L’analisi della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2024, n. 2557 offre un importante spunto di riflessione sulla natura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La Corte ribadisce che il DVR non è un mero adempimento burocratico, ma deve contenere istruzioni operative concrete per le attività ad alto rischio, come l’imbracatura e il sollevamento carichi.
Il Caso: Dinamica dell’incidente e fatti di causa
La vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro avvenuto durante le operazioni di movimentazione di un carico. Un lavoratore, mentre procedeva all’imbracatura di un manufatto destinato al sollevamento, veniva colpito a causa di una manovra errata o di un cedimento del sistema di fissaggio.
L’addebito mosso al datore di lavoro non riguardava solo la dinamica dell’evento in sé, ma una carenza documentale e organizzativa a monte: la mancanza, all’interno del DVR, di una specifica procedura che descrivesse le modalità sicure per l’esecuzione dell’imbracatura.
I Principi di Diritto stabiliti dalla Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la responsabilità del datore di lavoro sulla base di tre pilastri fondamentali:
- Doverosità della Procedura Operativa: Non basta identificare il rischio (es. “caduta carichi”), occorre indicare come evitarlo. Il DVR deve contenere la descrizione delle sequenze lavorative sicure.
- Il DVR come strumento di prevenzione attiva: La Cassazione chiarisce che il documento deve essere “specifico” e non generico. La mancanza di una procedura per l’imbracatura rende il DVR incompleto e inidoneo a istruire i lavoratori.
- Nesso di Causalità: L’assenza di istruzioni scritte si traduce in una mancanza di formazione e addestramento adeguati, portando il lavoratore ad adottare prassi estemporanee e pericolose.
Riferimenti Normativi disattesi
La sentenza evidenzia la violazione di diversi precetti contenuti nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza):
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Articolo |
Oggetto della Violazione |
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Art. 17, comma 1, lett. a) |
L’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi con la conseguente redazione del DVR. |
Art. 28, comma 2, lett. b) |
L’obbligo di inserire nel DVR l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale. |
Art. 28, comma 2, lett. d) |
L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. |
Art. 71 D. Lgs. 81/2008 |
Obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature di lavoro (comprese le imbracature), che devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso e alle procedure di sicurezza. |
Conclusioni: L’impatto per le aziende
La sentenza n. 2557/2024 ricorda che la sicurezza non si esaurisce nella fornitura di attrezzature a norma, ma risiede nella pianificazione del lavoro.
Nota chiave: Una procedura di imbracatura efficace deve specificare la scelta dei tiranti, gli angoli di inclinazione ammessi, i punti di ancoraggio sul carico e la distanza di sicurezza che gli operatori devono mantenere durante il sollevamento.
L’assenza di tali dettagli nel DVR espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni penali, indipendentemente dal fatto che l’errore materiale sia stato commesso dal lavoratore, poiché l’errore stesso è visto come conseguenza di una mancata guida organizzativa.
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