Sentenza Penale del 27 ottobre 2021, n. 38413 – Caduta dal ponteggio. Responsabilità del preposto e del datore di lavoro.

Penale, Sez. 4, 27 ottobre 2021, n. 38413 - Caduta dal ponteggio.

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 27 ottobre 2021, n. 38413 – Caduta dal ponteggio. Responsabilità del datore di lavoro e del preposto per la mancata predisposizione delle linee vita e degli idonei sistemi di ancoraggio è relativa al reato di lesioni colpose per la mancata predisposizione di misure di sicurezza anti-caduta nei cantieri.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro e del preposto per non aver valutato i rischi e per non aver adottato misure di sicurezza idonee a prevenire il verificarsi dell’incidente, che ha causato lesioni gravi al lavoratore. La Corte ha inoltre affermato che la responsabilità del datore di lavoro e del preposto è di natura solidale, in quanto entrambi sono obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori.

La sentenza è importante perché conferma l’orientamento della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, secondo cui il datore di lavoro e il preposto sono responsabili per i danni subiti dai lavoratori a causa della mancata predisposizione di misure di sicurezza. La sentenza è anche importante perché chiarisce che la responsabilità del datore di lavoro e del preposto è di natura solidale, il che significa che entrambi sono responsabili per l’intero danno, anche se il lavoratore è stato solo parzialmente responsabile dell’incidente.

La sentenza Penale Sez. 4 Num. 38413 Anno 2021 è un importante strumento per la tutela dei lavoratori e per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. La sentenza ribadisce l’importanza della valutazione dei rischi e dell’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire gli incidenti, e chiarisce che il datore di lavoro e il preposto sono responsabili per i danni subiti dai lavoratori a causa della mancata predisposizione di tali misure.

La dinamica dell’evento infortunistico che ha portato alla sentenza Penale Sez. 4 Num. 38413 Anno 2021 è la seguente:

Il lavoratore era impegnato in lavori di manutenzione su un ponteggio. Il ponteggio non era dotato di barriere di sicurezza e il lavoratore è caduto da un’altezza di circa 4 metri, riportando gravi lesioni. La Corte di Cassazione ha condannato il datore di lavoro e il preposto per non aver valutato i rischi e per non aver adottato misure di sicurezza idonee a prevenire il verificarsi dell’incidente.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che il datore di lavoro e il preposto avessero omesso di:

  • valutare i rischi di caduta dal ponteggio;
  • adottare misure di sicurezza idonee a prevenire il verificarsi dell’incidente, quali barriere di sicurezza, dispositivi di ancoraggio e formazione dei lavoratori sui rischi di caduta;
  • sorvegliare adeguatamente il lavoratore durante l’esecuzione dei lavori.

La Corte ha inoltre affermato che la responsabilità del datore di lavoro e del preposto è di natura solidale, in quanto entrambi sono obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Questa sentenza è un importante strumento per la tutela dei lavoratori e per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. La sentenza ribadisce l’importanza della valutazione dei rischi e dell’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire gli incidenti, e chiarisce che il datore di lavoro e il preposto sono responsabili per i danni subiti dai lavoratori a causa della mancata predisposizione di tali misure.

Leggi la sentenza qui: Sentenza Penale del 27 ottobre 2021, n. 38413

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