Sentenza Cass. n. 14165/2015: la prassi tollerata esclude l’abnormità del lavoratore

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 aprile 2015, n. 14165.

​Sicurezza sul Lavoro: La Prassi Tollerata Esclude l’Abnormità del Lavoratore

​Analisi Dettagliata della Sentenza n. 14165/2015 tra Rischio Elettivo e Obblighi Datoriali

​La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14165 del 2015, ha ribadito un principio fondamentale per la gestione della sicurezza aziendale: l’imprudenza del lavoratore non esonera il datore di lavoro se la condotta rischiosa fa parte di una prassi consolidata e non contrastata.

​1. Il Contesto: Soggetti, Luoghi e Tempi

  • Data dell’evento: L’infortunio si è verificato il 6 novembre 2006.
  • Luogo: Il piazzale antistante il capannone della società “I. S.r.l.”, situato a Villalba (CL).
  • Soggetti coinvolti:
    • L’Imputato (I.C.): Amministratore unico della società, titolare della posizione di garanzia.
    • La Vittima (G.M.): Dipendente con mansioni di autista.
    • I Testimoni: Il figlio dell’imputato (I.G.), presente sul piazzale al momento del fatto.

​2. Dinamica dell’Infortunio: I Fatti Reali

​Trattasi della caduta accidentale dovuta a una carenza strutturale del luogo di lavoro:

  1. L’operazione: Il lavoratore (autista) aveva parcheggiato il camion nel piazzale della ditta e stava procedendo personalmente alle operazioni di scarico.
  2. L’azione rischiosa: Per effettuare lo scarico, l’operaio aveva rimosso la grata di protezione di una fossa di scarico (tombino).
  3. L’evento: Mentre era intento a svolgere le sue mansioni, nell’indietreggiare, l’uomo ha appoggiato il piede nel tombino rimasto aperto e privo di copertura. Non trovando appoggio, è rovinato a terra impattando violentemente con la schiena contro il bordo del tombino stesso.
  4. Le conseguenze: La vittima ha riportato la frattura della nona costa sinistra con complicanze pneumopolmonari (malattia superiore a 40 giorni).

​3. Il Profilo Giuridico: Normativa Violata

​Il datore di lavoro è stato condannato per il reato di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.) in relazione a:

  • Art. 8, comma 9 e Art. 389, lett. e) del D.P.R. 547/1955: Omessa adozione delle misure necessarie a mantenere i pavimenti degli ambienti di lavoro e i luoghi di passaggio in condizioni di sicurezza per il transito e il movimento delle persone.

​4. Analisi del Diritto: Il Rischio Elettivo e la Prassi Tollerata

​La difesa dell’imputato sosteneva che il lavoratore avesse agito in modo “abnorme” poiché:

  • ​Aveva mansioni di solo autista e non era autorizzato allo scarico.
  • ​Aveva rimosso lui stesso la griglia del tombino, creando la situazione di pericolo.

La Cassazione ha rigettato questa tesi integrando il concetto di Rischio Elettivo:

Il rischio elettivo (che esonera il datore) si configura solo quando l’azione è totalmente estranea al lavoro e imprevedibile. Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che:

  1. Presenza di preposti: Il figlio dell’imputato era presente nel piazzale mentre l’autista scaricava il camion. Non intervenendo per fermarlo, ha dimostrato che tale condotta era una prassi consolidata e tollerata.
  2. Finalità lavorativa: L’operaio agiva comunque per compiere un’attività utile all’azienda, non per un capriccio personale.
  3. Dovere di vigilanza: Il datore di lavoro deve esigere il rispetto delle regole di cautela, impedendo che i dipendenti svolgano mansioni (come lo scarico) per le quali non sono stati specificamente formati o attrezzati.

​5. Conclusione

​La sentenza n. 14165/2015 conferma che la responsabilità penale del datore di lavoro permane ogni qualvolta l’infortunio sia riconducibile a una violazione di norme antinfortunistiche (mancanza di griglie stabili o sorveglianza assente), rendendo irrilevante l’imprudenza del lavoratore se questa è inserita in un contesto operativo “accettato” dall’organizzazione aziendale.

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