Ti sei ammalato a causa del tuo lavoro? Non è una coincidenza: i diritti e le tutele per le malattie professionali

Female doctor with stethoscope listens to a male worker's chest in a clinic, holding a Notis clipboard

Ti sei ammalato a causa del tuo lavoro? Non è una coincidenza: i diritti e le tutele per le malattie professionali.

Spesso si tende a sottovalutare i segnali del nostro corpo, attribuendo acciacchi, dolori e patologie all’età o al logorio quotidiano. In realtà, esistono malattie che si sviluppano nel tempo in modo subdolo, proprio a causa dell’attività lavorativa svolta e dell’ambiente in cui si opera.

​In questi casi si parla di malattia professionale: disturbi respiratori, problemi alla schiena o alle articolazioni, fino alla graduale perdita dell’udito. Le patologie legate all’esposizione a sostanze nocive o a movimenti ripetitivi sono tra gli esempi più frequenti nei luoghi di lavoro.

​Quando il nesso di causalità tra l’insorgenza della malattia e l’attività lavorativa viene formalmente riconosciuto, l’INAIL interviene erogando un indennizzo economico oppure, nei casi di maggiore gravità, una vera e propria rendita mensile. Purtroppo, la realtà ci restituisce un dato allarmante: molti lavoratori non esercitano questi diritti. I motivi? Spesso non sanno di averne titolo, oppure la pratica, sia dal punto di vista medico che burocratico, non viene avviata correttamente.

​Il fondamento giuridico: l’Art. 2087 del Codice Civile

​La tutela della salute del lavoratore nel nostro ordinamento trova la sua pietra angolare nell’art. 2087 del Codice Civile. Questa norma impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

​Si tratta di una vera e propria “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. Per il legislatore, non è sufficiente che l’azienda rispetti formalmente i regolamenti scritti: il datore di lavoro ha il dovere di fare tutto ciò che è tecnologicamente e scientificamente possibile in un dato momento storico per evitare che il lavoratore si ammali.

​Le implicazioni con il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza)

​Il generale e ampio precetto del Codice Civile trova la sua applicazione pratica e dettagliata nel D. Lgs. 81/2008. L’insorgere di una malattia professionale evidenzia quasi sempre una falla nel sistema di prevenzione e gestione della sicurezza aziendale. Le implicazioni principali con il Testo Unico riguardano tre pilastri:

  • La Valutazione dei Rischi (Art. 28): Il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi, inclusi quelli ergonomici, da movimentazione manuale dei carichi, legati alle polveri chimiche o agli agenti fisici (come vibrazioni e rumore). Se un lavoratore contrae una malattia professionale, è molto probabile che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) fosse carente o sottostimasse un pericolo specifico.
  • La Sorveglianza Sanitaria (Art. 41): Il Medico Competente gioca un ruolo cruciale. Attraverso le visite mediche periodiche, ha il compito non solo di stabilire l’idoneità alla mansione, ma soprattutto di intercettare i primi sintomi di una malattia professionale ancor prima che diventi invalidante, prescrivendo tempestivamente limitazioni o prescrizioni operative.
  • Formazione e Informazione (Artt. 36 e 37): Come ricordato in apertura, molti non sanno dei propri diritti. Il datore di lavoro è obbligato a informare e formare i dipendenti sui rischi specifici della loro mansione. Un lavoratore non adeguatamente addestrato sui danni derivanti, ad esempio, dalla mancata adozione di posture corrette, è un lavoratore esposto al rischio in modo colpevole da parte dell’azienda.

Oltre l’INAIL: Il Danno Differenziale

​Un aspetto fondamentale, e spesso ignorato, è che l’indennizzo INAIL copre solo una parte del danno subito (principalmente il danno biologico e quello patrimoniale con parametri standardizzati).

​Se la malattia professionale deriva da una violazione delle norme di sicurezza (ovvero un inadempimento dell’art. 2087 c.c. o del D. Lgs. 81/08), il lavoratore ha il diritto di agire in sede civile contro il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento del cosiddetto danno differenziale. Si tratta del risarcimento di quella quota di danno (come il danno morale o il maggior danno biologico personalizzato) che l’INAIL non copre.

La Giurisprudenza di Riferimento

​In tema di malattie professionali, la Corte di Cassazione si è espressa più volte, consolidando un orientamento molto rigoroso nei confronti delle aziende.

​Un nodo cruciale riguarda l’onere della prova (come ribadito, ad esempio, nelle sentenze della Cassazione Civile, Sez. Lavoro n. 16149/2014 e n. 22710/2015). La Suprema Corte stabilisce costantemente che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale (art. 1218 c.c.).

All’atto pratico, questo significa che:

  1. Il lavoratore deve limitarsi a provare l’esistenza della malattia, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra le due.
  2. Il datore di lavoro subisce l’inversione dell’onere della prova: spetta a lui l’arduo compito di fornire la “prova liberatoria”, ovvero dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento lesivo, adottando tutte le cautele suggerite dalle normative e dallo stato della tecnica.

​Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che la sicurezza sul lavoro e la salute del prestatore d’opera non possono essere subordinate a criteri di fattibilità economica o produttiva: l’art. 2087 c.c. e l’art. 32 della Costituzione non tollerano bilanciamenti al ribasso pur di risparmiare sui costi aziendali.

​Se hai il sospetto che una tua patologia sia direttamente collegata al lavoro che svolgi o che hai svolto in passato, il primo passo è non sottovalutare il problema e affidarsi a medici e consulenti esperti per avviare l’iter corretto.

Avvertenza: Il contenuto di questo articolo ha mero scopo divulgativo e non sostituisce in alcun modo una consulenza medico-legale o giuslavoristica qualificata.

​Per ulteriori dubbi o richieste di approfondimento, la nostra redazione è sempre a disposizione: scrivici a NOTIZIARIOSICUREZZA@GMAIL.COM

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