Omessa informazione sui rischi amianto: analisi della Sentenza di Cassazione n. 5757/2026.
La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 12 febbraio 2026, n. 5757 rappresenta un tassello fondamentale nel definire i confini tra la consulenza tecnica e la responsabilità gestionale in materia di sicurezza sul lavoro.
L’analisi del provvedimento conferma come la protezione dei lavoratori sia un dovere indelegabile nel suo nucleo decisionale, specialmente quando si tratta di rischi ambientali preesistenti come l’amianto.
1. Descrizione dei fatti di causa
La vicenda riguarda il Direttore Generale della società AIR Autoservizi Irpini Spa. All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, per aver omesso di fornire a una ditta appaltatrice (incaricata delle pulizie dell’immobile e del parco rotabile) dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro.
Nello specifico, i rischi erano legati a lavori edili di rimozione di pannelli in eternit contenenti amianto. Il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, ma l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo l’assoluzione nel merito. La tesi difensiva sosteneva che:
Era stato regolarmente nominato un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Tale figura possedeva le competenze tecniche per valutare i rischi e informare l’appaltatore.
Era stato redatto un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), e dunque l’onere informativo doveva ricadere sul RSPP e sul Datore di Lavoro, non sul Direttore Generale (che non era amministratore della società).
2. Principi di diritto della sentenza
La Cassazione ha rigettato il ricorso (dichiarandolo inammissibile) stabilendo principi rigorosi:
Natura del RSPP: La Corte ha ribadito che la designazione del RSPP non costituisce una delega di funzioni. Il RSPP è un ausiliario del datore di lavoro con compiti di consulenza tecnica, ma non ha poteri decisionali o di spesa. Pertanto, la sua presenza non esonera il datore di lavoro o i dirigenti dalle loro responsabilità penali.
Posizione di Garanzia del Dirigente: Nonostante l’imputato fosse “solo” il Direttore Generale e non l’amministratore, la Corte ha valorizzato la sua responsabilità operativa ed esecutiva. In base allo statuto aziendale, egli aveva poteri di direzione del personale e disciplinari, il che lo poneva in una posizione di garanzia che imponeva doveri di controllo e vigilanza sulla sicurezza.
L’obbligo del DUVRI e l’amianto: In un contesto di appalto, l’informazione sui rischi del luogo (come l’amianto) è un obbligo che grava sul committente. La semplice esistenza di un DUVRI non salva il dirigente se tale documento è incompleto o se non si è vigilato affinché le informazioni sui rischi critici venissero effettivamente trasmesse e recepite.
3. La normativa disattesa
Le violazioni centrali individuate nel percorso logico-giuridico sono:
Art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008: Obbligo per il datore di lavoro committente di fornire dettagliate informazioni ai lavoratori dell’impresa appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione.
Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008: Mancata o insufficiente elaborazione del DUVRI. Sebbene il ricorso citasse la presenza del documento, il fatto che non fossero state gestite le informazioni sull’amianto rende il documento (e l’azione del dirigente) inadempiente.
Art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, i quali devono vigilare sull’osservanza delle norme di prevenzione indipendentemente dalla nomina di tecnici consulenti.
Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. 81/2008: La norma sanzionatoria che punisce l’omessa informazione e il mancato coordinamento nei contratti d’appalto.
Conclusione dell’analisi
La sentenza n. 5757/2026 chiarisce che il DUVRI non è un semplice adempimento formale “appaltabile” alla competenza del RSPP. Se il rischio (amianto) è presente nei locali della stazione appaltante, il dirigente con poteri operativi risponde dell’omessa informazione, poiché la sicurezza è una funzione di governo dell’impresa che non può essere alienata tramite una semplice nomina tecnica.

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