morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati dall’energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico”.

Il rischio è presente in maniera ubiquitaria nei luoghi di lavoro, essendo connesso alla presenza dell’impianto elettrico che esiste in tutti i locali. Vanno valutati non solo l’impianto in sé, ma anche gli apparecchi elettrici utilizzatori e gli organi di collegamento mobile.

Ma come si fa, praticamente?

Il documento allegato (qui il link) riporta una più o meno decente valutazione del rischio elettrico.

DVR valutazione_rischio_elettrico

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