Gestione dell’Infortunio sul Lavoro: Profili Penali e Procedure Amministrative

L’Iter Procedurale e Sanzionatorio Post-Infortunio sul Lavoro

La gestione di un infortunio sul lavoro non è solo un atto amministrativo, ma un processo complesso che intreccia la tutela del lavoratore con la responsabilità penale del datore di lavoro.

1. Il Quadro Penale: Articoli 582 e 583 c.p.

​L’avvio di un’indagine penale dipende dalla gravità della lesione subita dal lavoratore. Il Codice Penale distingue tra lesioni lievi, gravi e gravissime.

Art. 582 c.p. – Lesione personale

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, l’addebito è punibile a querela della persona offesa.”

Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, o lo sfregio permanente del viso.”

2. Tabella Riepilogativa: Prognosi e Procedibilità

​Il superamento di determinate soglie di prognosi determina se il reato è perseguibile d’ufficio (l’autorità giudiziaria procede autonomamente) o solo dietro querela di parte.

Durata Prognosi

Qualifica Lesione

Procedibilità

Riferimento C.P.

1 – 20 giorni

Lesione Lievissima

A querela di parte

Art. 582 c.p.

21 – 40 giorni

Lesione Lieve

D’ufficio (se violazione norme sicurezza)

Art. 582 c.p.

Oltre 40 giorni

Lesione Grave

D’ufficio sempre

Art. 583 c.p. c.1

Insanabile / Perdita senso-arto

Lesione Gravissima

D’ufficio sempre

Art. 583 c.p. c.2

Decesso

Omicidio Colposo

D’ufficio sempre

Art. 589 c.p.

*Nota: A seguito della Riforma Cartabia, la procedibilità è diventata d’ufficio per le lesioni legate alla colpa professionale in ambito antinfortunistico solo se gravi o gravissime.

3. Procedure INAIL e DPR 1124/1965

​L’obbligo principale del datore di lavoro è la denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/65.

  • Tempistiche: La denuncia deve essere inoltrata telematicamente all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (o entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte).
  • Soglia dei 3 giorni: L’obbligo di denuncia scatta per infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni. Per infortuni di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento), vige l’obbligo di comunicazione a fini statistici (DASH).

​Evoluzione Normativa: Abrogazioni e Vigore

  • Abrogato: È stato abrogato l’obbligo di invio della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia/Carabinieri) da parte del datore di lavoro, poiché l’INAIL rende ora disponibili tali dati alle autorità tramite il proprio database.
  • Vigente: Resta l’obbligo del medico del pronto soccorso o dell’azienda di trasmettere il certificato medico all’INAIL telematicamente.

4. L’Inchiesta Prefettizia e Giudiziaria

​Come previsto dall’articolo 56, comma 2, del DPR 1124/65, l’inchiesta amministrativa/giudiziaria sulle cause e circostanze dell’infortunio viene aperta d’ufficio in caso di morte o infortuni con prognosi superiore a 30 giorni. Tuttavia, per i casi non procedibili d’ufficio, l’iniziativa può essere presa:

  1. ​Dal lavoratore infortunato.
  2. ​Dai superstiti.
  3. ​Dall’INAIL stesso.

​5. Sanzioni Amministrative (Circolare INAIL 24/2021)

La Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 ha aggiornato gli importi delle sanzioni per omessa, tardiva o incompleta denuncia, in attuazione del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro.

​L’omessa, tardiva o incompleta denuncia di infortunio comporta sanzioni pecuniarie pesanti, aggiornate periodicamente.

    • Omessa o tardata denuncia (Art. 53 DPR 1124/65): Sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.
    • Omessa comunicazione a fini statistici (1-3 giorni): Sanzione da € 548,00 a € 1.972,80.

Nota: Se la denuncia viene presentata oltre i termini ma prima dell’accertamento ispettivo, la sanzione può essere ridotta tramite l’istituto della diffida obbligatoria.

​Conclusione

​Il sistema garantisce che ogni infortunio rilevante lasci una traccia legale. Mentre le sanzioni amministrative mirano a garantire la precisione dei dati assicurativi, le soglie degli articoli 582 e 583 c.p. definiscono il confine tra un evento gestito internamente e un processo penale per violazione della sicurezza sul lavoro.

Iter procedurale infortunio sul lavoro

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