1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
Indice generale TITOLO IV D. Lgs. 81/2008
il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche.
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile.
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere).
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese.
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X.
Articolo 88 – Campo di applicazione
Articolo 89 – Definizioni
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 – Misure generali di tutela
Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 – Notifica preliminare
Articolo 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 – Obblighi di trasmissione
Articolo 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 – Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo 104 – Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 108 – Viabilità nei cantieri
Articolo 109 – Recinzione del cantiere
Articolo 110 – Luoghi di transito
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113 – Scale
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 – Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 – Disposizione dei montanti
Articolo 126 – Parapetti
Articolo 127 – Ponti a sbalzo
Articolo 128 – Sottoponti
Articolo 129 – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 – Andatoie e passerelle
Sezione VI – Ponteggi movibili
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
Articolo 140 – Ponti su ruote a torre
Sezione VII – Costruzioni edilizie
Articolo 141 – Strutture speciali
Articolo 142 – Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 – Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 – Resistenza delle armature
Articolo 145 – Disarmo delle armature
Articolo 146 – Difesa delle aperture
Articolo 147 – Scale in muratura
Articolo 148 – Lavori speciali
Articolo 149 – Paratoie e cassoni
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 – Ordine delle demolizioni
Articolo 152 – Misure di sicurezza
Articolo 153 – Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 – Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 – Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 – Verifiche

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