Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, 26 Giugno 2025, n. 23840
Una recente e fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione Penale, la sentenza n. 23840 del 26 giugno 2025, ha stabilito un importante principio in materia di sicurezza sul lavoro, delineando con maggiore chiarezza i confini della posizione di garanzia del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
La sentenza ha portato all’assoluzione del CSE coinvolto in un infortunio sul lavoro, ribadendo che la sua responsabilità si limita ai rischi interferenziali (o generici) e non si estende ai rischi specifici propri di ciascuna impresa esecutrice.
I Fatti Principali
L’Infortunio:
Un operaio interinale è rimasto ferito durante l’esecuzione di lavori di perforazione, nello specifico utilizzando un trapano per effettuare fori a ridotta distanza dal magrone (strato di calcestruzzo). L’incidente ha causato lesioni al lavoratore.
L’Imputazione:
Il CSE del cantiere era stato ritenuto responsabile per l’infortunio (ai sensi degli artt. 40 e 590 c.p., in relazione alle norme antinfortunistiche del D.Lgs. 81/08), con l’accusa di:
Omessa previsione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) delle misure preventive e protettive specifiche relative all’attività di perforazione con trapano.
Omessa vigilanza sull’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa esecutrice.
I Principi Stabiliti dalla Cassazione
La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha accolto il ricorso e ha assolto il CSE con la formula “per non aver commesso il fatto”, basando la sua decisione sui seguenti punti cardine:
1. Distinzione tra Rischio Specifico e Rischio Interferenziale
La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il CSE risponde unicamente dei rischi interferenziali (ovvero i pericoli derivanti dalla coesistenza di più imprese, di uso comune, di procedure non coordinate). Non rientrano nella sua sfera di responsabilità i rischi specifici relativi all’organizzazione interna, alle procedure di lavoro e all’uso dei macchinari di competenza della singola impresa.
Nel caso specifico, l’uso non corretto del trapano rientrava nel rischio specifico dell’impresa e dell’attività assegnata al lavoratore, dunque di competenza del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o esecutrice (o dell’Agenzia di somministrazione, per gli aspetti formativi).
2. Limiti alla Verifica di Idoneità del POS
L’obbligo del CSE di verificare l’idoneità del POS non lo trasforma in un sostituto del Datore di Lavoro. La verifica di idoneità da parte del CSE è limitata alla coerenza del POS con il PSC, focalizzandosi sugli aspetti che potrebbero generare rischi interferenziali. Non può estendersi alla verifica di ogni singola procedura operativa e di ogni singola misura di prevenzione interna che è di esclusiva responsabilità aziendale.
3. Il Lavoratore Interinale
Sebbene l’infortunato fosse un lavoratore interinale (somministrato), la Cassazione ha implicitamente confermato che l’obbligo di formazione specifica e di vigilanza sull’uso delle attrezzature ricade primariamente sul Datore di Lavoro utilizzatore (o sull’Agenzia di Somministrazione) e non sul CSE.
Conclusioni e Impatto per la Sicurezza
La sentenza n. 23840/2025 fissa un punto fermo: il CSE non è un “super garante” della sicurezza che si sostituisce al Datore di Lavoro. La sua funzione è quella di coordinare e armonizzare i lavori per eliminare o ridurre i pericoli derivanti dalla compresenza di più soggetti in cantiere.
Questo orientamento giurisprudenziale è fondamentale per tutti gli operatori del settore, in quanto conferma che la catena della responsabilità in cantiere rimane ben definita e suddivisa: i rischi specifici restano in carico al Datore di Lavoro, mentre il CSE mantiene la sua funzione di tutela dal rischio interferenziale.

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