Responsabilità del preposto – Sentenza del 11 marzo 2008, n. 10812

Responsabilità del preposto
Responsabilità del preposto per l’infortunio a un occhio di un lavoratore colpito da vernice .

 “Il capo-reparto è nella sua posizione di preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all’integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti.

Nella fattispecie, dalle considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l’imputato, nella spiegata qualità, è venuto meno sia all’obbligo di vigilare che l’operaio Z. indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la pistola ad aria compressa, sia all’obbligo di vietare l’uso degli occhiali incautamente fomiti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne, per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di protezione degli occhi”.

Il 7 dicembre 2004 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato l’assoluzione con formula piena pronunciata dal Tribunale di Rossano nei confronti del lavoratore nella sua qualità di capo officina, accusato di lesioni colpose. Nella sua posizione di capo officina e preposto, S.A. avrebbe omesso di esigere l’uso di idonei occhiali il lavoratore Z, dipendente addetto alla verniciatura di strutture metalliche con pistola ad aria compressa, che si produceva lesioni all’occhio sinistro dello stesso. I giudici di appello hanno motivato la loro decisione assegnando la responsabilità esclusiva dell’infortunio sul lavoro all’operaio, che ha svolto il lavoro senza usare gli occhiali o le maschere in dotazione dell’azienda, disattendendo le precise direttive della ditta. La parte civile, rappresentata dallo Z., ha proposto ricorso per cassazione per la tutela dei propri interessi civili, lamentando che la ricostruzione delle modalità e delle cause dell’infortunio sul lavoro fossero inappropriate e contraddittore, dimostrando l’erronea interpretazione delle indagini probatorie e la elusione sostanziale delle disposizioni dettate in materia antinfortunistica. Il Collegio ha analizzato le argomentazioni adottate dai giudici di appello alla luce delle censure della parte ricorrente e ha concluso che il ricorso della parte civile è meritevole di accoglimento. La premessa dei giudici di appello sulla assenza di responsabilità per colpa in capo al S. non dimostra che il preposto abbia esercitato il potere-dovere di pretendere che l’operaio dipendente indossasse la maschera fornita dalla ditta e che gli occhiali forniti dalla stessa fossero idonei allo scopo di protezione necessario. Le risultanze processuali evidenziano che gli occhiali forniti dalla ditta e indossati dallo Z. al momento del fatto non erano appropriati, in quanto non erano muniti di ripari laterali. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia la tutela (occhiali, visiere o schermi appropriati) che la previsione dei pericoli sono essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori.

PQM, la sentenza impugnata viene annullata solo per gli effetti civili e il caso viene rimandato al giudice civile competente per valore in grado di appello. Questo giudice si occuperà anche del regolamento delle spese civili tra le parti per il presente grado di giudizio.

Questa sentenza risulta di notevole importanza perchiarire e ribadidire le responsabilità attribuita al preposto (capo officina) il quale ai sensi dell’art. 19 del D. lgs. 81/2008 smi  deve sovrintendere  e  vigilare  sull’osservanza  da  parte  dei singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonché   delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione individuale messi  a  loro  disposizione  e,  in  caso  di rilevazione  di  comportamenti  non  conformi  alle  disposizioni   e istruzioni impartite dal datore di lavoro e  dai  dirigenti  ai  fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie  indicazioni  di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di  persistenza  dell’inosservanza,  interrompere  l’attività’  del lavoratore e informare i superiori diretti;

Redazione NotizarioSicurezza.it : Obblighi del Preposto

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