Art. 90 D. Lgs. 81/2008 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Obblighi del Committente Sanzioni aggiornate al Decreto Direttoriale 111/2023
Sanzioni Amministrative per i committenti o i responsabili dei lavori
• Art. 90, commi 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 157, comma 1, lett. a)]
• Art. 90, comma 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44euro [Art. 157, comma 1, lett. b)]
Sanzioni Amministrative per i committenti o i responsabili dei lavori
• Art. 90 comma 7 e 9, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 157, comma 1, lett. c)]
No, il committente non può nominare come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione né un dipendente dell'impresa affidataria né il suo RSPP, a meno che non vi sia coincidenza tra committente e impresa esecutrice. Questa esclusione, prevista dal D.Lgs. 81/2008, e precisamente nell'articolo 89 comma 1 lettera f) e serve a garantire l'indipendenza e l'obiettività del coordinatore, evitando conflitti di interesse.
Sì, il committente o il responsabile dei lavori può svolgere direttamente i ruoli di Coordinatore per la Progettazione (CSP) e Coordinatore per l'Esecuzione (CSE), purché sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 98 del D. Lgs. 81/2008. In questi casi, il committente è obbligato a designare questi coordinatori per i cantieri che prevedono la presenza di più imprese, anche non contemporanea.
Il committente è obbligato a nominare il CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e/o il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) in tutti i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non lavorano contemporaneamente. La nomina è obbligatoria, secondo l'articolo 90 del D.Lgs. 81/08, sia per i cantieri edili che per i lavori pubblici, e deve avvenire prima di affidare i lavori di progettazione per il CSP e prima di affidare i lavori di esecuzione per il CSE.
No, la nomina del Responsabile dei Lavori non esonera il committente dalle sue responsabilità in materia di sicurezza, anche se ne delega alcuni compiti. Il committente rimane responsabile per la supervisione degli adempimenti degli obblighi di cui all'articolo 90, 92, comma 1, lettera e), e 99, oltre che per l'eventuale responsabilità diretti per culpa in eligendo e culpa in vigilando se non ha scelto una professionista idoneo e competente per svolgere la funzione di Responsabile dei Lavori.
Il committente dunque, rimane responsabile per gli obblighi di vigilanza e controllo, come anche la verifica che il Responsabile dei Lavori adempia correttamente ai suoi compiti
La questione se il committente debba nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o in fase di Esecuzione (CSE) in presenza di una sola impresa che ricorre al noleggio a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio (nolo che include anche il personale specializzato del noleggiante) è complessa e ha generato diverse interpretazioni basate sul D.Lgs. 81/08.
Ecco un riassunto basato sull'orientamento prevalente e la normativa (articolo 90 commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/08):
La Regola Base per la Nomina di CSP/CSE
L'obbligo per il Committente o il Responsabile dei Lavori di nominare il CSP (e di conseguenza il CSE) scatta se nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (Art. 90, comma 3).
Il Noleggio a Caldo e la Qualifica di "Impresa Esecutrice"
Il nodo cruciale risiede nel capire se l'impresa che effettua il nolo a caldo del ponteggio per il solo montaggio e smontaggio sia da considerare una "impresa esecutrice" ai fini del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV).
Interpretazione restrittiva (Più diffusa in passato):
L'impresa noleggiatrice che effettua solo il montaggio e lo smontaggio del ponteggio (e non esegue altre opere edili) non è considerata "impresa esecutrice" ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi del Titolo IV, Capo I (es. redazione del POS).
In questo caso, se l'unica altra impresa è l'impresa appaltatrice generale, si avrebbe una sola impresa esecutrice (l'appaltatrice) e un'impresa noleggiatrice/montatrice (che non è esecutrice in senso stretto del lavoro edile principale).
Conseguenza: Non scatterebbe l'obbligo di nomina del CSP/CSE, perché non si configurano "più imprese esecutrici".
Interpretazione estensiva (Tendenza in evoluzione e prudenziale):
Alcune interpretazioni e parte della giurisprudenza tendono a considerare l'impresa noleggiatrice che fornisce anche il personale per il montaggio/smontaggio come un'ulteriore impresa che interviene con propri lavoratori e attrezzature (nolo a caldo equivale a un intervento autonomo).
Conseguenza: La presenza dell'impresa appaltatrice (prima impresa esecutrice) più l'impresa noleggiatrice/montatrice del ponteggio (che compie un'attività lavorativa a sé stante e rischiosa) fa sì che si configurino due imprese operanti in cantiere, facendo scattare l'obbligo di nomina del CSP/CSE e la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Un indizio in questa direzione è l'obbligo per l'impresa noleggiatrice di redigere il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) e, secondo alcuni, l'obbligo di possedere la Patente a Crediti (a partire da ottobre 2024).
Conclusioni e Consiglio
Nel caso specifico:
Impresa 1: L'unica impresa appaltatrice per i lavori.
Impresa 2: L'impresa che noleggia a caldo il ponteggio con montaggio e smontaggio.
Il Committente Appaltatore e il CSP:
Se l'interpretazione è che l'impresa noleggiatrice che monta/smonta non è considerata "impresa esecutrice" (limitandosi all'attività accessoria di montaggio/smontaggio), l'obbligo di nomina del CSP/CSE non sussiste (solo una impresa esecutrice).
La Prudenza Consiglia:
Visto il dibattito e l'elevato rischio associato al montaggio/smontaggio dei ponteggi, molti esperti e organi di vigilanza raccomandano la nomina del CSP/CSE per garantire una maggiore tutela per il Committente e una migliore gestione dei rischi interferenti tra l'impresa appaltatrice e l'impresa montatrice del ponteggio. In caso di dubbio, la nomina del coordinatore è sempre vista come una misura prudenziale che aggiunge sicurezza.
In sintesi, partendo dall'assunto che l'impresa noleggiante non sottoscrive nessun contratto di subappalto o subaffidamento per i lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera da realizzare, considerato che ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 il noleggiatore deve coordinare i lavori del noleggiante all'interno del proprio POS, sulla base dell'interpretazione più restrittiva e letterale (solo l'impresa esecutrice dei lavori principali conta, e il noleggiatore del ponteggio con montaggio e smontaggio non lo è), NON SCATTA L'OBBLIGO. Tuttavia, l'orientamento prudenziale e di massima sicurezza suggerisce di procedere con la nomina per gestire il rischio d'interferenza dell'attività di montaggio/sm
L’articolo di riferimento principale che disciplina le responsabilità del Committente e del Responsabile dei lavori è l'Articolo 93 del D. Lgs. 81/2008, mentre l’Articolo 90 ne definisce gli obblighi operativi specifici in cantiere.
L'Art. 93 stabilisce che il committente è esonerato da alcune responsabilità solo limitatamente a quelle delegate al responsabile dei lavori, rimanendo comunque responsabile della verifica che gli obblighi di sicurezza siano correttamente adempiuti. La designazione di coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori non solleva il committente o il responsabile dei lavori dalla loro responsabilità di vigilanza sul rispetto di tali obblighi da parte dei coordinatori stessi.
Il committente è responsabile per gli infortuni sul lavoro se la causa è un rischio specifico dell'attività appaltata (come nel caso di un macchinario difettoso dell'appaltatore), ma la sua responsabilità è esclusa se il rischio era già presente e valutato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, il committente è esonerato dalla responsabilità se si appura che la condotta del committente è stata estranea all'evento dannoso, anche se delegato a un responsabile dei lavori.
Approfondimento:
https://notiziariosicurezza.it/criticita-della-figura-del-committente-nellambito-dei-lavori-privati-responsabilita-ed-obblighi/

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