Verifica periodica e indagine supplementare intermedia: la documentazione obbligatoria per gli apparecchi di sollevamento

Verifica periodica e indagine supplementare intermedia: la documentazione obbligatoria per gli apparecchi di sollevamento

In merito alla sicurezza degli apparecchi di sollevamento, il quadro normativo e tecnico (D.M. 11 aprile 2011 e serie UNI ISO 9927) è molto rigoroso riguardo alla valutazione dello stato di conservazione e dei cicli di vita residui.

​1. Obbligatorietà dell’indagine prescritta

​L’indagine intermedia da effettuare prima della scadenza della data ultima del ciclo di vita residua, è obbligatoria se prescritta dal tecnico esperto?

​Secondo la norma UNI ISO 9927-1, il tecnico esperto ha il compito di valutare lo stato dell’apparecchio e determinare se la macchina può continuare a operare in sicurezza. Se, a seguito della verifica ventennale (o di un’indagine precedente), il tecnico stabilisce che per garantire la persistenza dei requisiti di sicurezza sia necessaria una verifica intermedia (ad esempio dopo 3 o 5 anni, invece di attendere la data di fine del ciclo di vita), tale prescrizione diventa un vincolo per il datore di lavoro, ma anche per l’ispettore verificatore il quale deve tenerne conto di tale mancanza e non procedere in assenza dell’indagine intermedia.

​Il mancato adempimento configura una violazione degli obblighi di manutenzione e controllo previsti dall’Art. 71 del D.Lgs. 81/08.

​2. Possibilità di eseguire la verifica periodica senza i risultati

​In linea generale, il verificatore (Soggetto Abilitato o INAIL) non può procedere (o meglio, non può dare esito positivo) alla verifica periodica se manca il rapporto dell’indagine supplementare prescritta.

​Ecco perché:

​Completezza della documentazione: Ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore tutta la documentazione necessaria, inclusi i registri di controllo e le risultanze delle indagini supplementari.

​Valutazione del rischio: Senza l’esito dell’indagine intermedia, il verificatore non ha elementi per accertare se l’apparecchio ha superato i limiti della propria vita utile (SWP – Safe Working Period).

​Responsabilità: Se esiste una prescrizione tecnica che condiziona l’uso della macchina al superamento di un’indagine, e tale indagine non è stata svolta, la macchina è tecnicamente “non idonea all’uso”.

​Se il verificatore riscontra la mancanza dell’indagine prescritta, solitamente sospende la verifica o esprime esito negativo, segnalando l’impossibilità di attestare lo stato di sicurezza dell’apparecchio.

​Sintesi per il datore di lavoro

Documento

Ruolo del Tecnico Esperto

Ruolo del Verificatore (INAIL/ASL/Arpa)

Indagine Supplementare

Prescrive i controlli e analizza la vita residua.

Verifica che l’indagine sia stata fatta e ne recepisce gli esiti.

Verifica Periodica

Non compete al tecnico esperto.

Esegue il controllo funzionale e amministrativo.

mentre per il datore di lavoro le sanzioni sono dirette (multe e arresto), per il verificatore (Soggetto Abilitato) le conseguenze si muovono su un piano amministrativo e penale molto pesante.

​Se un verificatore procede alla verifica periodica ignorando le prescrizioni del tecnico esperto (o la mancanza dell’indagine supplementare), rischia quanto segue:

​3. Sanzioni Amministrative e Sospensione dell’Abilitazione

​I Soggetti Abilitati (pubblici o privati) operano sotto il controllo del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il mancato rispetto delle procedure operative previste dal D.M. 11 aprile 2011 comporta:

  • ​Sospensione dell’abilitazione: In caso di gravi inadempienze (come non aver verificato la presenza dell’indagine supplementare prescritta dalla norma UNI ISO 9927-1), il Ministero può sospendere l’autorizzazione a effettuare verifiche per un periodo determinato.
  • ​Cancellazione dall’elenco dei Soggetti Abilitati: Se l’inosservanza è reiterata o ha portato a situazioni di pericolo, il soggetto viene radiato definitivamente dagli elenchi ministeriali.

​4. Responsabilità Penale: Il Falso in Atto Pubblico

​Il verificatore, nell’esercizio delle sue funzioni, assume la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio.

  • ​Se firma un verbale con esito positivo pur sapendo che manca l’indagine supplementare necessaria (documento obbligatorio per legge), commette il reato di Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 Codice Penale).
  • ​In caso di incidente causato da cedimento strutturale della macchina, il verificatore risponde direttamente di Omicidio Colposo o Lesioni Colpose, in concorso con il datore di lavoro, per non aver rilevato la mancanza dei requisiti di sicurezza.

​5. Responsabilità Civile

​Il Soggetto Abilitato è civilmente responsabile per i danni derivanti da una verifica condotta in modo superficiale o incompleto. Se l’ente assicurativo del datore di lavoro dimostra che la verifica periodica è stata rilasciata senza il controllo dell’indagine supplementare, può rivalersi sul verificatore per il risarcimento dei danni.

​Sintesi delle sanzioni per il Verificatore

Tipo di Responsabilità

Conseguenza

Riferimento Normativo

Amministrativa

Sospensione o revoca dell’abilitazione ministeriale.

D.M. 11 aprile 2011

Penale (Falso)

Reclusione (Falsità ideologica in atto pubblico).

Art. 479 Codice Penale

Penale (Evento)

Reclusione per Omicidio o Lesioni colpose.

Art. 589 / 590 C.P.

Civile

Risarcimento danni per colpa professionale.

Art. 1218 e segg. Codice Civile

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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