Art. 88. Campo di applicazione Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013
il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche.
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile.
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere).
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese.
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X.
Articolo 88 – Campo di applicazione
Articolo 89 – Definizioni
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 – Misure generali di tutela
Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 – Notifica preliminare
Articolo 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 – Obblighi di trasmissione
Articolo 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 – Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo 104 – Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 108 – Viabilità nei cantieri
Articolo 109 – Recinzione del cantiere
Articolo 110 – Luoghi di transito
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113 – Scale
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 – Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 – Disposizione dei montanti
Articolo 126 – Parapetti
Articolo 127 – Ponti a sbalzo
Articolo 128 – Sottoponti
Articolo 129 – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 – Andatoie e passerelle
Sezione VI – Ponteggi movibili
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
Articolo 140 – Ponti su ruote a torre
Sezione VII – Costruzioni edilizie
Articolo 141 – Strutture speciali
Articolo 142 – Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 – Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 – Resistenza delle armature
Articolo 145 – Disarmo delle armature
Articolo 146 – Difesa delle aperture
Articolo 147 – Scale in muratura
Articolo 148 – Lavori speciali
Articolo 149 – Paratoie e cassoni
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 – Ordine delle demolizioni
Articolo 152 – Misure di sicurezza
Articolo 153 – Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 – Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 – Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 – Verifiche

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