Art. 22 D. Lgs. 81/2008 Obblighi dei progettisti

D.Lgs. 81-2008

Art. 22 D. Lgs. 81/2008 Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

D. Lgs. 81/2008 Titolo I Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 15....art.54)

Sezione I – Misure di tutele e obblighi 
Articolo 15 – Misure generali di tutela
Articolo 16 – Delega di funzioni
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 19 – Obblighi del preposto
Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
Articolo 22 – Obblighi dei progettisti
Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Articolo 24 – Obblighi degli installatori
Articolo 25 – Obblighi del medico competente
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II – Valutazione dei rischi (artt. 28 – 30)
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III – Servizio di prevenzione e protezione 
Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
Articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Articolo 35 – Riunione periodica
Sezione IV – Formazione, informazione e addestramento
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V – Sorveglianza sanitaria
Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente
Articolo 39 – Svolgimento dell’attività di medico competente
Articolo 40 – Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria
Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Sezione VI – Gestione delle emergenze
Articolo 43 – Disposizioni generali
Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Articolo 45 – Primo soccorso
Articolo 46 – Prevenzione incendi
Sezione VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 51 – Organismi paritetici
Articolo 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Sezione VIII – Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Articolo 53 – Tenuta della documentazione

Articolo 54 – Comunicazioni e trasmissione della documentazione

D. Lgs. 81/2008 Titolo II Capo II – Sanzioni (art. 68)

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