Art. 24 D. Lgs. 81/2008 Obblighi degli installatori

Art. 24. Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Be the first to comment on "Art. 24 D. Lgs. 81/2008 Obblighi degli installatori"

Leave a comment