Sentenza n. 23840/2025: L’Assoluzione del CSE e i confini del rischio specifico

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, 26 Giugno 2025, n. 23840

​Una recente e fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione Penale, la sentenza n. 23840 del 26 giugno 2025, ha stabilito un importante principio in materia di sicurezza sul lavoro, delineando con maggiore chiarezza i confini della posizione di garanzia del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

​La sentenza ha portato all’assoluzione del CSE coinvolto in un infortunio sul lavoro, ribadendo che la sua responsabilità si limita ai rischi interferenziali (o generici) e non si estende ai rischi specifici propri di ciascuna impresa esecutrice.

​I Fatti Principali

​L’Infortunio:

Un operaio interinale è rimasto ferito durante l’esecuzione di lavori di perforazione, nello specifico utilizzando un trapano per effettuare fori a ridotta distanza dal magrone (strato di calcestruzzo). L’incidente ha causato lesioni al lavoratore.

​L’Imputazione:

Il CSE del cantiere era stato ritenuto responsabile per l’infortunio (ai sensi degli artt. 40 e 590 c.p., in relazione alle norme antinfortunistiche del D.Lgs. 81/08), con l’accusa di:

​Omessa previsione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) delle misure preventive e protettive specifiche relative all’attività di perforazione con trapano.

​Omessa vigilanza sull’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa esecutrice.

​I Principi Stabiliti dalla Cassazione

​La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha accolto il ricorso e ha assolto il CSE con la formula “per non aver commesso il fatto”, basando la sua decisione sui seguenti punti cardine:

​1. Distinzione tra Rischio Specifico e Rischio Interferenziale

​La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il CSE risponde unicamente dei rischi interferenziali (ovvero i pericoli derivanti dalla coesistenza di più imprese, di uso comune, di procedure non coordinate). Non rientrano nella sua sfera di responsabilità i rischi specifici relativi all’organizzazione interna, alle procedure di lavoro e all’uso dei macchinari di competenza della singola impresa.

​Nel caso specifico, l’uso non corretto del trapano rientrava nel rischio specifico dell’impresa e dell’attività assegnata al lavoratore, dunque di competenza del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice (o dell’Agenzia di somministrazione, per gli aspetti formativi).

​2. Limiti alla Verifica di Idoneità del POS

​L’obbligo del CSE di verificare l’idoneità del POS non lo trasforma in un sostituto del Datore di Lavoro. La verifica di idoneità da parte del CSE è limitata alla coerenza del POS con il PSC, focalizzandosi sugli aspetti che potrebbero generare rischi interferenziali. Non può estendersi alla verifica di ogni singola procedura operativa e di ogni singola misura di prevenzione interna che è di esclusiva responsabilità aziendale.

​3. Il Lavoratore Interinale

​Sebbene l’infortunato fosse un lavoratore interinale (somministrato), la Cassazione ha implicitamente confermato che l’obbligo di formazione specifica e di vigilanza sull’uso delle attrezzature ricade primariamente sul Datore di Lavoro utilizzatore (o sull’Agenzia di Somministrazione) e non sul CSE.

​Conclusioni e Impatto per la Sicurezza

​La sentenza n. 23840/2025 fissa un punto fermo: il CSE non è un “super garante” della sicurezza che si sostituisce al Datore di Lavoro. La sua funzione è quella di coordinare e armonizzare i lavori per eliminare o ridurre i pericoli derivanti dalla compresenza di più soggetti in cantiere.

​Questo orientamento giurisprudenziale è fondamentale per tutti gli operatori del settore, in quanto conferma che la catena della responsabilità in cantiere rimane ben definita e suddivisa: i rischi specifici restano in carico al Datore di Lavoro, mentre il CSE mantiene la sua funzione di tutela dal rischio interferenziale.

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