Modificato il D.M. 37/2008 alle nuove esigenze infrastrutturali degli edifici.

Nuovo DM 37/2008

A seguito dell’emanazione del DM 29/9/22, n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/22, il DM 37/08 è stato modificato ed integrato alle nuove esigenze dell’infrastrutturazione digitale degli edifici civili. Questo in virtù del regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, relativamente al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti tecnologici degli edifici.

Nel dettaglio, il nuovo DM va a integrare e rettificare il decreto 37 del 2008 per aggiornarlo rispetto agli obblighi di previsione delle cosiddette «infrastrutture fisiche multiservizio»  che si riferiscono agli impianti radiotelevisivi, le antenne di captazione del segnale digitale, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti». Tutto ciò in virtù della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il Decreto 29 settembre 2022 n. 192, sostituisce la lettera b) di cui al comma 2 dell’Art. 1 (Ambito di applicazione) e lettera f) di cui al comma 1 dell’Art. 2 (Definizioni relative agli impianti) sono sostituite da (tabella di concordanza)

Decreto 37/2008
Art. 1 (Ambito di applicazione) c. 2lett. b)
ante Decreto 192/2022
Decreto 37/2008
Art. 1 (Ambito di applicazione) c. 2lett. b)
post Decreto 192/2022
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; 

 

Decreto 37/2008
Art. 2 (Definizioni relative agli impianti) c. 1 lett. f)
ante Decreto 192/2022
Decreto 37/2008
Art. 2 (Definizioni relative agli impianti) c. 1 lett. f)
post Decreto 192/2022
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici:
le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici:
le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;

In virtù di queste nuove determinazioni, viene introdotto l’art. 5 bis che rivede gli obblighi in capo al tecnico abilitato che certifica la regolarità e la sicurezza dei lavori, che qui riportiamo integralmente. 

Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).

1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 **.

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il tutto si traduce nel fatto che il responsabile tecnico dell’impresa  dovrà curare e prevedere l’inserimento nel progetto edilizio di tutte le installazioni contenenti le reti in fibra ottica , per rilasciare alla fina del processo costruttivo, la dichiarazione di conformità dell’impianto, senza la quale non può essere presentata la segnalazione certificata di agibilità.

** DPR 6 giugno 2001 n. 380 Art. 135-bis (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici).

2-bis. Per i nuovi edifici nonchè in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e’ attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga“, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 24.

Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

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