Art. 136 D. Lgs. 81/2008 Montaggio e smontaggio

D.Lgs. 81-2008

Art. 136 D. Lgs. 81/2008 Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l’uno vicino all’altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) (lettera soppressa dall’art. 80 del d.lgs. n. 106 del 2009)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo, ai sensi del TITOLO IV

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’allegato XXI.

Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 smi. Quando si Applica

il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche. 
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile. 
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere). 
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese. 
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X. 
 

Titolo IV D. Lgs. 81-2008 Capo II Sezione VI – Ponteggi movibili Art. 139 - Art. 140

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