Art. 92 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

D.Lgs. 81-2008

Art. 92 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 949596 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da’ comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

(L’art. 92 corrisponde all’art. 5 del D. lgs. 494/1996)

Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione aggiornate al Decreto Direttoriale 111/2023
• Art. 92, comma 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 158, comma 2, lett. a)]
• Art. 92, comma 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 158, comma 2, lett. b)]

 Richiami all’Art. 92:

Art. 14, c.1
Art. 89, c. 1, lett. f)
Art. 90, c. 11
– Art. 93, c. 2
ALLEGATO XV, punto 2.2.2, lett. g)

Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 smi. Quando si Applica

il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche. 
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. 
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere). 
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese. 
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X. 
 

Titolo IV D. Lgs. 81-2008 Capo II Sezione VI – Ponteggi movibili Art. 139 - Art. 140

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