Mancata nomina del CSP: sanzioni penali per il committente

Responsabilità del committente

La mancata designazione del Coordinatore per la Progettazione (CSP) in presenza di più imprese espone il Committente (o il RL) all’arresto o a un’ammenda salata ai sensi dell’Art. 157 del D.Lgs. 81/08.

La mancata nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) quando obbligatoria ai sensi dell’Articolo 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08  comporta per il committente o il responsabile dei lavori una violazione di carattere penale.

Le principali conseguenze per il committente (o il responsabile dei lavori) che omette questa nomina sono:

  1. Sanzione Penale (Contravvenzione):

    • La violazione dell’Articolo 90, comma 3 (mancata nomina del CSP in presenza di più imprese, anche non contemporanea) è sanzionata dall’Articolo 157, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

    • La sanzione prevista è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57 (i valori dell’ammenda possono variare a seguito di rivalutazioni periodiche).

  2. Responsabilità in Caso di Infortunio:

    • La mancata nomina del Coordinatore della Sicurezza è considerata una grave inadempienza che può portare ad una responsabilità penale aggiuntiva per il committente in caso di infortunio sul lavoro (anche grave o mortale).

    • La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’omessa nomina dei coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) può essere considerata causa diretta dell’evento lesivo, in quanto viene a mancare la figura preposta a coordinare le misure di prevenzione tra le diverse imprese. In questi casi, il committente può essere chiamato a rispondere di reati come lesioni personali colpose o omicidio colposo (Art. 590 e Art. 589 del Codice Penale).

  3. Mancata Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):

    • La nomina del CSP è funzionale alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (Art. 91, comma 1, lett. a). L’omissione della nomina del CSP implica, di fatto, anche l’omissione della redazione del PSC.

    • Anche la mancata redazione del PSC, quando obbligatoria, è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57 (Art. 157, comma 1, lett. b).

Quando è obbligatoria la nomina del CSP (Art. 90, comma 3)

Il committente (o il responsabile dei lavori) deve designare il Coordinatore per la Progettazione (CSP):

  • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Eccezione (Art. 90, comma 11, D.Lgs. 81/08): L’obbligo di nomina del CSP (e la conseguente redazione del PSC) non si applica ai:

  • Lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

  • Comunque di importo inferiore a € 100.000.

    • Attenzione: In questi casi, le funzioni del CSP sono comunque svolte dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE). Se, in corso d’opera, dovesse subentrare una seconda impresa, il committente dovrà comunque procedere con la nomina del CSE (Articolo 90, comma 4 e 5).

In sintesi, la mancata nomina del CSP quando prevista dalla legge espone il committente a sanzioni penali immediate e a una responsabilità aggiuntiva e diretta in caso di incidenti in cantiere.

L’Articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 prevede diverse sanzioni per il Committente o il Responsabile dei Lavori, a seconda dell’obbligo violato.

Violazione degli articoli 90 del D.Lgs. 81/08 Sanzione
Art. 90, commi 3, 4 e 5 (Mancata designazione del CSP o del CSE quando obbligatoria) Arresto da tre a sei mesi o Ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57
Violazione degli articoli 90 e 101 del D.Lgs. 81/08 Sanzione
Art. 90, commi 7 e 9, lettera c) (Mancata trasmissione della notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91
Art. 101, comma 1, primo periodo (Mancata trasmissione della Notifica Preliminare prima dell’inizio dei lavori) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91
Il committente può nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, un dipendente dell'impresa affidataria o il suo RSPP?

No, il committente non può nominare come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione né un dipendente dell'impresa affidataria né il suo RSPP, a meno che non vi sia coincidenza tra committente e impresa esecutrice. Questa esclusione, prevista dal D.Lgs. 81/2008, e precisamente nell'articolo 89 comma 1 lettera f) e serve a garantire l'indipendenza e l'obiettività del coordinatore, evitando conflitti di interesse.

Il committente può svolgere direttamente il ruolo del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori?

Sì, il committente o il responsabile dei lavori può svolgere direttamente i ruoli di Coordinatore per la Progettazione (CSP) e Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), purché sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008. In questi casi, il committente è obbligato a designare questi coordinatori per i cantieri che prevedono la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

In quali casi il committente è obbligato a nominare il CSP/CSE?

Il committente è obbligato a nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e/o il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non lavorano contemporaneamente. La nomina è obbligatoria, secondo l'Articolo 90 del D.Lgs. 81/08, sia per i cantieri edili che per i lavori pubblici, e deve avvenire prima di affidare i lavori di progettazione per il CSP e prima di affidare i lavori di esecuzione per il CSE.

il committente con la nomina del Responsabile dei Lavori è esonerato dalle reponsabilità che gli derivano dal D. lgs. 81/2008?

No, la nomina del Responsabile dei Lavori non esonera il committente dalle sue responsabilità in materia di sicurezza, anche se ne delega alcuni compiti. Il committente rimane responsabile per la supervisione degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 90, 92, comma 1, lettera e), e 99, oltre che per l'eventuale responsabilità diretti per culpa in eligendo e culpa in vigilando se non ha scelto una professionista idoneo e competente per svolgere la funzione di Responsabile dei Lavori. 
Il committente dunque, rimane responsabile per gli obblighi di vigilanza e controllo, come anche la verifica che il Responsabile dei Lavori adempia correttamente ai suoi compiti

Il committente nel caso in cui nomina una sola sola impresa la quale noleggia a caldo il ponteggio con solo montaggio e smontaggio, deve nominare il CSP/CSE?

La questione se il committente debba nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o in fase di Esecuzione (CSE) in presenza di una sola impresa che ricorre al noleggio a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio (nolo che include anche il personale specializzato del noleggiante) è complessa e ha generato diverse interpretazioni basate sul D.Lgs. 81/08.

Ecco un riassunto basato sull'orientamento prevalente e la normativa (Articolo 90 commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/08):

La Regola Base per la Nomina di CSP/CSE
L'obbligo per il Committente o il Responsabile dei Lavori di nominare il CSP (e di conseguenza il CSE) scatta se nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (Art. 90, comma 3).

Il Noleggio a Caldo e la Qualifica di "Impresa Esecutrice"
Il nodo cruciale risiede nel capire se l'impresa che effettua il nolo a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio sia da considerare una "impresa esecutrice" ai fini del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV).

Interpretazione restrittiva (Più diffusa in passato):

L'impresa noleggiatrice che effettua solo il montaggio e lo smontaggio del ponteggio (e non esegue altre opere edili) non è considerata "impresa esecutrice" ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi del Titolo IV, Capo I (es. redazione del POS).

In questo caso, se l'unica altra impresa è l'impresa appaltatrice generale, si avrebbe una sola impresa esecutrice (l'appaltatrice) e un'impresa noleggiatrice/montatrice (che non è esecutrice in senso stretto del lavoro edile principale).

Conseguenza: Non scatterebbe l'obbligo di nomina del CSP/CSE, perché non si configurano "più imprese esecutrici".

Interpretazione estensiva (Tendenza in evoluzione e prudenziale):

Alcune interpretazioni e parte della giurisprudenza tendono a considerare l'impresa noleggiatrice che fornisce anche il personale per il montaggio/smontaggio come un'ulteriore impresa che interviene con propri lavoratori e attrezzature (nolo a caldo equivale a un intervento autonomo).

Conseguenza: La presenza dell'impresa appaltatrice (prima impresa esecutrice) più l'impresa noleggiatrice/montatrice del ponteggio (che compie un'attività lavorativa a sé stante e rischiosa) fa sì che si configurino due imprese operanti in cantiere, facendo scattare l'obbligo di nomina del CSP/CSE e la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Un indizio in questa direzione è l'obbligo per l'impresa noleggiatrice di redigere il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) e, secondo alcuni, l'obbligo di possedere la Patente a Crediti (a partire da ottobre 2024).

Conclusioni e Consiglio
Nel caso specifico:

Impresa 1: L'unica impresa appaltatrice per i lavori.

Impresa 2: L'impresa che noleggia a caldo il ponteggio con montaggio e smontaggio.

Il Committente Appaltatore e il CSP:

Se l'interpretazione è che l'impresa noleggiatrice che monta/smonta non è considerata "impresa esecutrice" (limitandosi all'attività accessoria di montaggio/smontaggio), l'obbligo di nomina del CSP/CSE non sussiste (solo una impresa esecutrice).

La Prudenza Consiglia:

Visto il dibattito e l'elevato rischio associato al montaggio/smontaggio dei ponteggi, molti esperti e organi di vigilanza raccomandano la nomina del CSP/CSE per garantire una maggiore tutela per il Committente e una migliore gestione dei rischi interferenti tra l'impresa appaltatrice e l'impresa montatrice del ponteggio. In caso di dubbio, la nomina del coordinatore è sempre vista come una misura prudenziale che aggiunge sicurezza.

In sintesi, partendo dall'assunto che l'impresa noleggiante non sottoscrive nessun contratto di  subappalto o subaffidamento per i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera da realizzare, considerato che ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 il noleggiatore deve coordinare i lavori del noleggiante all'interno del  proprio POS, sulla base dell'interpretazione più restrittiva e letterale (solo l'impresa esecutrice dei lavori principali conta, e il noleggiatore del ponteggio con montaggio e smontaggio non lo è), NON SCATTA L'OBBLIGO. Tuttavia, l'orientamento prudenziale e di massima sicurezza suggerisce di procedere con la nomina per gestire il rischio d'interferenza dell'attività di montaggio/sm

Quale articolo del D. Lgs. 81/2008 (testo Unico) definisce le responsabilità del Committente o del Responsabile dei lavori?

L’articolo di riferimento principale che disciplina le responsabilità del Committente del Responsabile dei lavori è l'Articolo 93  del D. Lgs. 81/2008, mentre l’Articolo 90  ne definisce gli obblighi operativi specifici in cantiere.
L'Art. 93 stabilisce che il committente è esonerato da alcune responsabilità solo limitatamente a quelle delegate al responsabile dei lavori, rimanendo comunque responsabile della verifica che gli obblighi di sicurezza siano correttamente adempiuti. La designazione di coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori non solleva il committente o il responsabile dei lavori dalla loro responsabilità di vigilanza sul rispetto di tali obblighi da parte dei coordinatori stessi. 

Quando il committente non è responsabile?

Il committente è responsabile per gli infortuni sul lavoro se la causa è un rischio specifico dell'attività appaltata (come nel caso di un macchinario difettoso dell'appaltatore), ma la sua responsabilità è esclusa se il rischio era già presente e valutato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, il committente è esonerato dalla responsabilità se si appura che la condotta del committente è stata estranea all'evento dannoso, anche se delegato a un responsabile dei lavori. 

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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