L’importanza del ruolo del RLS. Compiti e responsabilità.
Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza del luogo di lavoro ove è stato eletto.
Egli è da considerarsi l’interfaccia tra i lavoratori da lui rappresentarli ed il datore di lavoro o il dirigente suo alter ego.
Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) è una figura fondamentale per la gestione della sicurezza a livello aziendale. Egli svolge un ruolo fondamentale di interazione sindacale nel verificare l’attuazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza che il datore di lavoro deve sempre ed in ogni caso garantire. Questa è sicuramente una figura importantissima, anche se personalmente, inizialmente ero alquanto scettico e restio, in quanto non capivo il motivo per il quale anche le aziende con un solo lavoratore fossero obbligate ad adempiere all’obbligo di nomina del RLS. Non avevo compreso la strategicità e la valenza nonché il peso del ruolo specifico.
Questo è un ruolo che deve essere assunto responsabilmente nella consapevolezza dei compiti che gli derivano. Il problema è che molti non comprendono appieno la vera mission del ruolo, in quanto tale incarico viene spesso assunto senza comprenderne le reali motivazioni, ma semplicemente come mero adempimento burocratico imposto dal datore di lavoro in ottemperanza degli adempimenti imposti per legge.
Questa figura sebbene non sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 81/2008 smi, per la funzione sindacale che svolge, sono invece tantissime le responsabilità giuridiche a cui si espone.
Il Responsabile per la sicurezza dei lavoratori svolge la sua funzione in virtù delle attribuzioni che gli vengono giuridicamente dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 smi, articolo questo che ogni RLS deve conoscere approfonditamente.
Tra le tante attribuzioni gli aspetti fondamentali della sua funzione sono:
Rappresentanza: Il RLS rappresenta i lavoratori in tutte le questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro. È il punto di contatto tra i lavoratori e la gestione per le questioni di sicurezza.
Consultazione e cooperazione: Il RLS partecipa alla consultazione e alla cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro su questioni di salute e sicurezza sul lavoro.
Monitoraggio: Il RLS ha il compito di monitorare le condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, identificando potenziali pericoli e rischi.
Formazione: Il RLS deve essere adeguatamente formato per poter svolgere efficacemente i suoi compiti. La formazione dovrebbe includere informazioni sulla legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sulla conoscenza e gestione dei rischi, sull’identificazione dei pericoli, sulla comunicazione efficace e su altre questioni pertinenti il ruolo che svolge.
Egli è equiparabile ad una figura a carattere prevalentemente sindacale e per il ruolo che svolge non deve subire azioni pregiudizievoli da parte del datore di lavoro.
Infatti l’articolo 50 del D. lgs. 81/2008 smi descrive dettagliatamente le attribuzioni che la normativa gli conferisce che non sono poche anche in virtù dello statuto del lavoratore (Legge 300/1970) relativo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
In particolare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono attribuite prevalentemente le seguenti funzioni:
- E’ consultato nel merito della valutazione dei rischi;
- Si interfaccia ed informa i lavoratori sui rischi identificati sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare;
- Valuta l’efficacia dei DPI assegnati, qualora non idonei se non consultato preventivamente.
- E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- Propone al datore di lavoro soluzioni per migliorare la sicurezza sul lavoro;
- Vigila sui programmi di attuazione delle norme di sicurezza che il datore di lavoro dovrebbe adottare;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti o che i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Rappresenta i lavoratori in caso di incidenti o infortuni;
- Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
La formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori è fondamentale perché fornisce le competenze e la conoscenza necessarie per aiutare a creare un ambiente di lavoro idoneo e sicuro ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori rappresentati. Un RLS ben formato sarà in grado di identificare e gestire i rischi, di poter interagire e lavorare efficacemente con la gestione dei lavoratori per migliorare le condizioni di sicurezza e di promuovere un’efficace condizione per la sicurezza dell’intera organizzazione.
Inoltre, la formazione continua è essenziale per garantire che il RLS sia sempre aggiornato sulle ultime leggi, regolamenti, migliori pratiche e tecnologie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il RLS non può non conoscere le problematiche aziendali ed in particolare i rischi connessi ai processi produttivi aziendali.
In conclusione, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale nella promozione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. La sua formazione adeguata e continua è la condizione essenziale per elevare il grado di sicurezza nell’ambito del sistema aziendale ed è un ruolo importante, che non deve essere sminuito dalla non competenza di chi lo esercita.
A differenza di altre figure del sistema sicurezza, l'RLS non può essere nominato dal datore di lavoro, ma eletto o designato dai lavoratori stessi. È importante non confondere l'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che viene nominato dal datore di lavoro. L'aggiornamento della formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non è obbligatorio per le aziende fino a 15 dipendenti, ma è comunque consigliato laddove ci fossero evoluzioni nel processo produttivo. L'obbligo di aggiornamento annuale, come previsto dall'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08, riguarda le aziende che occupano almeno 15 dipendenti. No, l'Accordo CSR del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025) non ha normato direttamente il programma formativo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il programma formativo per il RLS continua a essere regolamentato principalmente dall'articolo 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) che demanda la definizione della durata, dei contenuti e delle modalità della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla contrattazione collettiva nazionale, ovvero alle parti sociali e sindacali. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pur abrogando e accorpando molti accordi precedenti sulla formazione, ha lasciato invariata questa competenza. Sì, la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere erogata in modalità e-learning, ma solo se previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dall'azienda. Se il CCNL non vieta specificamente l'e-learning, allora sia la formazione iniziale che l'aggiornamento periodico possono essere svolti online. Se il CCNL di riferimento non prevede l'e-learning, la formazione (sia iniziale che di aggiornamento) deve essere svolta in modalità in presenza o in videoconferenza sincrona (FAD). I CCNL che prevedono la formazione RLS in e-Learning. Molti dei CCNL che consentono l'e-Learning per l'RLS sono promossi da associazioni datoriali che hanno firmato specifici accordi interconfederali o intersettoriali. Validità Legale: Se il CCNL non prevede espressamente l'e-Learning, la formazione erogata con tale modalità non è considerata valida ai fini del D.Lgs. 81/08. In questo caso, la formazione dovrà essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona. No, per essere nominato o svolgere il ruolo di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) non è necessario avere un diploma; è sufficiente essere un lavoratore dell'azienda. I requisiti principali riguardano la formazione specifica obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, che il datore di lavoro deve erogare al lavoratore eletto. No, un lavoratore che svolge il ruolo di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) non può essere anche preposto, perché il ruolo del preposto è incompatibile con quello dell'RLS, secondo la normativa vigente. Per diventare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), si deve frequentare un corso di formazione specifico di 64 ore e superare l'esame finale, per poi iscriverti all'elenco degli RLST di un organismo paritetico. La richiesta di iscrizione all'elenco, che può essere fatta come diretto interessato o dall'azienda, richiede l'invio di vari documenti come l'attestato del corso, un CV, la carta d'identità e una descrizione degli obiettivi e della tua disponibilità territoriale. La durata dell’incarico è generalmente di 3 anni, salvo diversa previsione nel contratto collettivo applicabile. L’elezione RLS va rinnovata ogni triennio. Tuttavia in molte aziende si tende a mantenere la stessa persona, soprattutto se ha acquisito esperienza e autorevolezza nel ruolo. Nel caso in cui l’RLS cambi (per dimissioni, trasferimento, pensionamento), va avviata una nuova procedura elettiva. No, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) non è retribuito direttamente dall'azienda per svolgere la sua funzione, poiché è una figura esterna. L'RLST percepisce un compenso dal servizio che eroga, consistente nel versamento di una quota per ogni dipendente da parte delle aziende a cui afferisce, Tale quota è stabilita dal CCNL del sindacato di appartenenza. Sì, il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è obbligatorio anche con un solo dipendente. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore del suo diritto all'elezione; se il dipendente non accetta il ruolo, l'azienda deve affidarsi al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
È fondamentale verificare sempre il CCNL applicato nella propria azienda prima di procedere con un corso online, per assicurarsi di adempiere correttamente all'obbligo di formazione.
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo dei Contratti Collettivi Nazionali che, storicamente e secondo varie fonti, prevedono o hanno previsto la possibilità di utilizzare la modalità e-Learning per il corso base o per l'aggiornamento dell'RLS.
Settore e Contratto Collettivo
Associazione Datoriale/Sindacale
Note
CCNL Commercio (in senso lato)
Diverse associazioni (es. ANPIT, CIFA, Sistema Impresa)
Spesso citato come il settore in cui l'e-Learning è consentito per l'RLS.
CCNL Intersettoriale (Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo)
CIFA (con CONFSAL)
Prevede espressamente l'utilizzo dell'e-Learning.
CCNL per i dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi
Sistema Impresa
In alcuni casi, l'e-Learning è ammesso per l'RLS, o in particolare per l'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
CCNL Terziario Avanzato (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai)
ANPIT
Prevede la formazione RLS in e-Learning.
CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi
CNAI
Consente la modalità e-Learning per l'RLS.
CCNL per i dipendenti da aziende del settore Commercio, Turismo, Pubblici Esercizi
ANPIT
Prevede la formazione RLS in e-Learning.
CCNL Studi Professionali (es. Amministrazione Condomini, Agenzie di Assicurazione)
ANPIT, SACI
Alcuni contratti per gli studi professionali lo consentono.
Perché è previsto il divieto?
Conflitto di interessi:
Se una persona ricoprisse entrambi i ruoli, si verrebbe a creare un evidente conflitto di interessi, in quanto la persona sarebbe sia il controllore che il controllato.
Tutela dei lavoratori:
L'RLS deve poter svolgere le proprie funzioni in modo indipendente per poter tutelare al meglio i lavoratori. Ricoprire il ruolo di preposto comprometterebbe questa indipendenza.
Redazione NotiziarioSicurezza.it by Arch. Antonio D’Avanzo
Vedi anche:
https://notiziariosicurezza.it/sentenza-di-cassazione-del-16-marzo-2015-n-11135-infortunio-mortale-e-responsabilita-di-un-capo-cantiere-rls/

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