Art.113 D. Lgs. 81/2008 – Scale
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E’ ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’allegato XX.
il Titolo IV del D. Lgs. 81/08 si applica specificamente ai cantieri temporanei o mobili che svolgono lavori edili o di ingegneria civile, come definiti nell'Allegato X, che include costruzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, lavori stradali e manutenzioni strutturali, ma esclude specifiche attività come quelle in mare o manutenzioni tecnologiche non strutturali, per le quali si applicano norme specifiche.
Quando si applica (esempi)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione, scavi di opere in muratura, cemento, metallo, legno, ecc..
Lavori su strade, ponti, ferrovie, acquedotti, ecc..
Montaggio e smontaggio di prefabbricati in ambito edile.
Qualsiasi luogo dove si svolgono lavori edili o di ingegneria civile.
Quando NON si applica (esempi di esclusione)
Lavori in mare.
Attività che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (es. manutenzione impianti tecnologici come riscaldamento, condizionamento, ecc.).
Riprese in studi cinematografici, teatrali, ecc. (se non implicano allestimento di cantiere).
Cosa comporta l'applicazione del Titolo IV
Obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese.
Nomina del Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) in presenza di più imprese.
Adempimenti specifici per Committente, Responsabile dei Lavori e imprese.
In sintesi, la chiave è la presenza di un cantiere temporaneo o mobile che coinvolge attività edili o di ingegneria civile, come dettagliato dall'Allegato X.
Articolo 88 – Campo di applicazione
Articolo 89 – Definizioni
Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione
Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Articolo 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi
Articolo 95 – Misure generali di tutela
Articolo 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Articolo 99 – Notifica preliminare
Articolo 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento
Articolo 101 – Obblighi di trasmissione
Articolo 102 – Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Articolo 103 – Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo 104 – Modalità attuative di particolari obblighi
Articolo 104 bis – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Articolo 108 – Viabilità nei cantieri
Articolo 109 – Recinzione del cantiere
Articolo 110 – Luoghi di transito
Articolo 111 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali
Articolo 113 – Scale
Articolo 114 – Protezione dei posti di lavoro
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 116 – Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive
Articolo 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Articolo 123 – Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Articolo 124 – Deposito di materiali sulle impalcature
Articolo 125 – Disposizione dei montanti
Articolo 126 – Parapetti
Articolo 127 – Ponti a sbalzo
Articolo 128 – Sottoponti
Articolo 129 – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Articolo 130 – Andatoie e passerelle
Sezione VI – Ponteggi movibili
Articolo 139 – Ponti su cavalletti
Articolo 140 – Ponti su ruote a torre
Sezione VII – Costruzioni edilizie
Articolo 141 – Strutture speciali
Articolo 142 – Costruzioni di archi, volte e simili
Articolo 143 – Posa delle armature e delle centine
Articolo 144 – Resistenza delle armature
Articolo 145 – Disarmo delle armature
Articolo 146 – Difesa delle aperture
Articolo 147 – Scale in muratura
Articolo 148 – Lavori speciali
Articolo 149 – Paratoie e cassoni
Sezione VIII – Demolizioni
Articolo 150 – Rafforzamento delle strutture
Articolo 151 – Ordine delle demolizioni
Articolo 152 – Misure di sicurezza
Articolo 153 – Convogliamento del materiale di demolizione
Articolo 154 – Sbarramento della zona di demolizione
Articolo 155 – Demolizione per rovesciamento
Articolo 156 – Verifiche

Be the first to comment on "Art. 113 – Scale"