Subappalto “fantasma”? Il Coordinatore è responsabile anche se non ne è a conoscenza.

La responsabilità del CSE nel subappalto “ignoto”: la Cassazione conferma l’obbligo di vigilanza proattiva.

​Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11174 del 25 marzo 2026, torna a delineare con estremo rigore il perimetro della responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il cuore della decisione riguarda un tema spinoso: il CSE può ritenersi esonerato da responsabilità se non è stato formalmente informato dell’ingresso in cantiere di una ditta subappaltatrice? La risposta degli Ermellini è netta: no, se vi erano segnali oggettivi dell’avvio delle attività.

​I fatti e la dinamica dell’infortunio

​La vicenda trae origine dai lavori di demolizione di un immobile situato a Lerici, di proprietà di E.E. Per l’esecuzione delle opere, l’imputato A.A. era stato nominato sia Coordinatore per la Progettazione (CSP) che per l’Esecuzione (CSE).

​L’appalto era stato inizialmente affidato alla società “Edil 2 Srls”, la quale aveva però subappaltato le lavorazioni alla “7 Costruzioni generali Srls”. L’11 febbraio 2025, in cantiere, si verificava un infortunio sul lavoro che portava alla luce una gestione documentale e operativa carente: la ditta subappaltatrice aveva redatto il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) solo il giorno precedente l’incidente, e tale documento non era mai stato trasmesso al CSE per la necessaria verifica di idoneità e coordinamento con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

​Le persone coinvolte

  • ​A.A. (Imputato): Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE).
  • ​Edil 2 Srls: Impresa affidataria dei lavori.
  • ​7 Costruzioni generali Srls: Impresa subappaltatrice effettiva esecutrice delle opere di demolizione.
  • ​Geom. B.B.: Direttore dei Lavori, con cui il CSE aveva avuto contatti telefonici prima dell’incidente.

​Le motivazioni della condanna

​Il Tribunale di La Spezia aveva condannato il CSE a un’ammenda di 3.000 euro per la violazione dell’art. 92, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08. Le contestazioni riguardavano l’omessa verifica dell’applicazione del PSC da parte della subappaltatrice, la mancata valutazione del POS e l’omesso adeguamento del PSC all’evoluzione dei lavori.

​La difesa del coordinatore si è basata su tre pilastri:

  1. ​Ignoranza del subappalto: Il CSE sosteneva di non essere mai stato informato della presenza della “7 Costruzioni generali Srls”.
  2. ​Mancanza del POS: Non avendo ricevuto il documento, non avrebbe potuto verificarlo.
  3. ​Assenza dal cantiere: Essendosi recato sul posto solo in rare occasioni, non avrebbe avuto percezione diretta dell’inizio delle attività della ditta subappaltatrice.

​La posizione della Cassazione: addio all’atteggiamento “attendista”

​La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la posizione di garanzia del CSE non è compatibile con una condotta meramente passiva o burocratica.

​Secondo la sentenza n. 11174/2026, l’obbligo di “alta vigilanza” impone al coordinatore di attivarsi non appena emergano indizi concreti dell’avvio dei lavori. Nel caso specifico, esistevano diversi segnali che avrebbero dovuto spingere il CSE a intervenire:

  • ​Il cartello di cantiere: Indicava l’inizio dei lavori al 28 aprile 2022.
  • ​La Notifica Preliminare: Inviata al Comune, fissava l’avvio al 9 maggio 2022.
  • ​I contatti telefonici: Il CSE aveva parlato più volte con il Direttore dei Lavori nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle date di avvio previste.

​La Corte ha stabilito che, una volta consapevole che i lavori stavano per iniziare o erano iniziati, il CSE non poteva limitarsi ad aspettare la ricezione dei documenti (il POS). Avrebbe dovuto, invece, verificare chi stava operando in cantiere. Se lo avesse fatto, avrebbe scoperto la presenza della subappaltatrice e avrebbe dovuto esigerne il POS, verificandone la coerenza con i rischi di demolizione previsti nel PSC.

​Conclusioni per i professionisti

​La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il coordinatore non è un mero “controllore di carte” che si attiva solo a comando. È un supervisore attivo che deve intercettare l’andamento reale del cantiere. L’omesso controllo non può essere giustificato dall’inadempimento altrui (la mancata comunicazione del subappalto) se il professionista è in possesso di elementi che rendono verosimile l’operatività del sito.

​In sintesi, per la Cassazione, la “conoscenza legale” dell’inizio dei lavori fa scattare immediatamente il dovere di controllo sostanziale, rendendo il CSE responsabile anche per la sicurezza di ditte di cui ignora formalmente la presenza, ma la cui esistenza avrebbe potuto accertare con l’ordinaria diligenza richiesta dal suo ruolo.

Responsabilità CSE e condanna

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