Le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza. Una legge da cambiare!

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Si parla tanto di infortuni gravi, gravissimi o mortali, e non passa giorno che al telegiornale non venga riportata la notizia di un brutto incidente che violentemente ha interrotto la vita di un lavoratore intento nello svolgimento del suo quotidiano dovere. Si lavora per vivere e non per morire.
Come ormai accertato dall’INAIL, il maggior numero degli infortuni si verifica nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili, contesto che possiamo considerare ad altissimo rischio, questo per una infinità di ragioni e variabili, le cui incognite concorrono a rendere il cantiere assai pericoloso. Dire che i lavori edili sono attività a “rischio alto” oltre che ad essere riduttivo è una misura insufficiente a rappresentare la pericolosità di tali contesti lavorativi!
Purtroppo dalla lettura ed analisi di moltissime sentenze, ci accorgiamo che nei procedimenti processuali vengono coinvolti e condannati tantissimi coordinatori per la sicurezza, ed in particolare quelli che svolgono il ruolo di coordinatori in fase di esecuzione, sentenze che generalmente, riportano la seguente motivazione: “per non aver egli verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e relativamente a…… e per non aver verificato l’idoneità del piano di sicurezza operativo, non impedendo così la morte del (omissis)”. Parole gravissime, che come macigni ricadono ed incidono indelebilmente sulla psicologia e sulla vita di  chi subisce la condanna, spesso incomprensibile ed ingiusta.
Vedersi condannati prevalentemente per altrui colpe, non è una cosa piacevole.
Bisogna ricordarsi che in tale contesto, le responsabilità in primis sono da ricercare negli obblighi dei datori di lavori, i quali il più delle volte sono inadempienti e per la loro infinita ignoranza nonché avarizia rappresentano la causa principale delle tante omissioni e criticità che rendono i cantieri dei luoghi prevalentemente insicuri e pericolosi. 
Il problema purtroppo è da ascrivere, oltre che alla formazione, anche alla cattiva formulazione dei documenti della sicurezza, che rappresentano l’interfaccia attraverso cui la sicurezza viene attuata, gestita e controllata ed in particolare il piano di sicurezza e coordinamento che ai sensi dell’art.91 del D.lgs. 81/2008 smi, il coordinatore in fase di progettazione predispone per il cantiere specifico, ma che in una eventuale fase processuale, rappresenta la prova cardine attraverso cui il giudice emette la sentenza finale di condanna.
In caso d’infortunio, un PSC fatto male, rappresenta l’atto processuale attraverso cui il giudice individua ed estrapola le omissioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ovvero le azioni che il CSE avrebbe dovuto coordinare ma che nella realtà non ha coordinato. Rispetto ad una condanna di omicidio colposo ai sensi dell’ art. 589 del c.p.p. non esiste alcuna giustificazione, se non l’acquisizione da parte del professionista di una consapevolezza che prima non aveva anche se alla fine, non tutti sapranno analizzare i motivi per i quali quella sentenza è stata emessa. 
Molti colleghi pensano che certe criticità, scaturiscono e siano attribuibili ad un carente riconoscimento economico, aspetto che limita l’azione del CSE e che accentua alcune criticità procedurali. Non è proprio così, anzi per come vengono esplicitati alcuni incarichi, penso che per molti professionisti certi compensi siano più che giusti e per altri anche troppo elevati!
Secondo il mio personale giudizio, si potrebbe pagare una prestazione professionale anche a peso d’oro, il problema non si risolverà fin quando non si capirà esattamente quali sono i rischi che il CSP nel PSC deve valutare, o quale ruolo il CSE dovrebbe effettivamente svolgere, in una contesto in cui il PSC diventa un documento di pura immaginazione. Siccome il PSC è un documento che si redige in fase di progettazione dei lavori, ovvero prima dell’inizio dei lavori, in una fase in cui non ancora si conoscono le imprese a cui questi lavori saranno affidati e o come questi si svolgeranno o quali attrezzature o prodotti  saranno impiegati, ma soprattutto quante saranno le imprese coinvolte, non avendo il CSP la sfera magica, tutto ciò che viene previsto o scritto nel PSC sarà solo una narrazione di pura fantasia . Il PSC non sarà altro che una sorta di copia ovvero di duplicato del Documento di Valutazione dei Rischi o meglio del POS redatto dal CSP per tutte le fasi lavorative. Alla fine trattasi di un documento non attinente la realtà dei fatti ma di un documento che si discosta della concreta realtà del cantiere, ovvero una sorta di  romanzo fantastico, in cui, il tutto è frutto dell’immaginazione del proprio compilatore. A questo punto mi chiedo e vi chiedo, si può mai analizzare la sicurezza di un contesto lavorativo considerato ad “altissimo rischio”, quale quello di un cantiere edile, attraverso un documento che non ha nessun collegamento con la realtà dei fatti e che in molti casi si riferisce ad uno spazio vuoto in cui poi successivamente nel tempo sarà realizzato un fabbricato?
Penso di no! Tutto ciò che attiene la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, come da diversi anni sostengo, presenta tantissimi punti di criticità che nel tempo porterà alla condanna di tantissimi altri professionisti senza che il problema venga definitivamente risolto, e fin quando tutto andrà per il verso giusto, possiamo dire di essere stati fortunati. Affidarsi alla fortuna è ormai una prerogativa fondamentale.
Occorre necessariamente modificare il D. Lgs. 81/2008 ed in particolare gli art. 90, 91 ma soprattutto l’articolo 92 e l’art.97 , fondamentali per determinare una interazione sinergica tra professionista (CSE) ed l’impresa affidataria, ma per fare questo occorrono persone che sanno come incidere sul processo normativo e non avvalersi solo e sempre dei soliti esperti indicati da una politica incapace di incidere positivamente sulle problematiche importanti quale quella delle morti sul lavoro. 

Arch. Antonio D’Avanzo by www.notiziariosicurezza.it

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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