Affidare lavori edili ad un impresa ed ad un lavoratore autonomo, comporta l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza?

Lavoratore autonomo

Lavoratore autonomo e impresa Nell’ambito del Testo Unico, ovvero nell’ambito del D. lgs.81/2008 s.m.i., la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV, titolo  che ha assorbito “quasi integralmente” l’ex d. lgs. 494 del 1996, emanato a seguito del recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE che la comunità Europea ha imposto agli stati membri nel 1992. Sebbene siano trascorsi tantissimi anni, oltre 25 anni dalla sua prima emanazione, tantissime sono ancora le criticità che l’attuale norma nel suo insieme presenta, ed in particolare proprio nell’ambito del Titolo IV nonostante le tante modifiche ed integrazioni avute nel corso degli anni a partire dal d. lgs. 106 del 2009.  Alcune di queste criticità, sono prevalentemente dovute alla difficoltà interpretativa del dettato normativo, tradotto e trascritto dall’inglese da un legislatore “forse” poco esperto, ma sicuramente estraneo alla realtà del settore lavorativo a cui la norma fa riferimento.

Per quanto questa legge, risulti complessa, articolata ed a volte poco chiara, una delle criticità che ancora oggi alimenta dibattiti controversi, è la posizione del committente rispetto agli obblighi dall’art. 90, ed in particolare rispetto al comma 3 che prevede la nomina del coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione quando, per la realizzazione dei lavori, siano  previste più imprese che operano in cantiere anche non contemporaneamente.
Rispetto a tale obbligo, il problema si pone quando i lavori da realizzare, vengono assegnati a soggetti economici diversi come nel caso che una impresa appaltatrice affida parte dei lavori contrattualizzati ad un lavoratore autonomo, soggetto quest’ultimo che già nella sua definizione presenta delle incongruenze interpretative. 
A questo punto, nasce spontanea la domanda per la quale  se per tale condizione, ricorre l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 comma 3 !
La risposta sembra ovvia ma soprattutto scontata, anche se non lo è affatto, in quanto il tutto dipende dalla tipologia di contratto e dal soggetto economico che propone l’affidamento dei lavori e rispetto al quale gli stessi dovranno essere eseguiti. Nel caso in cui sia l’impresa appaltatrice ad affidare parte dei lavori ad un lavoratore autonomo così come definito dall’art. 89 comma 1 lett. d) , per il caso specifico viene a configurarsi un contratto di subappalto o contratto d’opera di sub affidamento, per il quale il soggetto subappaltante va gestito, organizzato e coordinato nell’ambito del POS dell’impresa affidataria. In questo caso, sull’impresa affidataria/committente,  ricade la responsabilità giuridica della gestione del subappaltatore, questo rispetto alla gestione generale della sicurezza del cantiere. In questo caso, il committente non è tenuto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto non ricorre per tale condizione contrattuale la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Diverso è il caso in cui, il lavoratore autonomo venga contrattualizzato direttamente dal committente rispetto al quale dovrà svolgere la sua prestazione economica, senza vincolo di subordinazione  ai sensi dell’art. 94 del D. lgs. 81/2008. Nel caso di specie il committente, avendo stipulato contratti diversi con soggetti economici diversi non legati da nessun vincolo contrattuale, è tenuto a nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché quello di esecuzione dei lavori al fine di garantire la sicurezza generale dl cantiere oltre a tutelare i diversi soggetti dai rischi trasferibili nel caso di attività interferenti. 

★★★★★ Redazione NotiziarioSicurezza.it ➡ Arch. Antonio D’Avanzo

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Architetto libero professionista esperto in sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

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