Sentenza Cassazione Penale, del 07 agosto 2023, n. 34535. Infortunio del lavoratore con il carroponte. Annullata la sentenza della corte di appello.

sentenza-Infortunio-carroponte-n.34535 -2023

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 11 febbraio 2016, ha condannato B.B. per il reato di lesioni personali gravissime causate al dipendente A.A. per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. B.B. nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della Siderpress Spa, società che è stata riconosciuta responsabile dell’illecito commesso ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In particolare, a B.B. è stata contestata la violazione degli articoli 71 comma 1 e comma 7 nonché l’art. 70 comma 2, per non aver fornito ai lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza e per non aver effettuato le necessarie verifiche di controllo e collaudo del carroponte, messo in esercizio senza la dovuta dichiarazione di corretta installazione da parte società specializzata.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, A.A. era un operaio specializzato che lavorava presso la sede principale della Siderpress. Durante le lavorazioni, si trovava spesso tra i materiale di lavorazione, scarto dei materiali e macchina con la quale effettuava la movimentazione dei carichi. La macchina veniva azionata con una pulsantiera a filo che imponeva la presenza e lo spostamento dell’operaio all’interno della corsia di passaggio. Il giorno dell’incidente, A.A. si trovava sul macchinario e stava lavorando con il carro ponte della Siderpress chiamato Valicelì. Improvvisamente, il cavo si è impigliato nella lastra, causando una leggera rotazione che a sua volta aveva fatto scattare i ganci che tenevano il foglio di lamiera. Vista la situazione estremamente critica, il lavoratore aveva cercato di azionare il telecomando a pulsantiera per allontanare la lastra, ma i pulsanti del telecomando erano invertiti e l’azione di emergenza non era riuscita, facendo sì che la lastra cadesse sulle sue gambe. Il lavoratore ferito è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento ai piedi. Inizialmente gli era stata prospettata una possibilità di riabilitazione, ma dopo pochi mesi è stata riscontrata una cianosi al piede e nel 2010 gli è stata diagnosticata l’algodistrofia  una sindrome dolorosa che si manifesta spesso, ma non sempre, in seguito a un trauma, anche se la severità della malattia non è mai proporzionale alla gravità dell’evento traumatico. Per queste circostanze, A.A. ha subito tre amputazioni progressive dell’arto e gli è stata riconosciuta un’invalidità dell’80%. 

Il tribunale di primo grado ha ritenuto valida la ricostruzione dei fatti presentata da A.A. in merito alla  responsabilità dell’imputato, basandosi sulla visione di fotografie e disegni del luogo dell’incidente e sulle verifiche dei tecnici ASL.
Di conseguenza, il B.B. è stato ritenuto responsabile per le seguenti motivazioni:
a) il macchinario non era ancora stato certificato e non poteva essere utilizzato per la produzione;
b) A.A. non aveva ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza né sull’utilizzo del macchinario in questione;
c) l’utilizzo della pulsantiera a filo non era stato adeguatamente valutato in relazione alla lavorazione della lastra;
d) i comandi della pulsantiera erano invertiti;
e) mancavano passaggi pedonali lungo le zone di lavorazione e si accumulavano scarti durante le manovre;
f) non era stato stabilito il numero di operatori autorizzati ad utilizzare il macchinario;
g) veniva utilizzato solo uno dei due motori per sollevare la trave.

Seguiva alla affermazione di responsabilità per il reato anche la condanna della società per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies, sussistendone i presupposti.

Nella riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bologna, prendendo atto preliminarmente della prescrizione del reato, decide di assolvere il B.B. e la società in base all’articolo 530 c.p.p. a seguito di una diversa valutazione delle prove presentate nel processo. La Corte, in particolare, accoglie integralmente le richieste della difesa, sottolineando che era del tutto incerta, se non addirittura carente, la prova dell’esistenza di una violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e della sua relazione causale con l’infortunio.

La corte di Cassazione in ultima analisi, cancella la decisione contestata dalla corte di appello e rimanda, per un nuovo processo, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale affida anche la regolamentazione delle spese tra le parti riguardo a questa causa di legittimità.

Be the first to comment on "Sentenza Cassazione Penale, del 07 agosto 2023, n. 34535. Infortunio del lavoratore con il carroponte. Annullata la sentenza della corte di appello."

Leave a comment