Verifiche periodiche attrezzature: Circolare n. 23/2012

Circolare 23/2012

Verifiche Periodiche delle Attrezzature: Guida Operativa alla Circolare n. 23/2012

​La gestione della sicurezza delle attrezzature di lavoro non si esaurisce con l’acquisto di macchinari certificati. Il D.M. 11 aprile 2011, attuativo dell’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, ha ridefinito profondamente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. Per uniformare l’applicazione della norma e chiarire i ruoli dei soggetti coinvolti, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012.

​L’obiettivo di questa guida è fornire ai datori di lavoro e agli RSPP un quadro chiaro sugli obblighi tecnico-organizzativi necessari per garantire la conformità normativa e la sicurezza operativa.

​1. L’Iter Amministrativo: Richiesta e Scadenze

​Il datore di lavoro è il primo responsabile dell’attivazione del processo di verifica. Secondo la circolare, l’iter segue passaggi precisi:

​La Prima Verifica: Deve essere richiesta esclusivamente all’INAIL territorialmente competente almeno 45 giorni prima della scadenza del termine previsto dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.

​Scelta del Soggetto Abilitato: Contestualmente alla richiesta all’INAIL, il datore di lavoro deve indicare il nominativo di un Soggetto Abilitato (pubblico o privato) di cui l’ente può avvalersi.

​Il Silenzio-Assenso (45 Giorni): Se l’INAIL non interviene entro 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro è autorizzato a rivolgersi direttamente al Soggetto Abilitato indicato. Quest’ultimo dovrà poi informare l’INAIL dell’inizio dell’attività.

​2. Gruppi di Attrezzature Oggetto di Controllo

​Le istruzioni operative si applicano a tre macro-categorie, ognuna con specificità tecniche definite:

​Gruppo SC (Sollevamento Cose): Apparecchi fissi o mobili come gru, carriponte e argani.

​Gruppo SP (Sollevamento Persone): Ponti sviluppabili, piattaforme autosollevanti e ascensori da cantiere.

​Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento): Recipienti a pressione, generatori di vapore e tubazioni.

​3. Il “Fascicolo Macchina”: Documenti Essenziali

​La Circolare 23/2012 chiarisce che la mancanza della documentazione tecnica impedisce il completamento della verifica. Ecco cosa deve essere visionato e allegato:

​A. Documentazione Identificativa

​Dichiarazione CE di Conformità: Attesta il rispetto delle Direttive Macchine (per mezzi post-1996) o rispondenza all’Allegato V (per mezzi antecedenti).

​Libretto dell’Attrezzatura/Immatricolazione: Rilasciato dall’INAIL, contiene la matricola univoca dell’apparecchio.

​Manuale d’Uso e Manutenzione: Documento indispensabile affinché il verificatore possa accertare che l’uso e la manutenzione avvengano secondo i dettami del fabbricante.

​B. Storico e Manutenzione

​Registro di Controllo: Deve contenere la tracciabilità di tutti gli interventi ordinari e straordinari.

​Verbali precedenti: Per le verifiche successive alla prima, occorre mostrare l’ultimo verbale con esito positivo.

​Certificati specifici: Come quelli per funi, catene o valvole di sicurezza (GVR).

​C. Verifiche Ventennali (Indagine Supplementare)

​Per gli apparecchi di sollevamento che hanno superato i 20 anni di vita, è obbligatorio allegare una relazione di verifica strutturale redatta da un ingegnere esperto, volta a escludere fenomeni di fatica dei materiali o vizi strutturali occulti.

​4. Obblighi Operativi del Datore di Lavoro

​Durante il sopralluogo, il datore di lavoro non è un semplice spettatore, ma deve garantire:

​Assistenza Tecnica: Personale qualificato per azionare la macchina durante le prove.

​Apprestamenti Logistici: Mettere a disposizione pesi per prove di carico, scale, dispositivi di protezione e aree delimitate per operare in sicurezza.

​5. Esito della Verifica e Sanzioni

​Al termine dell’ispezione viene redatto un verbale:

​Esito Positivo: Consente la prosecuzione dell’esercizio fino alla scadenza successiva.

​Esito Negativo: Comporta l’immediata messa fuori servizio dell’attrezzatura e la comunicazione all’organo di vigilanza (ASL/ARPA) per i provvedimenti del caso.

​Nota di Redazione: La mancata effettuazione delle verifiche non espone solo a sanzioni penali e amministrative (Art. 71, comma 11), ma può invalidare la copertura assicurativa in caso di infortunio, ponendo il patrimonio aziendale a rischio diretto.

​Tabella Riassuntiva: Responsabilità

Soggetto

Obbligo Principale

Datore di Lavoro

Richiesta nei termini (45 gg) e predisposizione logistica/documentale.

INAIL / ASL

Esecuzione della prima verifica o assegnazione al soggetto privato.

Soggetto Abilitato

Esecuzione tecnica secondo le procedure ministeriali e rilascio verbale.

ML_circolare 23-2012


Quali sono le attrezzature soggette a verifiche periodiche?

 

 

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