Dal D. Lgs. 81/08 alle procedure del Medico Competente: tutto quello che c’è da sapere sulla sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio.
La questione della positività ad alcol e droghe sul luogo di lavoro è centrale per la sicurezza ed è regolata congiuntamente dal D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) e da specifici provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni.
La risposta breve è sì: la positività può portare a un giudizio di inidoneità, ma con sfumature diverse a seconda della sostanza e della mansione.
1. Il ruolo del Medico Competente
In caso di positività emersa durante la sorveglianza sanitaria, il Medico Competente gioca il ruolo principale. La procedura segue generalmente questi step:
- Sospensione cautelativa: In attesa di accertamenti di secondo livello (se necessari), il medico può sospendere temporaneamente il lavoratore dalla mansione a rischio.
- Giudizio di Inidoneità: Se viene confermato l’uso di sostanze o uno stato di dipendenza, il medico emette un certificato di inidoneità temporanea alla mansione specifica.
- Percorso di recupero: Spesso l’inidoneità è legata all’obbligo per il lavoratore di intraprendere un percorso presso il SERD (Servizio per le Dipendenze).
2. Differenze tra Alcol e Droghe
Sebbene entrambi impattino sulla sicurezza, le normative di riferimento differiscono leggermente:
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Sostanza |
Riferimento Normativo |
Note sul Giudizio |
|---|---|---|
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Alcol |
Legge 125/2001 |
È vietata l’assunzione di alcolici per le mansioni a rischio. La positività indica un’inidoneità immediata per quel turno/periodo. |
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Droghe |
Intesa Stato-Regioni 2008 |
Il test è mirato a verificare l’assenza di assunzione. Se positivo, il lavoratore deve essere inviato al SERD per accertare se si tratti di uso occasionale o tossicodipendenza. |
3. Quali mansioni sono coinvolte?
Non tutti i lavoratori sono soggetti a questi test obbligatori. L’inidoneità scatta solo per le cosiddette “mansioni a rischio per l’integrità di terzi”, che includono:
- Conducenti di veicoli con patente C, D, E.
- Mulettisti e carrellisti.
- Addetti alla guida di macchine per movimento terra.
- Lavoratori in quota.
- Personale sanitario.
- Addetti alla produzione e al trasporto di esplosivi.
4. Conseguenze sul rapporto di lavoro
L’inidoneità alla mansione non coincide automaticamente con il licenziamento.
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- Reimpiego: Il datore di lavoro, se possibile, deve adibire il lavoratore a una mansione diversa (non a rischio) che non richieda il test.
- Conservazione del posto: Durante il percorso di recupero per tossicodipendenza, la legge prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo determinato (solitamente fino a 3 anni).
- Licenziamento: Può avvenire solo se il reimpiego è oggettivamente impossibile o se il comportamento del lavoratore configura una giusta causa (ad esempio, se si presenta al lavoro palesemente alterato mettendo in grave pericolo i colleghi). È importante ricordare che il lavoratore ha sempre il diritto di contestare il giudizio del Medico Competente facendo ricorso all’Organo di Vigilanza dell’ASL territorialmente competente entro 30 giorni.
No, un lavoratore non può rifiutarsi di sottoporsi ad alcoltest o drogatest se previsto dal medico competente per mansioni a rischio (come autisti, gruisti, ecc.), altrimenti rischia sanzioni penali e conseguenze disciplinari, fino al licenziamento, perché il rifiuto impedisce la verifica dello stato psicofisico e mette a rischio la sicurezza, secondo il D.Lgs. 81/08.

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