UNI 11560:2022 la norma tecnica sulle revisioni delle linee vita.

Sicurpal linee vita

Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio UNI EN 795:2012.

Il 23 giugno 2022 l’UNI (Ente Italiano di Normazione) ha reso disponibile la revisione della norma tecnica UNI 11560:2022, che sostituisce la precedente del 2014

Di cosa tratta la norma UNI 11560?
La norma fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura, nonché utili indicazioni per la loro progettazione. Inoltre tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati all’installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute, e fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall’alto inerente i lavori sulle coperture.

La UNI 11560 non attiene ai criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione collettiva da utilizzare per i lavori da effettuare in copertura.

Le differenze tra la UNI 11560:2014 e la UNI 11560:2022
La revisione del 2022 introduce delle importanti novità, che riguardano principalmente:

– definizione e responsabilità in capo alle figure coinvolte nei processi di installazione, ispezione e manutenzione;
– la documentazione relativa al sistema di ancoraggio;
– i controlli da eseguire in fase di ispezione.
Vediamo nel dettaglio le differenze di cui sopra.

Al capitolo 3 “Termini e definizioni” si introducono nuove definizioni legate all’installatore, suddivise in:

– installatore base: Persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio e l’ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio.
– installatore intermedio: Persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio e l’ispezione periodica del sistema di ancoraggio.
– installatore avanzato: Persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio, l’ispezione periodica e l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio.

Si introduce infine anche la definizione di Utilizzatore: Persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio e che effettua l’ispezione prima dell’uso.

Nella norma del 2014, invece, erano identificati tre professionisti diversi, ognuno con una delineata professionalità:

– l’installatore, ovvero la persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio;
– l’ispettore, ovvero il tecnico abilitato, che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali;
– il manutentore, ovvero la persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali.

Al capitolo 7 “Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura”, sono introdotti alcuni nuovi elementi:
Sarà necessario fare riferimento alle legislazioni vigenti regionali – se presenti – per le procedure di corretta realizzazione di sistemi di ancoraggio permanenti. In caso di assenza di quanto sopra considerare quanto al punto 7 della norma, ovvero:
a) progetto della configurazione del sistema di ancoraggio, effettuato dal progettista del sistema di ancoraggio sulla base della valutazione del rischio;
b) esame del manuale di istruzione ed installazione dei dispositivi scelti, in particolare, in riferimento alle indicazioni generali di cui alla UNI EN 365:2005 e alle indicazioni per definire i carichi trasferiti agli ancoraggi ed alle strutture di supporto;
c) intervento del progettista strutturale per valutare e verificare il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura, con verifica statica e/o dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto stessa;
d) installazione del sistema di ancoraggio con riferimento al progetto di cui al punto 7a), alle indicazioni contenute nel manuale del fabbricante il sistema (punto 7 b), corredata dalla documentazione del fabbricante relativa ai componenti e di aderenza al progetto di cui ai punti 7 a) e c);
e) dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore, a seguito dell’ispezione al montaggio di cui al punto 9.2.1 e in funzione di quanto riportato al punto 7 d);
f) archiviazione ordinata dal committente e consultabile, da parte di soggetti interessati, di tutta la documentazione relativa alle cinque fasi precedenti.

Nella documentazione di cui alle lettere a), c) ed e) deve essere presente almeno l’elaborato grafico con la disposizione planimetrica del sistema e le eventuali indicazioni di utilizzo, la relazione generale descrittiva del sistema, la relazione di calcolo strutturale e la documentazione fotografica del fissaggio dei dispositivi che non risultino più visibili successivamente all’installazione.

Al capitolo 9 “Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio” si introducono nuovi controlli aggiuntivi a quelli già previsti dalla norma del 2014, da effettuare nelle fasi di ispezione del sistema circa la documentazione del sistema di ancoraggio di cui al Capitolo 7.
I controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio introdotti nella revisione del 2022 prevedono la verifica durante le fasi di ispezione al montaggio, ispezione prima dell’uso, ispezione periodica e ispezione straordinaria circa la presenza di:

– Elaborato grafico rappresentativo del sistema;
– Relazione tecnica generale;
– Relazione di calcolo strutturale;
– Documentazione fotografica del sistema;
– Dichiarazione di corretta posa del sistema;
– Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi;
– Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi;
– Indicazione d’uso dei DPI da utilizzare;
– Programma di manutenzione del sistema;
– Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema;
– Registro degli accessi al sistema.

Si segnala inoltre che, al paragrafo 9.3 “Manutenzione”, la norma in vigore rimanda la manutenzione alle modalità e alla periodicità definite dal fabbricante dei sistemi anticaduta nel proprio manuale d’uso.
Ad esplicitare in forma schematica quanto sopra e al capitolo 9, si rimanda all’appendice informativa C “Scheda di registrazione delle ispezioni”.

 

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