Art. 15 D. Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela

D.Lgs. 81-2008

Art. 15. D. Lgs. 81/2008. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.


L'Art. 15 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) stabilisce le Misure Generali di Tutela, che rappresentano i principi fondamentali e le strategie che il datore di lavoro deve attuare per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, comprendendo valutazione dei rischi, prevenzione, protezione, informazione, formazione, misure di emergenza, manutenzione e controllo sanitario, con l'obbligo che tali misure non comportino costi per i lavoratori. 
Contesto nel D.Lgs. 81/08 (Titolo I, Capo III, Sezione I)
L'Art. 15 è inserito nel Titolo I, dedicato alle "Disposizioni Generali", e nel Capo III, che riguarda i "Soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza", specificamente nella Sezione I, "Principi generali", rappresentando la base su cui si costruiscono tutti gli adempimenti successivi. 
Principi Fondamentali dell'Art. 15
Le misure generali includono:
  • Valutazione dei rischi: Identificare tutti i pericoli presenti in azienda.
  • Programmazione della prevenzione: Integrare la prevenzione con le condizioni produttive.
  • Eliminazione e riduzione dei rischi: Agire sulla fonte del rischio e, se non eliminabile, ridurlo.
  • Ergonomia: Organizzare il lavoro e l'ambiente per ridurre gli effetti negativi (es. lavoro ripetitivo).
  • Sostituzione: Rimpiazzare sostanze pericolose con alternative più sicure.
  • Priorità protezione collettiva: Proteggere tutti i lavoratori (es. barriere) prima di ricorrere ai DPI individuali.
  • Controllo sanitario: Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
  • Informazione e formazione: Istruire i lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza.
  • Misure di emergenza: Primo soccorso, antincendio, evacuazione.
  • Segnaletica di sicurezza: Utilizzo di segnali di avvertimento.
  • Manutenzione: Ambiente, attrezzature e impianti devono essere mantenuti in efficienza. 
Punto Chiave: Il comma 2 dell'Art. 15 stabilisce che tutte queste misure non devono generare costi per i lavoratori. 

L'art. 55 del D. Lgs. 81/2008 smi (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) non prevede nessuna sanzione collegata all'art. 15.


D. Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 15....art.54)

Sezione I – Misure di tutele e obblighi 
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II – Valutazione dei rischi (artt. 28 – 30)
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione 
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
Sezione IV – Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V – Sorveglianza sanitaria
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI – Gestione delle emergenze
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53 – Tenuta della documentazione

Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione


D. Lgs. 81-2008

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