1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
Articolo 62 – Definizioni
Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66 – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

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