Cassazione civile, sez. III, il 9 ottobre 2023, con sentenza n. 28244. Risarcimento del danno esistenziale

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Principio di precauzione del datore di lavoro.
Risarcimento del danno esistenziale al pendolare per il treno in ritardo e il meteo avverso e le cautele del datore di lavoro
La Cassazione civile, sez. III, il 9 ottobre 2023, con sentenza n. 28244 ha stabilito il risarcimento del danno esistenziale se il treno è in ritardo.
I fatti si riferiscono a un caso limite relativo al 4 febbraio 2012, treno 3359, dove nonostante il bollettino meteo avverso, il gestore ferroviario senza diligenza fece partire il treno e accadde che i passeggeri rimasero bloccati per 24 ore sulla tratta Roma-Cassino da Valle Aurelia a Viterbo senza cibo e in pessime condizioni igieniche . Il treno si fermò a Colle Mattia e arrivò a Zagarolo nella notte e dopo due cambi treno giunse a Cassino con un ritardo che era prevedibile in quanto i bollettini meteo avvisavano delle previsioni meteo contrarie ma le Ferrovie dello Stato non avvisarono i pendolari e non si  attivarono per rendere tollerabili i disagi. Così avvenne che il treno rimase isolato per un giorno intero sotto una nevicata e i pendolari furono lasciati senza cibo e senza le ottimali condizioni igieniche .
In tal modo fu provocato un danno esistenziale con una sorta di accanimento tale da ravvisare il dolo e la colpa grave da parte del gestore ferroviario.
Ora ci si chiede se il datore di lavoro debba adottare anch’egli tutte le precauzioni del caso per evitare tali disagi al lavoratore che  debba recarsi al lavoro in condizioni meteo avverse . 
Per il principio di precauzione i datori di lavoro già in caso di bollettini meteo che avvertivano questa estate. di temperature insopportabili, hanno iniziato a concedere ad hoc giornate di Smart working ai lavoratori interessati. 
Finora le condizioni per il riconoscimento dello infortunio in itinere erano:
• il mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti è messo a disposizione  o prescritto dal datore di lavoro per le esigenze di lavoro;
• il luogo di lavoro non è raggiungibile coi mezzi di trasporto pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dalla casa o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi per un tratto eccezionalmente lungo. 
L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 poi ha chiarito che per gli infortuni in itinere, l’INAIL estende la sua tutela anche al caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato sempre che ciò risulti necessario, per cui si aggiunge la tutela del caso che:
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato a cui il lavoratore fa ricorso per rispettare gli orari dei turni di lavoro.
A queste situazioni sfavorevoli  si oppone la tutela preventiva del lavoratore a cura del datore di lavoro che ad esempio, avvisato dai bollettini meteo, può prevedere rischi per la salute del lavoratore nel compiere gli spostamenti casa-lavoro e adotta le opportune cautele concedendo  lo Smart working, riposi compensativi, etc.
Chiaramente queste cautele possono essere estese anche ai casi meno gravi senza così dover poi arrivare a cause di risarcimento, anche collettive, o peggio ad eventi avversi, purché il datore di lavoro abbia l’atteggiamento del buon padre di famiglia e risolva ab origine i disagi probabili al lavoratore che si reca al lavoro.
 
Leggi la sentenza QUI

About the Author

Giuseppe Somma
Giuseppe Somma, architetto, funzionario tecnico presso università degli studi di Napoli Federico II, addetto interno del Servizio di Prevenzione e Protezione dello Ateneo. Specializzazioni post laurea in Progettazione urbana nonché specializzazione in manutenzione ed edilizia urbana, master di tecnico della sicurezza. Componente Commissione sicurezza presso ordine architetti di Napoli. Al suo attivo, la pubblicazione di testi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

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